domenica 22 luglio 2018

AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BONUS ABITAZIONE GLI IMMIGRATI HANNO GLI STESSI DIRITTI DEGLI ITALIANI

Un comunicato della Corte Costituzionale dà notizia della sentenza n. 166 depositata il 20 luglio (relatrice Marta Cartabia), in base alla quale stato ritenuto incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio regionale o decennale sul territorio nazionale richiesto ai soli cittadini extra-comunitari al fine di accedere al contributo per il pagamento del canone di locazione concesso agli indigenti (cd. “bonus affitti”). 
La Corte costituzionale ha ritenuto che la “lunga residenza” prevista dall’articolo 11, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge 133/2008) contrasta con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (articolo 3 della Costituzione). 
Nel 1998 era stato istituito un fondo di sostegno per tutti coloro che, a causa del basso reddito, non fossero in condizione di pagare l’affitto della propria abitazione. Dieci anni dopo l’istituzione del fondo, il legislatore ha introdotto un requisito aggiuntivo valevole per i soli cittadini extra-comunitari e consistente nella certificazione della residenza decennale sul territorio nazionale o quinquennale sul territorio regionale. 
La Corte costituzionale ha ritenuto tale requisito irragionevole e discriminatorio, in quanto subordina l’accesso a un beneficio volto ad alleviare situazioni di estrema povertà alla permanenza dei cittadini extra-comunitari sul territorio nazionale e regionale per una durata sproporzionata ed eccessiva. 
La Corte non ha escluso che il legislatore possa prevedere il possesso di requisiti attestanti il radicamento sociale del richiedente, siano essi di carattere residenziale o lavorativo, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e della normativa europea

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