venerdì 18 maggio 2018

UNA DECISIONE SALOMONICA DEL TAR DI LATINA PER L'AMMISSIONE DI UNA LISTA ELETTORALE A BASSIANO

In data 18 maggio il TAR Latina con sentenza n. 275/2018  ha esaminato in via definitiva un interessante caso aperto a causa di una decisione della I Sottocommissione elettorale circondariale, costituita con decreto del Presidente della Corte d’appello di Roma n. 840 dell’8 aprile 2011 (poi integrato con decreti n. 841 in pari data, n. 879 del 15 aprile 2014 e n. 940 del 3 maggio 2018), che ha deliberato di ricusare la lista “Bassiano Futura” presentata per concorrere alle elezioni indette per il 10 giugno 2018 per l’elezione dei consiglieri comunali del Comune di Bassiano e la candidatura del sig. Domenico Guidi per concorrere alla carica di Sindaco.
La lista “Bassiano Futura” è stata ricusata per essere stata sottoscritta da un numero di elettori superiore al limite massimo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i), l. n. 81 del 1993 (52 firme anzichè 50).
Al riguardo ha osservato il Collegio che alla stregua di elementari canoni di logica, buon senso e imparzialità, all’eliminazione o ricusazione di una lista può procedersi solo dopo aver verificato la regolarità delle sottoscrizioni e aver escluso quelle risultate irregolari (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27 aprile 2011 n. 3633);
Considerato che, come emerge pacificamente dagli atti di causa e non contestato dalle parti, la lista “Bassiano Futura” e la lista “Grande BASSIANO” sono state entrambe sottoscritte dal sig. Roberto Riello e dal sig. Gervasio Iannarelli e che la Sottocommissione elettorale, in sede istruttoria, non si è avveduta della doppia sottoscrizione del sig. Iannarelli;
Considerato che la sottoscrizione di più di una dichiarazione elettorale di presentazione di candidatura configura la contravvenzione di cui all’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 570 del 1960, e non un fatto depenalizzato (Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2006 n. 10216);
Considerato che, sulla base del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico e di non contraddizione all’interno dello stesso, ai fini della regolarità del procedimento elettorale assume rilievo anche la norma incriminatrice di cui all’art. 93, comma 2, d.P.R. n. 570 cit., che sanziona la condotta di chi sottoscrive più di una lista elettorale e che, conseguentemente, le firme apposte dai cittadini su più liste sono tutte inefficaci perché “pur tenendo presente il principio di conservazione degli atti del procedimento elettorale, tuttavia esso non può prevalere e sostanzialmente contraddire una norma di rilevanza penale” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 maggio 2016 n. 158);
Ritenuto che, per effetto di quanto sopra e a prescindere da ogni considerazione sulla prevalenza del criterio della data di sottoscrizione o di presentazione della lista al fine di stabilirne l’anteriorità, vadano private di efficacia ambo le sottoscrizioni duplicate sulla lista Bassiano Futura, la quale risulta così sostenuta da n. 50 sottoscrizioni valide, pari al massimo consentito dalla legge per un Comune delle dimensioni di Bassiano;
Pertanto il Collegio ha ritenuto che  la lista “Bassiano Futura” e la candidatura di Domenico Guidi vadano ammesse alle elezioni comunali previste per il 10 giugno 2018 e che vada rinnovato il sorteggio per l’attribuzione del numero d’ordine.

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