Sin dal mese di febbraio 2018 il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso alla Conferenza Unificata lo schema di Decreto del predsidente del Consiglio dei Ministri al fine di acquisirne il parere come previsto dall’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnica.
Si tratta di un provvedimento molto importante dato che al momento, anche dopo la costituzione delle Centrali Uniche di Committenza la funzione di stazione appaltante è affidata ad uffici che non sono assolutamente in grado di espletare le gare in maniera affidabile.
Nel frattempo ANCE ed ANCI cercano di attribuire al Codice dei contratti il presunto blocco degli appalti cosa non vera come già scritto ieri su questo stesso blog.
La citata disposizione demanda infatti ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, la definizione:
1) dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco, istituito presso l’ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
2) delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
Molto importante è l'ambito territoriale minimo che, almeno in base al testo reso disponibile, è quello dell'area vasta.
Verrebbero quindi ad essere esclusi molti Comuni che seguitano a fare da soli, combinando guai per poi dare la colpa al Codice dei contratti.
Ai sensi del comma 8 del predetto articolo 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, si applica il regime transitorio di cui all’articolo 216, comma 10, del medesimo Codice.
All’articolo 10, comma 1, si stabilisce che il sistema di qualificazione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto in capo alI’ANAC, ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del codice, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si prevede, altresì, un congruo periodo, fissato in diciotto mesi (articolo 10, comma 2), durante il quale le stazioni appaltanti, che abbiano fatto domanda di qualificazione, mantengono la capacità di espletare la propria attività, tale periodo è esteso a ventiquattro mesi per le attuali stazioni appaltanti, che operano nel settore dell’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali, che hanno fatto domanda di qualificazione.
E’ stabilito, sempre all’articolo 10, che entro la data di entrata in vigore del sistema di qualificazione le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che non intendono fare domanda di qualificazione devono individuare il soggetto di riferimento che intende qualificarsi e che espleterà, anche per loro conto, la funzione di stazione appaltante.
Naturalmente nelle more della qualificazione di tale soggetto, le stazioni appaltanti mantengono comunque la capacità di espletare la propria attività, e di acquisire il CIG.
Inoltre, per gli affidamenti effettuati da stazioni appaltanti che hanno fatto domanda di qualificazione, ovvero che non intendano fare domanda, è previsto che esse mantengono la gestione dell’esecuzione fino al termine di ultimazione, ivi comprese le attività di verifica e collaudo e la gestione di eventuali contenziosi.
Il provvedimento in argomento si compone di 11 articoli e contiene norme a carattere ordinamentale, insuscettibili di incidere in alcun modo sotto il profilo della finanza pubblica; lo stesso, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Qui trovate lo SCHEMA DPCM.
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