Il TAR Abruzzo, L'Aquila, sezione I, con Sentenza n. 271 in data 2 luglio, ha esaminato il ricorso del titolare di una concessione demaniale marittima avverso il diniego di proroga sino al 2035.
La Corte, dopo una lunga disamina della materia e tenendo conto anche di quanto decisi in sede europea, ha tenuto a precisare che una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui “non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”.
La tutela della buona fede del concessionario, dunque, va relazionata alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE – c.d. Bolkestein. In caso di concessione rilasciata in data antecedente, secondo la Corte, la cessazione anticipata della concessione “deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico”; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la Direttiva Bolkestein.
Nel caso di specie, dunque, appare rilevante il fatto che sia la concessione, sia gli investimenti effettuati dalla Soc. Arlecchino siano stati compiuti prima che:
- la Commissione notificasse, il 2 febbraio 2009, la lettera di costituzione in mora di cui alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908;
- fosse scaduto il termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno n. 06/123/CE del 12 dicembre 2006 (e cioè il 28 dicembre 2009, v. art. 44 della Direttiva Servizi);
- la Repubblica Italiana attuasse tale Direttiva con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Considerata, dunque, la compatibilità del comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 con l'ordinamento comunitario, deve considerarsi sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati con i quali è stata affermata l'impossibilità di proroghe di concessioni demaniali oltre il termine del 31 dicembre 2020.
Per i motivi predetti, impregiudicato il potere dell’Amministrazione resistente in ordine al riesame dell’istanza della ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
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