venerdì 16 giugno 2017

PUBBLICATO IL DPCM IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO DI ACCESSO ANTICIPATO PER I LAVORATORI PRECOCI

Con DPCM  23 maggio 2017 , n. 87 , pubblicato sulla G.U. 138/2017 è stato approvato il  regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci. 
Può accedere ai benefici previsti dalla legge il lavoratore di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trova in una delle seguenti condizioni: 
a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante; 
b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento; 
d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del decreto ovvero soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
Il beneficio consiste a decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti aventi diritto nel fatto che  il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a quarantuno anni. 
Al requisito contributivo di cui sopra si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. 
Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 può essere raggiunto anche ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
LA GAZZETTA LA TORVATE QUI: GU 138/2017

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