venerdì 25 maggio 2018

I CAPANNONI AGRICOLI NON SONO ESENTI DAI TRIBUTI LOCALI. LO HA DECISO LA CORTE DI CASSAZIONE

Una ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12780 pubblicata il 23 maggio) stabilisce che l'esenzione dal pagamento dei tributi locali (Imu, Ici) compete solo ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A/6 e D/10; una eventuale annotazione al catasto di richiesta di «parificazione» dei fabbricati censiti nella categoria D/1 alla categoria D/10 non consente, quindi, l'esenzione dal pagamento dei tributi locali sino alla verifica della sussistenza dei presupposti della categoria «parificata» richiesta.
Secondo la corte l'ipotizzata classificazione non poteva neanche derivare dalla 'parificazione' alla categoria D1 transitoriamente applicata in forza della Circolare Min Fin. - Ag.Territorio 9 aprile 1998 n.96 (concernente il DM Fin. 28/98: "Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale"). 
Va in proposito considerato che tale circolare - fonte normativa interna all'amministrazione finanziaria, - non 'attribuisce' classamento 'rurale' D10 a fabbricati diversamente censiti, ma si limita a disciplinare in via transitoria e di prima applicazione le domande di assegnazione alla categoria catastale D10, di nuova istituzione. Si prevede infatti in essa che "nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie in via transitoria e fino all'adeguamento delle procedure informatiche suddette, sui documenti di aggiornamento prodotti con Docfa devono essere riportati (...) i seguenti dati: (...) la dicitura 'categoria parificata alla D10' (...). Successivamente, con procedura automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta categoria." Si aggiunge inoltre che "per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D 10 ovvero in altra categoria ordinaria, vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano. La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili". 

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