Molti amministratori locali affermano di vole aiutare l'occupazione locale ma poi quando vengono pubblicati i bandi si vede che alle parole non seguono i fatti.
Nelle recenti Linee guida che ha posto in consultazione l'ANAC è stato previsto come disciplinare le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, tenuto conto dell’obbligo stabilito all’articolo 50 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti devono inserire, nei bandi e nelle lettere di invito, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Per effetto della previsione normativa si impone alla stazione appaltante un formale e specifico recepimento della clausola sociale nella lex specialis di gara e nel contratto di appalto/concessione. In conformità all’articolo 3, comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono accogliere una nozione più ampia di clausola sociale rispetto alla mera tutela occupazionale, valorizzando negli atti di gara aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente.
La disciplina recata dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di
appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale (ad esempio,
servizi professionali, consulenza), con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di
manodopera.
Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di prevedere la clausola sociale anche in appalti non
caratterizzati dalla prevalenza della manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura
intellettuale):
- degli appalti di fornitura;
- degli appalti/concessioni in cui la prestazione lavorativa è scarsamente significativa o anche
irrilevante (ad esempio, appalti di natura finanziaria);
- dei casi in cui è riscontrabile l’elemento dell’intuitus personae.
Le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia, secondo quanto
previsto all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (si veda anche il paragrafo 3.1 delle
Linee guida n. 4), ma naturalmente dovrà essere previsto nel regolamento dei contratti (molti Comuni sono in ritardo).
La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai settori speciali, in considerazione del
richiamo operato dall’articolo 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina
contenuta negli articoli da 1 a 58.
Nessun commento:
Posta un commento