venerdì 23 giugno 2017

LA TASSA DI SOGGIORNO INCASSATA DEVE ESSERE VERSATA DAGLI ALBERGATORI AL COMUNE, ALTRIMENTI....

Una delle imposte purtroppo elusa in una percentuale molto elevata in molti Comuni è rappresentata dall' Imposta di soggiorno.
L’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (recante “disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”), al comma 1 attribuisce ai comuni  inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, la facoltà di istituire una “imposta di soggiorno” a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio; il successivo comma 3 affida a un regolamento governativo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno; lo stesso comma 3 prevede la facoltà per i Comuni di disciplinare con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) le “ulteriori modalità applicative” del tributo, precisando che, nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo, i comuni possono comunque adottare gli atti regolamentari necessari per l’applicazione dell’imposta.
Il relativo gettito dovrebbe essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo.
La Corte dei Conti ha analizzato la posizione dei gestori delle strutture ricettive sotto l’aspetto della responsabilita’ contabile specificatamente perchè l’art. 93 del TUEL individua la responsabilità patrimoniale in capo all’agente contabile che “abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”; – gli agenti contabili, a denaro ed a materia, di diritto e di fatto, sono pertanto tenuti a rendere il conto della loro gestione nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 233 del TUEL e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.
In particolare: “i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili “di fatto”, stante che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell’erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge”.
Al riguardo la Corte dei conti, a Sezioni Riunite, con sentenza n. 22/2016 ha ritenuto di enunciare il seguente principio di diritto: “ I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.Sempre la Corte dei conti sezione Giurisdizionale della Toscana,con sentenza n. 253/2016 ha condannato per danno erariale il titolare di una struttura alberghiera che non ha versato al Comune le somme derivanti dall'imposta di soggiorno.
Pertanto i Comuni sono chiamati a vigilare sul corretto versamento delle somme e ad assumere i provvedimento conseguenti nei confronti degli esercenti che abbaino omesso di versare il dovuto.

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