Con DPCM 23 maggio 2017 , n. 88 , pubblicato sulla G.U. 138 del 16 giugno è stato adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 179
a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di
APE sociale.
Possono conseguire l’APE sociale i soggetto iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno cessato l’attività lavorativa, non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto, hanno compiuto almeno 63 anni di età e si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
b) essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale;
c) essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) esssere un lavoratore dipendente in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’APE sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell’allegato A del presente decreto.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di cui al comma 1, lettere da a) a d) , si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso le gestioni indicate sopra.
I versamenti contributivi per periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all’indennità.
Ai fini della domanda di accesso all’APE sociale
l’interessato presenta domanda per il riconoscimento delle
condizioni di cui articolo 2 alla sede INPS di residenza,
che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e
dell’ora di ricezione.
I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro
il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all’articolo 2,
presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni
per l’accesso all’APE sociale entro il 15 luglio 2017.
I
soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni
nel corso dell’anno 2018 presentano domanda per il loro
riconoscimento entro il 31 marzo 2018.
Il decreto si trova su questa gazzetta GU 138/2017
Nessun commento:
Posta un commento