giovedì 24 maggio 2018

CRESCE L'ATTENZIONE PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI NORMATIVI IDONEI A GARANTIRE AI CITTADINI LA PRESENZA DI STRUMENTI DI ASCOLTO E DI COINVOLGIMENTO NELLE SCELTE FONDAMENTALI .

Nonostante le resistenze di molti amministratori locali comincia a diffondersi, anche grazie ad alcuni politici illuminati, l'istituto della partecipazione.
Dopo l'esempio del Comune di Torino ora è la regione Puglia con la legge n. 28/2017 ad aver normato la materia al fine di consentire ai cittadini una sempre maggiore partecipazione alla vita pubblica.
La legge pugliese è stata adottata  con l'intento di rendere ordinari gli strumenti di ascolto e di coinvolgimento dei cittadini che vogliono essere protagonisti delle scelte fondamentali, ed è importante verificare insieme ai pugliesi se quanto abbiamo scritto nel nostro programma, lo stiamo mantenendo e realizzando nel modo più giusto su ogni tema. 
Ora è stato adottato dalla giunta anche il regolamento attuativo che consta di 9 articoli che prevedono, tra le altre cose, anche l’attivazione di una piattaforma web informatica (art. 3) per rafforzare la trasparenza e il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, un Osservatorio per la partecipazione dei cittadini (art. 5) che svolgerà funzioni di promozione e garanzia sull’attuazione proprio della Legge sulla partecipazione e del programma annuale della partecipazione, un programma (art.4) di attività di promozione della cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e di formazione di personale specializzato, sempre all’interno della amministrazioni in grado di progettare organizzare e gestire un processo partecipativo.
Il programma annuale poi della partecipazione (art. 7) è integrato con le proposte di processi partecipativi presentate da soggetti già individuati dalla legge regionale che potranno presentare attraverso appositi “Avvisi di selezione da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione”. 
Nel solco della Partecipazione popolare infine, il Regolamento attuativo disciplina anche l’importante diritto di Tribuna (art 6) previsto dalla legge 28, ovvero la possibilità per i candidati presidenti che alle scorse elezioni regionali abbiano ottenuto almeno 5 mila voti individuali e che risultino collegati a liste che non hanno eletto nessun rappresentante in consiglio regionale, di partecipare a titolo gratuito alle attività del Consiglio secondo tempi e forme compatibili con lo Statuto.

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