lunedì 16 luglio 2018

TROPPI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL COMUNE E NON PUBBLICATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB - LE SANZIONI A CARICO DEI RESPONSABILI.

Sempre più spesso sul sito del Comune di Sabaudia si legge di affidamento di incarichi o consulenze.
La materia è disciplinata dall'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008 e dall'art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012, secondo il quale: «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici determinati e a livello temporaneo e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico».
Si tratta di un argomento che in questi ultimi anni è stato oggetto di numerosi provvedimenti miranti a contenere la spesa e a dare la massima trasparenza a questo tipo di incarichi, che possono essere affidati solo sulla base di un programma annuale (art. 42 comma 2 lettera b] del TUEL, nel quale deve essere adeguatamente motivato il ricorso a professionisti esterni), approvato dal Consiglio comunale (previo parere favorevole del Collegio dei revisori). 
Per il loro conferimento devono essere indetti avvisi pubblici, in cui siano previsti i criteri selettivi, poi deve essere effettuata una comparazione delle domande pervenute sulla base del curriculum studiorum e professionale. 
Il mancato rispetto delle procedure rappresenta una violazione di legge e può essere sanzionata a livello amministrativo e contabile, ove non configuri altre responsabilità. 
In base alle norme sulla trasparenza, tutti gli incarichi devono essere inoltre pubblicati sul sito web del Comune nell’area destinata alla trasparenza. 
L'art.15 del D.lgs 33/2013, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Esistono anche dei limiti alla spesa per consulenze che variano di anno in anno.
La Magistratura contabile in sede di controllo ha adottato alcune importanti deliberazioni, che rappresentano il punto di riferimento per il conferimento degli incarichi di consulenza (Corte dei Conti, Sezioni unite, 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6 e Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione del 25 agosto 2016, n. 11/2016/PREV).
Per aggirare queste norme oggi molti Comuni preferiscono indire delle gare trasformando le consulenze in servizi, per i quali esistono minori limitazioni ed è previsto un trattamento fiscale più leggero per gli interessati, anche se le procedure ricadono sotto il D.lgs 50/2016. 

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