Con DPCM 23 maggio 2017 , n. 87 , pubblicato sulla G.U. 138/2017 è stato approvato il regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 199 a
205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione
del requisito contributivo di accesso al pensionamento
anticipato per i lavoratori c.d. precoci.
Può accedere ai benefici previsti dalla legge il lavoratore
di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge
n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione
per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento
del diciannovesimo anno di età e che si trova in
una delle seguenti condizioni:
a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni
per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno
tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione
a lui spettante;
b) al momento della richiesta assiste da almeno sei
mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente
di primo grado, convivente, con handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari
al 74 per cento;
d) alla data della domanda di accesso al beneficio
svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più
delle attività elencate nell'allegato A del decreto
ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Il beneficio consiste a decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti aventi diritto nel fatto che il requisito contributivo di cui all'articolo
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del
comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti
applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto
a quarantuno anni.
Al requisito contributivo di cui sopra si applicano
gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni.
Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1
può essere raggiunto anche ai sensi dell’articolo 1, comma
239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando
i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le
forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia
e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e
degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti
di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
LA GAZZETTA LA TORVATE QUI: GU 138/2017
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