domenica 18 giugno 2017

IL CONTRIBUTO DI ANCI LAZIO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA

In questi giorni è in discussione presso il Consiglio regionale del lazio la proposta di legge per la rigenerazione urbana.
Al riguardo l' Anci Lazio ha comunicato di valutare con assoluto favore la proposta legislativa regionale finalizzata a disciplinare gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio nell’ottica di:

a) Costituire un’opportunità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, da rigenerare e/o da recuperare ad una funzione attuale, senza ulteriore consumo di territorio;
b) Offrire l’occasione per concorrere a valorizzare particolari ambiti urbani;
c) Consentire un’accurata e prudente attivazione dei percorsi di partenariato misto pubblico-privato;
d) Concorrere a riavviare un ciclo economico legato all’edilizia, oggi quasi spento. 
Suggerisce alcune puntuali osservazioni migliorative del testo sottoposto all’approvazione, con l’intento di rendere più agile e snello il percorso attuativo della legge stessa. 
In particolare:
L’esclusione della possibilità di intervento nelle aree naturali protette – art. 1, comma 2, lettera b) -, si rileva eccessivamente penalizzante, sia perché i piani delle aree naturali protette sono tutti precedenti, ove approvati, a questo provvedimento legislativo; sia perché contraddice le finalità dichiarate dalla proposta, riportate nella relazione allegata (lettere a), b), c) e d)): riqualificazione di aree urbane degradate, qualificazione della città pubblica esistente con limitazione di ulteriore consumo del suolo, sicurezza statica dei manufatti edilizi e sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Dove, se non nelle aree protette, si rilevano ancor più significativi gli interventi previsti dalla PdL 365/2017?
In questa ottica sarebbe opportuno espungere la lettera b) del comma 2, dell’art. 1; o almeno, se proprio deve restare, si precisi che i Comuni ricadenti in area protetta possono proporre specifici progetti di rigenerazione e di recupero del patrimonio edilizio in accordo con l’Ente gestore dell’area protetta.
La procedura di individuazione delle aree in cui realizzare gli interventi - art. 2, comma 3 -, si rileva eccessivamente complessa, oltreché appesantita, da una serie di documenti di complessa struttura tecnica, che richiedono l’acquisizione di professionalità esterne al Comune, con tutto quello che ciò comporta in termini operativi.
Si suggerisce al riguardo di suddividere gli interventi deliberativi del Consiglio Comunale in due tempi.
Un primo intervento deliberativo, di carattere ricognitivo-programmatico, ricomprendente gli adempimenti previsti dalle lettere a) e b) del comma in questione.
Un secondo intervento deliberativo, di carattere dispositivo, finalizzato a definire in maniera dettagliata i singoli aspetti della rigenerazione ricomprendente le lettere c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma.
La diversa formulazione del comma, come suggerito, consentirà anche ai comuni di media e piccola dimensione, che non dispongono solitamente di uffici tecnici molto strutturati, di avviare la procedura prevista dalla legge regionale, attraverso uno strumento snello di carattere generale, per arrivare poi all’attivazione concreta dei progetti di rigenerazione urbana, sia su iniziativa privata che su iniziativa pubblica.
Si suggerisce di integrare l’intera normativa con un richiamo alla possibilità di intervento mediante la costituzione di partenariati pubblico/privati, soprattutto in aree in cui, la rigenerazione o gli interventi di recupero, possono avere una stretta integrazione ai fini del miglioramento della città, o comunque del tessuto urbano.
Da ultimo preme rilevare come l’evento sismico dell’agosto dello scorso anno abbia evidenziato una marcata debolezza dei borghi antichi della nostra Regione: sono tanti e quasi sempre affetti da una sensibile azione di spopolamento, con un patrimonio edilizio fortemente degradato. Questa legge potrebbe costituire l’occasione per indirizzare specifici interventi di recupero mediante operazioni di semplificazione normativa per i comuni e per i privati, ma anche di incentivazione al recupero:
di carattere finanziario con l’utilizzazione puntuale dei fondi previsti nei programmi operativi dei fondi strutturali, ovvero con altre risorse disponibili;
di carattere normativo, come l’utilizzazione di sottotetti in deroga, la riduzione delle altezze o delle ampiezze minime per l’attivazione di esercizi pubblici, la facoltà dei comuni di operare riduzioni dei costi di costruzione o di esonero o riduzione di tasse, ecc.
Osservazioni, queste, accolte e fatte proprie anche dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Nessun commento:

Posta un commento