mercoledì 9 maggio 2018

LE MODALITA' PER IL COMUNE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO


Molti Comuni sono impegnati ad organizzare le manifestazioni per la prossima stagione estiva, ma talora alcuni non sanno come fare...oppure adottano procedure in contrasto con le disposizioni vigenti.
Prima che qualcuno combini qualche guaio è bene indicare la strada....
Il servizio di consulenza agli enti locali del Sistema delle autonomie della Regione Friuli Venezia Giulia, richiesto di un parere sulle modalità di affidamento per la realizzazione di un evento ha scritto (l'estensore è la dott.ssa Rosa Maria Fantini) quanto segue:
Il Comune, che intende affidare direttamente l’organizzazione di un evento, di valore stimato nell’importo massimo di 30.000 euro, chiede di conoscere quale sia la migliore procedura da adottare, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il codice dei contratti) e dalle linee guida n. 4, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
In particolare, l’Ente pone le seguenti questioni:
- se sia obbligatorio reperire il contraente attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ed, in caso affermativo, se si possa procedere a trattativa diretta con un unico operatore, a partire da un metaprodotto “evento analogo”;
- qualora non sussista l’obbligo di ricorso al MePA, come si possa identificare il soggetto eventualmente interessato a realizzare il servizio;
- se il principio di rotazione implichi che si debba tener conto solo dell’ultimo affidamento disposto a favore di una determinata ditta;
- quali siano i controlli assolutamente necessari da eseguire prima di procedere all’affidamento.
Sentito il Servizio centrale unica di committenza di questa Direzione centrale si esprimono le seguenti considerazioni.
Occorre, anzitutto, ricordare che l’attività di consulenza giuridico-amministrativa alla quale è preposto questo Ufficio è finalizzata a fornire un’illustrazione degli istituti giuridici nell’ambito dei quali sono riconducibili le specifiche fattispecie prospettate, fermo restando che compete all’amministrazione procedente determinarsi in ordine alle scelte concrete da adottare caso per caso.
Un tanto premesso si rappresenta, anzitutto, che per gli acquisti di servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
I contratti stipulati in violazione dell’obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).
È, comunque, possibile effettuare l’acquisizione sul mercato libero qualora il servizio non sia disponibile sul MePA o, pur essendo disponibile, esso risulti – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente.
Le predette disposizioni rimangono pienamente cogenti anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, stante il combinato disposto dei suoi articoli 36 e 37.
L’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, dopo aver previsto che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (comma 1), sancisce che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38» e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (comma 2, lettera a)).
L’articolo 37 del D.Lgs. 50/2016 dispone che «fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa», le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (comma 1, primo periodo).
La predetta impostazione trova conferma nelle linee guida ANAC n. 4 laddove, dopo aver rilevato che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza», viene chiarito che per il ricorso a tali strumenti «si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione» descritte nelle stesse linee guida (paragrafo 1.3).
Quanto al quesito concernente la possibilità di procedere a trattativa diretta con un unico operatore, a partire da un metaprodotto “evento analogo” – che, come chiarito dall’Ente per le vie brevi, deve intendersi quale richiesta di supporto alla procedura in considerazione dell’attuale irreperibilità sul MePA di “metaprodotti” – si rappresenta che, per valutare la disponibilità del bene/servizio da acquisire, occorre fare riferimento alla descrizione relativa alla voce “tipologia di bene/servizio”, inserita nell’ambito della più generale “categoria merceologica” dei bandi di abilitazione degli operatori economici.
Circa il quesito volto a chiarire la portata del principio di rotazione, si segnala che la questione viene affrontata ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC, nei quali viene precisato, in particolare, che il principio:
- si applica «con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante […] nello stesso settore di servizi» (paragrafo 3.6, primo periodo);
- «comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento» (paragrafo 3.6, secondo periodo);
- «Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente» (paragrafo 3.7, primo periodo).
Relativamente ai controlli necessari da eseguire prima di procedere all’affidamento del servizio occorre segnalare che l’articolo 36, comma 6-bis, del D.Lgs. 50/2016, trattando degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro che avvengono nei mercati elettronici, chiarisce che la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 dello stesso decreto è effettuata su un campione significativo “in fase di ammissione e di permanenza”, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico e stabilisce che «Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5».
Il predetto comma 5 dispone che, qualora la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica (del possesso) dei requisiti (quelli di ordine generale, necessari per poter contrarre con la pubblica amministrazione) avviene sull’aggiudicatario; la stazione appaltante verifica anche il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali eventualmente previsti.
A tale riguardo si segnala che le linee guida ANAC, trattando degli affidamenti diretti per importi superiori a 20.000 euro, prevedono che «la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività» (paragrafo 4.2.4).
Infine, relativamente al capitolato concernente l’organizzazione dell’evento oggetto di quesito si segnala, in via collaborativa, che:
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ff) e dell’articolo 35, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto deve essere indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- nell’affidamento diretto, il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si pone come eccezione, risultando priva di utilità la previsione di criteri di attribuzione del punteggio in presenza di un solo interlocutore. Inoltre, l’articolo 95, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti di servizi di importo fino a 40.000 euro.

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