Una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12780 pubblicata il 23 maggio) stabilisce che l'esenzione dal pagamento dei tributi locali (Imu, Ici) compete solo ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A/6 e D/10; una eventuale annotazione al catasto di richiesta di «parificazione» dei fabbricati censiti nella categoria D/1 alla categoria D/10 non consente, quindi, l'esenzione dal pagamento dei tributi locali sino alla verifica della sussistenza dei presupposti della categoria «parificata» richiesta.
Secondo la corte l'ipotizzata classificazione non poteva neanche derivare dalla 'parificazione' alla
categoria D1 transitoriamente applicata in forza della Circolare Min Fin. -
Ag.Territorio 9 aprile 1998 n.96 (concernente il DM Fin. 28/98:
"Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei
fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale").
Va in proposito considerato che tale circolare - fonte normativa interna
all'amministrazione finanziaria, - non 'attribuisce' classamento 'rurale' D10
a fabbricati diversamente censiti, ma si limita a disciplinare in via
transitoria e di prima applicazione le domande di assegnazione alla
categoria catastale D10, di nuova istituzione.
Si prevede infatti in essa che "nelle more della pubblicazione del relativo
decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati
ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo.
In questa fattispecie in via transitoria e fino all'adeguamento delle
procedure informatiche suddette, sui documenti di aggiornamento prodotti
con Docfa devono essere riportati (...) i seguenti dati: (...) la dicitura
'categoria parificata alla D10' (...). Successivamente, con procedura
automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità
saranno recuperate e collocate nella corretta categoria."
Si aggiunge inoltre che "per le denunce di variazione delle costruzioni
censite nella categoria speciale D 10 ovvero in altra categoria ordinaria,
vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio
urbano. La valutazione della sussistenza delle condizioni per il
riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito
precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili".
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