martedì 29 maggio 2018

PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE: LA COMPETENZA E' DEL GIUDICE ORDINARIO

Purtroppo in questi anni il precariato nella pubblica amministrazione è aumentato in maniera rilevante anche a causa di un reclutamento operato non sempre in maniera rispettosa delle norme vigenti. 
Di qui sono sorte difficoltà per l'applicazione delle recenti norme miranti a stabilizzare questo personale
Il problema riguarda specialmente le aziende sanitarie
Sorge peraltro il problema della giurisdizione.
Con una recente sentenza il TAR Campania - Napoli (n. 107/2018) ha stabilito che il ricorso presentato da alcuni precari di una azienda sanitaria locale sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
"Può considerarsi infatti ius receptum il principio secondo il quale la procedura di stabilizzazione del personale sanitario è materia rientrante nella generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine al pubblico impiego c.d. privatizzato (Consiglio di Stato, sez. III, 28 giugno 2017 n. 2772).
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza, le controversie relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro c.d. precari alle dipendenze di una P.A., allorquando il "petitum sostanziale" riguardi non la correttezza formale della medesima procedura, ma la sussistenza del diritto soggettivo alla partecipazione alle procedure di stabilizzazione e, attraverso di queste, all'assunzione a tempo indeterminato, sono attratte alla competenza del g.o. ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 163 del 2001 (T.A.R. Lazio Roma sez. III, 9 aprile 2015, n. 5278; Consiglio di Stato sez. V, 6 maggio 2015, n. 2271; id. sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1095; Cassazione Sez. Unite 15 settembre 2010, n. 19552; T.A.R. Campania Napoli sez. V, 3 febbraio 2014, n. 749).
In particolare, è stato evidenziato che la domanda con la quale un soggetto, che ha operato per più di un triennio presso un ente locale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, chiede il riconoscimento del diritto alla stabilizzazione (previa assimilazione a un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato) verte sulla presenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per accedere a tale beneficio, non rilevando la natura (peraltro non concorsuale) della procedura finalizzata alla stabilizzazione, con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. V, 17 ottobre 2016 n. 4273).
Nel caso di specie, i ricorrenti non contestano la correttezza formale della procedura di stabilizzazione, ma rivendicano il diritto soggettivo alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione, attraverso la assimilazione del rapporto libero –professionale svolto a quello del pubblico impiego, e all’assunzione a tempo indeterminato.
Trova quindi applicazione l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 9 aprile 2015 n. 5278; Cassazione civile, Sezioni unite, n. 19952/2010)".

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