domenica 1 luglio 2018

I REFERENDUM COMUNALI PER ESSERE SVOLTI RICHIEDONO L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI UN REGOLAMENTO

Il 3° comma dell'art. 8 del TUEL prevede che possono essere  previsti referendum comunali su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
Il Ministero dell'interno in data 17 febbraio 2017 ha fatto presente che il Consiglio di Stato, con il parere n. 464/98, ha chiarito che “l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria”. In senso conforme all’orientamento relativo alla necessità del regolamento, si è espresso sempre il Consiglio di Stato – sez. IV – con la sentenza n. 3769/2008. 
A giudizio del Consiglio di Stato, compete alla fonte regolamentare la previsione delle varie fasi in cui si articola la consultazione, dall'iniziativa sino alla proclamazione dei risultati, in modo da rendere automatico il procedimento; il regolamento “dovrà stabilire chi siano i soggetti ai quali spetti il potere di iniziativa, quelli interessati alla consultazione, come venga formulato il quesito da sottoporre a votazione, le modalità e i tempi dell'iter, le materie ammesse e quelle escluse, quali siano i sistemi con cui sindacare l'ammissibilità della consultazione .
Ancora in data 12 maggi 2016 il Ministero ha ritenuto che, conformemente al parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 464, il regolamento in materia di referendum si prospetta in funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie, tanto da rendere inapplicabile il suddetto istituto in mancanza dello stesso. Il predetto orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Consiglio di Stato - sez. IV - con la sentenza n. 3769/2008.

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