domenica 8 luglio 2018

LA RIMOZIONE DELLE INSEGNE PRIVE DI AUTORIZZAZIONE

Il TAR del lazio, sezione II, con sentenza n. 5399/2018 ha preso in esame il problema della rimozione delle insegne su strade prive di autorizzazione.
Al riguardo il Collegio ha osservato che nel caso in esame l’Amministrazione comunale aveva  dato applicazione dell’art. 23, comma 13-bis, del decreto legislativo n. 285/1992 (comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 472/1999), secondo il quale “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo …”.
Tenuto conto di quanto precede, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione - eccezione che, come correttamente osservato dalla società ricorrente medesima, riveste carattere pregiudiziale rispetto alle altre eccezioni processuali (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, n. 5 del 2015) - il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5556; Cass. civ., Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18357), più volte ribadita anche da questo Tribunale in relazione a controversie di cui era parte la società ricorrente (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 20 marzo 2013, n. 2959), non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della legge 24 novembre 1981, n. 689, irrilevante essendo, ai fini della giurisdizione, che gli impianti siano collocati su aree di proprietà privata (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24 marzo 2017, n. 3870).

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