sabato 26 maggio 2018

QUANDO L'OIV COMUNALE NON SVOLGE IL PROPRIO COMPITO

L'art.10, comma 1, lettera b) del D.lgs 150/2009, così come modificato dal D.lgs 7472017  prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni comunali redigano e pubblichino sul proprio sito istituzionale la relazione annuale sulla perfoamnce approvata dall'organo di indirizzo politico e validata dall'OIV.
Inoltra ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera a) del D.lgs 15072009 l'Organismo Indipendente di Valutazione comunale deve (tra l'altro) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
La validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV (art. 14 c. 4 lett. c) d.lgs. 150/2009) è il documento che rappresenta il completamento del ciclo della performance (avviato con il piano della performance dell’anno precedente) attraverso la verifica, da parte dell’OIV, della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance.
La validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla relazione sulla performance e costituisce condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività (titolo III d.lgs. 150/2009).
Purtroppo molti responsabili dell'OIV omettono di compiere detto adempimento.
Il problema grave è che in questi casi i Sindaci non prendono alcun provvedimento nei confronti di chi omette di redigere la relazione annuale.
Sarebbe infatti opportuno provvedere, dopo un richiamo scritto, alla revoca dell'incarico per inadempimento agli obblighi di legge.

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