domenica 1 luglio 2018

IL TAR CAMPANIA SULLE COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE PARCO IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI

Il TAR Campania, napoli , sezione III ha emesso la SENTENZA 3533/2018  con la quale è stato confermato che per la repressione degli abusi edilizi all'interno dei parchi naturali, vi é un concorso tra le funzioni di vigilanza edilizia, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, di cui è titolare il Comune, e quelle di protezione del vincolo paesistico attribuito all'ente gestore del Parco.

Una volta affermata l’applicabilità, al caso di specie, della normativa generale di cui alla legge-quadro sui parchi, in relazione sia alle misure di tutela specificate nel Piano del Parco, sia al nulla - osta di cui all’art. 13, ne consegue che l’intervento dell’Ente è tutto ispirato all’applicazione della disciplina speciale sui parchi ed è del tutto autonoma (e autosufficiente) rispetto alla valutazione tipica dell’Autorità urbanistica; pertanto l’intervento dell’Ente Parco si presenta in assoluta autonomia sulla base della normativa speciale sui parchi e dei poteri ivi conferiti al soggetto gestore, rispetto a quello dell’autorità comunale, titolare della competenza urbanistica generale.
In questo senso la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie rappresenta il presupposto per l’esercizio del potere inibitorio e sanzionatorio da parte dell’ente parco senza che vi sia automatica coincidenza tra i due ambiti.

Le valutazioni svolte dai due soggetti potrebbero divergere, poiché il Comune deve tener conto dei limiti e dei divieti di natura urbanistico-edilizia, mentre l'ente gestore del Parco considera la compatibilità paesistica dell'opera; di conseguenza, un nuovo volume potrebbe essere sanabile nella valutazione del Comune (ad esempio, perché gli indici edificatori non sono ancora esauriti), ma non nella valutazione paesistica del Parco collegata anche al Piano del Parco.
Si tratta di una sentenza molto utile che può interessare anche altri Parchi italiani.

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