Molti si sono interessati alla mia petizione inviata al presidente Fico per la riforma del testo unico delle autonomie locali e di altre norme che riguardano il sistema di elezione.
Come si può vedere dall'immagine la segreteria mi ha comunicato che l'Assemblea ha assegnato la mia Petizione (che è una delle prime ricevute nella XVIII legislatura dato che le è stato attribuito il n. 30) alla commissione affari costituzionali.
Il testo della Petizione è il seguente:
PREMESSO CHE,
- Nonostante gli interventi fatti dal Governo in questi ultimi anni la situazione degli enti territoriali permane in tutta la sua gravità per una serie di problemi che ne condizionano l’effettiva autonomia finanziaria e la disponibilità della cassa;
- Le disposizioni che regolano il sistema elettorale nei Comuni, contenute nell’ultimo paragrafo del 3° comma dell’art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (d’ora in avanti TUEL) consentendo il voto disgiunto sono in contrasto con quelle previste dalla legge 3 novembre 2017, n. 165;
- La nomina degli scrutatori non più effettuata mediante sorteggio pubblico ha lasciato questa importantissima funzione in mano ai partiti che spesso ne hanno abusato;
- La possibilità per i cittadini italiani di candidarsi in ogni Camune ignora l’importanza del legame con il territorio proprio negli enti locali ed appare in contrasto con il principio della rappresentatività;
- Le norme concernenti la ineleggibilità, la incandidabilità vanno aggiornate in quanto quelle in vigore consentono la presenza nei massimi organi del Comune di persone con rilevanti conflitti di interesse come rilevato dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere” che da tempo ha proposto l’introduzione del concetto di impresentabilità;
- I diritti delle minoranze vengono spesso ignorati;
- Il ruolo del Segretario generale, progressivamente indebolito nel corso degli anni in quanto nominato dal Sindaco limitatamente alla durata del mandato e condizionato dal rischio della revoca, deve essere riesaminato anche alla luce delle esigenze di una moderna amministrazione;
- La soppressione della figura del Difensore civico comunale disposta con l'art. 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha reso più difficile per i cittadini la difesa dei loro diritti;
- Mancano norme per il bilancio partecipativo e per il bilancio sociale;
- Molti obblighi o divieti previsti da norme statali nei confronti degli enti locali e dei loro amministratori sono privi di sanzione per cui di fatto vengono costantemente violati;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE
- L’art. 119 della Costituzione stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, i Comuni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri.
- Detta norma è costantemente violata dalla presenza di disposizioni inserite annualmente nella legge di bilancio per impedire modifiche alle aliquote delle imposte comunali nonché dal comma 877 dell’art. 1 della legge 205/2017 che mantiene fino al 2021 il sistema della tesoreria unica sottraendo ai Comuni la disponibilità delle proprie risorse e redendo arduo il rispetto delle disposizioni europee che fanno obbligo di pagare i fornitori entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;
- L’ultimo paragrafo del comma 3 dell’art. 72 stabilisce che “Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”; tale disposizione introducendo di fatto il voto disgiunto consente a livello locale di creare legami tra maggioranza ed opposizione che sono contrari al sistema democratico ed è in contrasto con il principio previsto dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 che appunto non prevede il voto disgiunto;
- Le disposizioni per nomina degli scrutatori contenute nella Legge 21 dicembre 2005, n. 270 prevedono l’abolizione del sorteggio e la nomina diretta da parte della Commissione elettorale comunale aprendo le porte a scelte legate all’appartenenza politica;
- Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III relativamente all’elettorato passivo sono oggi molto più larghe ammettendo la candidatura di soggetti un tempo esclusi:
a) L’Art.14 del D.lgs 39/2013 tratta della incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in avanti ANAC) con atto n. 58/2013 ha espresso un orientamento in base al quale si dovrebbe intervenire per estendere questi casi di incompatibilità al fine di evitare l’utilizzo della carica e del potere ad essa connesso da parte di alcuni dirigenti delle ASL e di altri enti operanti nel settore della sanità per essere eletti.
b) Sempre il presidente dell’ANAC con atto di segnalazione n. 8 in data 4 novembre 2015 ha sottolineato la criticità della normativa contenuta nel citato TUEL in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;
c) Il nuovo TUEL agli artt. 55 e seguenti non prevede alcuna forma di divieto a ricoprire la carica di Sindaco, di Presidente del consiglio comunale o altre cariche negli enti locali per i medici di base della struttura sanitaria territorialmente competente, in tutto o in parte, sull’ambito territoriale dell’ente locale (in precedenza l’ art.8, comma 1, n.2 della L.23 aprile 1981, n. 154, stabiliva norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale). Il problema si pone in concreto in relazione alla particolarità del rapporto che intercorre tra medico di base e paziente, soprattutto alla luce del metus potestatis e della captatio benevolentiae che può esercitarsi laddove il Sindaco od altro amministratore pubblico locale, in ragione dell’altro suo lavoro, a contatto con le esigenze più personali dei cittadini, si trovi a versare in una situazione di conflitto di interessi: molte decisioni amministrative di competenza sua, o della sua Giunta, potrebbero subire l’influenza di elementi suscettibili di perturbare l’esercizio della carica (Il Sindaco è componente della Conferenza dei Sindaci della ASL, adotta i provvedimenti per i Trattamenti sanitari Obbligatori e gli Accertamenti Sanitari Obbligatori di sua competenza ai sensi della L. 833/78). Oltretutto il medico di medicina generale o il pediatria di libera scelta sono convenzionati con l’Azienda sanitaria Locale il cui Direttore generale a sua volta è sottoposto alla valutazione del Sindaco in quanto componente della Conferenza locale dei Sindaci) Nel corso della XIV legislatura era stato presentato un disegno di legge (n. 3626, da parte del Sen. Borea: «Incompatibilità nelle cariche degli enti locali del medico di base territorialmente competente» per affrontare questa lacuna.
d) La “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali” con il Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 23 settembre 2014 ha di fatto aggiunto una nuova categoria con valore esclusivamente etico in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali, che dovrebbe avrebbe dovuto essere sottoscritto da tutti i partiti, le formazioni politiche i movimenti e le liste civiche, che prevede la impresentabilità delle persone che alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali si trovino in particolari situazioni;
PROPONE
1) Che sia restituita effettiva autonomia finanziaria ai Comuni e agli altri enti locali abrogando tutte le norme che impediscono la completa realizzazione del diritto all’autonomia costituzionalmente stabilito;
2) Che la scelta degli scrutatori per le elezioni nei Comuni avvenga per sorteggio pubblico;
3) Che possano candidarsi a Sindaco e a consigliere comunale solamente i cittadini italiani residenti da almeno tre anni nel Comune;
4) Che possano essere nominati assessori comunali solamente le persone residenti nel comune da almeno tre anni;
5) Che venga abrogato l’ultimo paragrafo del 3° comma dell’art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che consente il voto disgiunto;
6) Che venga stabilito che la titolarità della convenzione in qualità di medico di medicina generale e di pediatra di libera scelta è incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliere comunale nei comuni indicati nella convenzione;
7) Che l’incarico di Direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL, dei Dipartimenti sanitari ed amministrativi delle aziendali delle ASL, nonché quello di Direttore di Distretto e di Presidio, sia incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliare comunale;
8) Che al Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 23 settembre 2014 dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali” venga conferita forza di legge;
9) Che le norme previste per la tutela delle minoranze vengano ampliate e rese più efficaci, prevedendo sanzioni nei confronti degli amministratori inadempienti;
10) Che in tutti i Comuni sia sostituita la figura del Segretario comunale con quella del Direttore generale da conferire mediante concorso pubblico con contratto a tempo indeterminato prevedendo, oltre alla laurea, specifici requisiti formativi, culturali e di esperienza; per i Segretari generali in servizio dovranno essere previste norme transitorie per l’accesso alla nuova qualifica attraverso corsi presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
11) Che sia ripristinata la figura del “Difensore civico comunale” senza oneri a carico degli enti locali;
12) Che siano resi obbligatori per tutti i Comuni il bilancio partecipativo e il Bilancio sociale prevedendo adeguate sanzioni pecuniarie per i Sindaci inadempienti; Che vengano previste sanzioni pecuniarie nel caso di omissione da parte degli amministratori o dei funzionari degli obblighi di legge affidando l’irrogazione delle stesse al Prefetto, al quale dovrà essere affidata anche l’esecuzione di quelle previste da norme già in vigore attualmente di competenza del Consiglio comunale, di Autorità o di Amministrazioni centrali.
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