Il Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della Melegatti e della controllata 'Nuova Marelli' di San Martino Buon Albergo (Verona). Si chiude cosi' la tormentata vicenda della storica azienda dolciaria con sede a San Giovanni Lupatoto.
Il Tribunale ha accolto l'istanza presentata venerdì dal pubblico ministero Alberto Sergio, constatata la pesante situazione debitoria di Melegatti.
I dipendenti dell'azienda, tra diretti e lavoratori stagionali, sono 350.
Ancora un'azienda importante che chiude lasciando l'amarezza che si sarebbe potuto fare di più per impedirne il fallimento.
Eppure in questi ultimi anni il Governo e il Parlamento hanno cercato in ogni modo di agevolare l'affidamento ai lavoratori dell'acquisizione di queste aziende inserendo nella nostra legislazione l'istituto denominato "workers buy out" WBO grazie al quale i lavoratori possono costituire una società cooperativa e prendere in affitto o acquisire l’azienda dal curatore fallimentare o dal liquidatore.
La forma della società cooperativa risulta la più adatta per effettuare questa tipologia di operazione. In particolare, in un periodo di crisi come l’attuale, gli ex dipendenti di una società in difficoltà economica possono organizzarsi per evitare di perdere la propria occupazione attraverso la costituzione di una cooperativa con cui possono rilevare l’azienda in crisi. Tutto ciò è possibile anche grazie l’apporto dell’indennità di mobilità e del Tfr.
Il decreto legge n. 145/2013 convertito in legge nel febbraio 2014 ha agevolato queste operazioni.
Il citato decreto, così come modificato dalla Legge di conversione n. 9/2014, prevede all’art.11 che in caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura.
L' articolo 11 dispone che l’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo per l’anticipazione dell’indennità di mobilità, nonché titolo per l’anticipazione dell’indennità ASpI, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.
Viene prevista la possibilità per i nuovi soci-lavoratori di ottenere, laddove ne ricorrano le condizioni, l’anticipo in un’unica soluzione – non solo dell’indennità di mobilità – ma anche delle indennità ASpI e mini-ASpI spettanti e non ancora percepite.
Questo è un altro campo in cui sarebbe auspicabile che si impegnassero gli amministratori locali i quali dovrebbero ricordare che ai sensi del 2° comma dell'art. 3 del Testo Unico degli enti locali "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".
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