martedì 31 luglio 2018

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Sulla G.U. 173/2018 è stato stato pubblicato il DPCM 8 maggio 2018 recante le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
Le presenti linee di indirizzo sono volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
Le novità introdotte dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale. 
Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.
La giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e l’attenta ponderazione che gli organi competenti sono chiamati a prestare nell’individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.
Ne deriva che, così come il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in “obiettivi generali”, che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e “obiettivi specifici” di ogni pubblica amministrazione. 
Quanto sopra implica, altresì, che è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l’organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino attraverso, ad esempio, le nuove tecnologie. 
Logica deduzione di quanto detto è utilizzare, nella redazione del PTFP, criteri che meglio indirizzino l’approvvigionamento e la distribuzione di personale, in quest’ultimo caso ricorrendo anche a forme di riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali e di core business piuttosto che di quelle di supporto o di back office. 
Tale processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, è preceduto da un’analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all’occorrenza, ipotesi di conversione professionale. Tale analisi deve passare anche dalla previa individuazione di indicatori e parametri che, partendo da informazioni in possesso o acquisite dalle previste banche dati con metodi ragionati e sistematizzati, consentano di ottimizzare e razionalizzare quantitativamente e qualitativamente i propri fabbisogni, sviluppando analisi sui processi da gestire, nonché sul confronto tra attività, settori di attività, tipologie di amministrazioni omogenee o assimilabili, al fine di definire modelli standard di fabbisogno di personale. 
L’articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001, prevede che le presenti linee di indirizzo siano definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale di cui all’articolo 60 del d.lgs. 165/2001 (SICO).
Considerato che le modalità di acquisizione dei dati del personale volte a consentire alle amministrazioni di comunicare al predetto sistema informativo le informazioni riguardanti le professioni e le relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni, sono in corso di implementazione, le presenti linee di indirizzo mirano, in questa prima fase, ad introdurre le amministrazioni alle nuove metodologie di definizione dei piani e ad illustrare i criteri che saranno alla base dei processi di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 60 del d.lgs. 165/2001 (SICO), garantendo la massima semplificazione degli adempimenti procedurali degli uffici coinvolti nell’acquisizione dei dati.
In attesa delle informazioni suddette, le innovazioni introdotte dal d.lgs. 75/2017 potranno trovare applicazione in chiave sperimentale, anche al fine di pervenire alla messa a regime del sistema sulla base della condivisione delle metodologie con i vari settori, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
In aggiunta si evidenzia che il Dipartimento della funzione pubblica ha svolto, con l’Aran, un’attività che si è conclusa con due rapporti finali: “Modelli di analisi e di gestione dei fabbisogni di personale nelle amministrazioni pubbliche” e “Modelli di rappresentazione delle professioni e relative competenze: ipotesi di lavoro per la PA” che contengono utili elementi in materia di sviluppo dei fabbisogni a cui le amministrazioni possono ispirarsi e di cui si terrà conto anche in sede di implementazione del sistema informativo del personale di cui all’articolo 60 del d.lgs. 165/2001 (SICO). 
E’ fondamentale, infine, sottolineare che le presenti linee di indirizzo sono complementari a quelle previste dall’articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale. La programmazione del fabbisogno, infatti, trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo della forza lavoro. Ed è evidente che anche le regole del reclutamento debbano rinnovarsi e perfezionarsi soprattutto quando siano state individuate nuove professioni e relative competenze professionali da mettere al servizio delle pubbliche amministrazioni. 
Le innovazioni che il predetto d.lgs. 75/2017 reca su tale fronte consentono, infatti, di coniugare una più ragionata determinazione dei fabbisogni con modalità di reclutamento volte a soddisfare tali fabbisogni e perciò sviluppate secondo strategie, processi di selezione e bacino di reclutamento che privilegino l’individuazione di figure e competenze professionali idonee ad una pubblica amministrazione moderna, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, focalizzando l’attenzione sull’introduzione di strumenti volti a valorizzare le attitudini e le abilità richieste per lo svolgimento delle attività e delle responsabilità da affidare, in aggiunta alle conoscenze. 
Infine la pianificazione dei fabbisogni di personale, in quanto processo tra i più strategici e rilevanti della gestione delle risorse, deve essere anche pienamente coerente, oltre che con i principi generali di legalità, con la disciplina in materia di anticorruzione, e tenere conto che, nella programmazione e nell’esecuzione delle procedure di reclutamento delle risorse, occorre applicare la normativa e le migliori pratiche connesse con la prevenzione della corruzione. 
Le presenti linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

lunedì 30 luglio 2018

LA GOLETTA VERDE CONFERMA LA PRESENZA DI SCARICHI FECALI NEL LAGO DI PAOLA ED INVITA IL COMUNE AD INDIVIDUARE I RESPONSABILI.

SITO WEB LEGAMBIENTE 

La Goletta verde di Legambiente è approdata nei laghi del Parco del Circeo
Il Lago di Paola a Sabaudia e il Lago di Fogliano a Latina, entrambi nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, sono inquinati. Fortemente inquinato quello di Fondi. 
E’ quanto risulta dai sei prelievi eseguiti da Goletta dei Laghi nell’ambito del monitoraggio microbiologico effettuato. 
Quattro i campionamenti che hanno confermato quanto da tempo vado segnalando al Ministero, alla Regione e al Comune:  la presenza pericolosa di scarichi fognari e fonti inquinanti.
Nonostante le lettere fatte a più riprese e gli interventi svolti dal Ministero nei confronti della regione, del Comune e del Parco ancora non è stato fatto nulla, ci sono precise responsabilità. 
Secondo Roberto sacchi, Presidente di Legambiente Lazio “Le analisi della Goletta dei laghi confermano nuovamente la presenza di troppi punti critici nei laghi del Lazio, straordinarie risorse naturali da preservare con molta più cura e maggior impegno ai comuni e agli enti territoriali interessati chiediamo di intervenire sui luoghi che segnaliamo, per risolvere le criticità puntuali emerse con evidenza incontrovertibile; non diamo alcun giudizio sullo stato di salute complessivo tantomeno patenti di balneabilità per la quale ci sono i controlli di Arpa Lazio, ma segnaliamo che nei laghi entrano troppi scarichi fognari non depurati che ne mettono a rischio la salute, il più delle volte peraltro, in punti non campionati dalle autorità competenti. 
Nei laghi pontini, molto più piccoli e fragili, i comuni e gli enti parco devono monitorate più e meglio gli scarichi fognari che dalla città di Sabaudia sversano nel Lago di Paola”. 
L’appello è ad individuare i responsabili.
Sui laghi pontini costieri, su 6 prelievi effettuati, ben 4 punti risultano con valori fuori dai limiti per presenza di organismi microbiologici di origine fecale. Nel Lago di Fogliano tra Latina e Sabaudia (LT) il punto di campionato sul Canale sulla Strada Litoranea 626 è risultato fortemente inquinato, punto che si trova peraltro all’interno dell’area dell’Ufficio Territoriale della Biodiversità – Parco Nazionale del Circeo – Località Cicerchia. Sul lago di Paola a Sabaudia (LT) è risultato entro i limiti il monitoraggio nei pressi della Strada di Selva Piana ma il Canale su Via Orsolini Cencelli è risultato fortemente inquinato, così come il Canale su Via dei Bersaglieri, entrambi provenienti da aree antropizzate.
Ora non ci sono più alibi.

domenica 29 luglio 2018

IL MANCATO COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NELLA VALUTAZIONE DELLA PERFROMANCE DEGLI UFFICI

La relazione sulla performance organizzativa dovrebbe essere presentata da ogni Comune entro il 30 del mese di giugno.
Con deliberazione n. 121, approvata il 13 luglio la giunta comunale ha approvato la relazione sulla performance organizzativa per l'anno 2017 validata dall'organismo Indipendente di Valutazione in data 23 maggio in una seduta svoltasi in modalità telematica.
La relazione è basata sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati con il Piano esecutivo di gestione e risente pertanto del basso profilo prescelto con obiettivi poco qualificanti per la stessa amministrazione o rientranti addirittura negli adempimenti di routine per i quali il personale percepisce già lo stipendio.
Dal verbale dell'OIV si rileva in particolare quanto segue.
Soltanto alcuni responsabili degli uffici hanno ritenuto opportuno rendicontare la loro attività per cui l'OIV si è avvalso della Relazione del Controllo di gestione e di altri documenti eventualmente prodotti.
Non risulta trasmessa all'OIV l'anagrafe delle prestazioni.
Non sono stati attivati specifici sistemi di rilevazione della soddisfazione degli utenti per cui l'OIV ha invitato l'amministrazione ad adottare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti quanto prima.
In merito alla trasparenza l'OIV ha rilevato la necessità del completamento della pubblicazione e dell'aggiornamento della documentazione presente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, un richiamo garbato che peraltro sottolinea le carenze e manchevolezze di vari uffici a danno degli utenti.
L'OIV inoltre ha lamentato la mancata trasmissione della corretta chiusura del processo di anagrafe prestazioni
Anche il monitoraggio del lavoro flessibile non sarebbe stato trasmesso all'OIV.
Dalla lettura delle relazioni sulla performance prodotte dai responsabili dei settori sembra che siano tutte vicine al massimo il che forse non corrisponde sempre all'opinione dei cittadini, ma, a quanto sembra anche del Sindaco se ha ritenuto di inviare all'OIV copia di note inviate ai vari responsabili da cui risultano delle criticità nella gestione.
Su questo argomento l'OIV ha concluso che mancano parametri specifici dedicati alla misurazione della performance organizzativa, al rispetto degli obblighi di trasparenza, la capacità di monitoraggio della customer satisfaction ecc. 
In tutta la relazione non c'è traccia dell'obbligo introdotto dall'ex Ministro Madia di coinvolgere i cittadini nella valutazione dei responsabili degli uffici.
In base all’art. 19-bis di recente introdotto nel predetto D.lgs 150/2009 i cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.
Il Comune avrebbe dovuto adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.
Un fatto molto grave che deve essere addebitato anche all'OIV che avrebbe dovuto organizzare gli strumenti e le modalità per coinvolgere i cittadini nella valutazione dandone informazione sul sito dell'ente.

LA MIA PETIZIONE AL PRESIDENTE FICO PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULLE AUTONOMIE LOCALI

Molti si sono interessati alla mia petizione inviata al presidente Fico per la riforma del testo unico delle autonomie locali e di altre norme che riguardano il sistema di elezione.
Come si può vedere dall'immagine la segreteria mi ha comunicato che l'Assemblea ha assegnato la mia Petizione (che è una delle prime ricevute nella XVIII legislatura dato che le è stato attribuito il n. 30) alla commissione affari costituzionali.
Il testo della Petizione è il seguente:
PREMESSO CHE, 
- Nonostante gli interventi fatti dal Governo in questi ultimi anni la situazione degli enti territoriali permane in tutta la sua gravità per una serie di problemi che ne condizionano l’effettiva autonomia finanziaria e la disponibilità della cassa; 
- Le disposizioni che regolano il sistema elettorale nei Comuni, contenute nell’ultimo paragrafo del 3° comma dell’art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (d’ora in avanti TUEL) consentendo il voto disgiunto sono in contrasto con quelle previste dalla legge 3 novembre 2017, n. 165; 
- La nomina degli scrutatori non più effettuata mediante sorteggio pubblico ha lasciato questa importantissima funzione in mano ai partiti che spesso ne hanno abusato; 
- La possibilità per i cittadini italiani di candidarsi in ogni Camune ignora l’importanza del legame con il territorio proprio negli enti locali ed appare in contrasto con il principio della rappresentatività; 
- Le norme concernenti la ineleggibilità, la incandidabilità vanno aggiornate in quanto quelle in vigore consentono la presenza nei massimi organi del Comune di persone con rilevanti conflitti di interesse come rilevato dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere” che da tempo ha proposto l’introduzione del concetto di impresentabilità; 
- I diritti delle minoranze vengono spesso ignorati; 
- Il ruolo del Segretario generale, progressivamente indebolito nel corso degli anni in quanto nominato dal Sindaco limitatamente alla durata del mandato e condizionato dal rischio della revoca, deve essere riesaminato anche alla luce delle esigenze di una moderna amministrazione; 
- La soppressione della figura del Difensore civico comunale disposta con l'art. 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha reso più difficile per i cittadini la difesa dei loro diritti; 
- Mancano norme per il bilancio partecipativo e per il bilancio sociale; 
- Molti obblighi o divieti previsti da norme statali nei confronti degli enti locali e dei loro amministratori sono privi di sanzione per cui di fatto vengono costantemente violati; 
CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE 
- L’art. 119 della Costituzione stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, i Comuni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. 
- Detta norma è costantemente violata dalla presenza di disposizioni inserite annualmente nella legge di bilancio per impedire modifiche alle aliquote delle imposte comunali nonché dal comma 877 dell’art. 1 della legge 205/2017 che mantiene fino al 2021 il sistema della tesoreria unica sottraendo ai Comuni la disponibilità delle proprie risorse e redendo arduo il rispetto delle disposizioni europee che fanno obbligo di pagare i fornitori entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; 
- L’ultimo paragrafo del comma 3 dell’art. 72 stabilisce che “Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”; tale disposizione introducendo di fatto il voto disgiunto consente a livello locale di creare legami tra maggioranza ed opposizione che sono contrari al sistema democratico ed è in contrasto con il principio previsto dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 che appunto non prevede il voto disgiunto; 
- Le disposizioni per nomina degli scrutatori contenute nella Legge 21 dicembre 2005, n. 270 prevedono l’abolizione del sorteggio e la nomina diretta da parte della Commissione elettorale comunale aprendo le porte a scelte legate all’appartenenza politica; 
- Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo III relativamente all’elettorato passivo sono oggi molto più larghe ammettendo la candidatura di soggetti un tempo esclusi: 
a) L’Art.14 del D.lgs 39/2013 tratta della incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in avanti ANAC) con atto n. 58/2013 ha espresso un orientamento in base al quale si dovrebbe intervenire per estendere questi casi di incompatibilità al fine di evitare l’utilizzo della carica e del potere ad essa connesso da parte di alcuni dirigenti delle ASL e di altri enti operanti nel settore della sanità per essere eletti. 
b) Sempre il presidente dell’ANAC con atto di segnalazione n. 8 in data 4 novembre 2015 ha sottolineato la criticità della normativa contenuta nel citato TUEL in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi; 
c) Il nuovo TUEL agli artt. 55 e seguenti non prevede alcuna forma di divieto a ricoprire la carica di Sindaco, di Presidente del consiglio comunale o altre cariche negli enti locali per i medici di base della struttura sanitaria territorialmente competente, in tutto o in parte, sull’ambito territoriale dell’ente locale (in precedenza l’ art.8, comma 1, n.2 della L.23 aprile 1981, n. 154, stabiliva norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale). Il problema si pone in concreto in relazione alla particolarità del rapporto che intercorre tra medico di base e paziente, soprattutto alla luce del metus potestatis e della captatio benevolentiae che può esercitarsi laddove il Sindaco od altro amministratore pubblico locale, in ragione dell’altro suo lavoro, a contatto con le esigenze più personali dei cittadini, si trovi a versare in una situazione di conflitto di interessi: molte decisioni amministrative di competenza sua, o della sua Giunta, potrebbero subire l’influenza di elementi suscettibili di perturbare l’esercizio della carica (Il Sindaco è componente della Conferenza dei Sindaci della ASL, adotta i provvedimenti per i Trattamenti sanitari Obbligatori e gli Accertamenti Sanitari Obbligatori di sua competenza ai sensi della L. 833/78). Oltretutto il medico di medicina generale o il pediatria di libera scelta sono convenzionati con l’Azienda sanitaria Locale il cui Direttore generale a sua volta è sottoposto alla valutazione del Sindaco in quanto componente della Conferenza locale dei Sindaci) Nel corso della XIV legislatura era stato presentato un disegno di legge (n. 3626, da parte del Sen. Borea: «Incompatibilità nelle cariche degli enti locali del medico di base territorialmente competente» per affrontare questa lacuna. 
d) La “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali” con il Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 23 settembre 2014 ha di fatto aggiunto una nuova categoria con valore esclusivamente etico in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali, che dovrebbe avrebbe dovuto essere sottoscritto da tutti i partiti, le formazioni politiche i movimenti e le liste civiche, che prevede la impresentabilità delle persone che alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali si trovino in particolari situazioni; 
PROPONE 
1) Che sia restituita effettiva autonomia finanziaria ai Comuni e agli altri enti locali abrogando tutte le norme che impediscono la completa realizzazione del diritto all’autonomia costituzionalmente stabilito; 
2) Che la scelta degli scrutatori per le elezioni nei Comuni avvenga per sorteggio pubblico; 
3) Che possano candidarsi a Sindaco e a consigliere comunale solamente i cittadini italiani residenti da almeno tre anni nel Comune; 
4) Che possano essere nominati assessori comunali solamente le persone residenti nel comune da almeno tre anni; 
5) Che venga abrogato l’ultimo paragrafo del 3° comma dell’art. 72 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che consente il voto disgiunto; 
6) Che venga stabilito che la titolarità della convenzione in qualità di medico di medicina generale e di pediatra di libera scelta è incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliere comunale nei comuni indicati nella convenzione; 
7) Che l’incarico di Direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL, dei Dipartimenti sanitari ed amministrativi delle aziendali delle ASL, nonché quello di Direttore di Distretto e di Presidio, sia incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliare comunale; 
8) Che al Codice di autoregolamentazione approvato nella seduta del 23 settembre 2014 dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali” venga conferita forza di legge; 
9) Che le norme previste per la tutela delle minoranze vengano ampliate e rese più efficaci, prevedendo sanzioni nei confronti degli amministratori inadempienti; 
10) Che in tutti i Comuni sia sostituita la figura del Segretario comunale con quella del Direttore generale da conferire mediante concorso pubblico con contratto a tempo indeterminato prevedendo, oltre alla laurea, specifici requisiti formativi, culturali e di esperienza; per i Segretari generali in servizio dovranno essere previste norme transitorie per l’accesso alla nuova qualifica attraverso corsi presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
11) Che sia ripristinata la figura del “Difensore civico comunale” senza oneri a carico degli enti locali; 
12) Che siano resi obbligatori per tutti i Comuni il bilancio partecipativo e il Bilancio sociale prevedendo adeguate sanzioni pecuniarie per i Sindaci inadempienti; Che vengano previste sanzioni pecuniarie nel caso di omissione da parte degli amministratori o dei funzionari degli obblighi di legge affidando l’irrogazione delle stesse al Prefetto, al quale dovrà essere affidata anche l’esecuzione di quelle previste da norme già in vigore attualmente di competenza del Consiglio comunale, di Autorità o di Amministrazioni centrali.

sabato 28 luglio 2018

SABAUDIA: ACQUISTATO IL LEGNAME PER IL RIFACIMENTO DELLE PASSERELLE SULLA DUNA !!!

Come si ricorderà, poco dopo l'elezione la nuova amministrazione del Comune Sabaudia ha varato una piccola rivoluzione degli uffici modificandone l'organizzazione e attuando la rotazione di alcuni funzionari.
Personalmente ancora non ho compreso bene le competenze di alcuni.
Benchè l'estate sia un evento che si verifica tutti gli anni, evidentemente qualche funzionario ancora non ha compreso che sarebbe opportuno programmare gli atti amministrativi al fine di fare in modo che all'inizio dell'estate tutto sia pronto per ricevere nel modo migliore i turisti che portano soldi a Sabaudia.
Uno degli aspetti che si notano maggiormente è quello delle passerelle che evitano il calpestio della duna e quindi servono a proteggere quel delicato Sito di interesse comunitario (SIC) e che in molti casi sono rimaste abbandonate dalla stagione precedente.
Purtroppo è vero che oltre all'ammaloramento dovuto all'esposizione agli agenti atmosferici e all'ambiente marino, ci sono evidentemente anche delle persone che si divertono (beate loro) a danneggiare i beni pubblici, però in ogni caso già dal 1° giugno sarebbe stato opportuno riparare le passerelle. 
Nonostante in mesti mesi siano state inviate e pubblicate sui social segnalazioni documentate con foto sullo stato delle passerelle nulla è stato fatto se non a quelle che sono affidate ai concessionari o a chi affitta lettini e ombrelloni.
In alcuni casi sono letteralmente scomparse in questi anni delle passerelle, in altri sono totalmente abbandonate.
Finalmente in data 26 luglio è apparsa sul sito la determinazione n. 71 (Reg.Gen. 640/2018) con la quale il settore patrimonio ed economato ha provveduto ad affidare  l'acquisto del materiale occorrente per la riparazione delle passerelle di proprietà comunale (alcune sarebbero della regione, ma allora ci sarebbe stato tutto l'inverno per trovare una soluzione).
Il costo complessivo del materiale è di soli € 1.048,00.
Nelle premesse dell'atto si parla di somma urgenza, vorrei ricordare che la procedura di somma urgenza è ammessa dal Codice dei contratti solamente in alcuni casi molto limitati per evitare che con questa scusa si eviti di fare le procedure di gara, che poi sarebbe la norma...La manutenzione ordinaria delle passerelle non rientra tra questi casi dato che, come già detto la cosa era ampiamente programmabile, come del resto fatto dai tempi più lontani.
Ma poi nell'atto richiamato viene fatto riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a) che riguarda l'affidamento di importi inferiori a 40.000 euro mediante affidamento diretto per i lavori in amministrazione diretta (quindi non è stata utilizzata la normativa  di cui al comma 7 dell'art. 148 del predetto Codice dei contratti), ma allora perché prima si parla di somma urgenza ?
La messa in opera del materiale, trattandosi di lavori in economia dovrebbe essere fatta dal personale dell'ente.
Forse sarebbe ora che il Comune si dotasse di un Regolamento per l'affidamento degli acquisti e dei lavori cosiddetti sotto soglia cioè inferiori alla somma di 40.000 euro fissata dall'Unione europea per i quali non è necessario procedere mediante gara ed possibile l'affidamento diretto; tuttavia il nostro codice dei Contratti stabilisce alcune procedure e l'ANAC ha emanato delle Linee guida affinchè gli uffici evitino di affidare lavori o forniture sempre alle stesse imprese, cooperative ecc.  
Non è questo il caso. 
Però, benché da molto tempo io abbia fornito all'attuale amministrazione uno schema di regolamento ancora non è stato approvato e vorrei sottolineare che mentre nei Comuni come Roma gli affidamenti sotto soglia sono rari, nei Comuni come Sabaudia sono frequenti, per cui il problema c'è. 
Il Segretario comunale ha inserito tra gli obiettivi del PEG l'adozione di detto regolamento, ma non sembra che ci stiano lavorando.




  

giovedì 26 luglio 2018

LE PRIORITA' IN TEMA AMBIENTALE ENUNCIATE DAL MINISTRO COSTA NEL CORSO DELL'INCONTRO CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI

La Conferenza delle regioni il 26 luglio ha avuto un incontro con il ministro dell'ambiente Sergio Costa nel corso del quale sono stai affrontati i seguenti temi:
1. 
RIFIUTI
- Attivazione della Cabina di Regia nazionale sulla gestione dei rifiuti
La Cabina di Regia rappresenta uno strumento fondamentale, non solo per la specifica attuazione di quanto previsto dall’art. 35 del DL 133/2014, ma anche per la condivisione di tutte quelle azioni e strategie che hanno (od avranno) ricadute e ripercussioni sulla pianificazione in materia di rifiuti che come è noto risulta di stretta competenza regionale. 
- End of Waste. Cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’art. 184 ter del DLgs n. 152/2006
A seguito della Sentenza n. 1229 del 28/02/2018 pronunciata dalla Sez. IV del   Consiglio di Stato, relativa a un caso della Regione Veneto, si ritiene essenziale una modifica d’urgenza delle norme di settore con particolare riferimento all’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, affinchè la legislazione statale attribuisca chiaramente alle Regioni e alle Province Autonome le competenze sul rilascio delle autorizzazioni caso, per caso così come già evidenziato nelle varie note già trasmesse da parte delle Regioni e nell’Ordine del Giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 19 aprile 2018.
- Utilizzo fanghi in agricoltura
Urgente l’emanazione del decreto di aggiornamento del DLgs n.   99/92 riferito agli spandimenti dei fanghi biologici in agricoltura. 
- Amianto
Il problema dell’amianto richiede l’attenzione del Governo nazionale affinchè si pervenga in tempi brevi alla definitiva approvazione e finanziamento del Piano Nazionale sull’Amianto e si dedichi maggiore impegno per affrontare e dare impulso alla soluzione di alcune specifiche problematiche. 
2. CAMBIAMENTI CLIMATICI
- Mitigazione
In vista della COP24 di Katowice, il Ministero promuoverà un lavoro comune con le Regioni per la revisione dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) per l'Accordo di Parigi, garantendo la condivisione degli obiettivi e delle conseguenti azioni. Necessario definire quadro normativo e indirizzi per il Piano Clima Energia.
- Adattamento
E’ necessario dare attuazione al PNACC, attraverso una sua declinazione nei Piani Regionali e Locali di adattamento. 
3. QUALITA’ DELL’ARIA
- Superamenti limiti di qualità dell'aria
- Obblighi di comunicazione e trasmissione dati
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
4. INFRAZIONI COMUNITARIE
5. TUTELA E DIFESA DEL SUOLO
- Rischio di alluvioni e difesa idrogeologica
- Contratti di fiume
- Finanziamenti per la difesa del suolo - legge n. 205/2017
- Aggiornamento e implementazione dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI)
- DTM (modello digitale del terreno) del Piano di Telerilevamento nazionale
- Potenziamento della reti ondametrica e mareometrica
- Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - Marginamenti Macroisole di Porto Marghera
- Monitoraggio morfologico e gestione della fascia costiera per la difesa dei litorali
- Semplificazione normativa in materia di Sicurezza idraulica e formazioni foestali in alveo
- Gestione dei sedimenti marino costieri
- Procedure operative e caratterizzazione dei sedimenti negli invasi ai fini della loro rimessa in circolo nel reticolo idrografico per l’alimentazione naturale delle spiagge
- Bonifiche aree contaminate
- Rinnovo AIA agricole: procedura semplificata
- Sentenza C.Cost. 170/2017 su Disciplinare per rilascio ed esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (art. 38, comma 7, DL n. 133/2014 convertito nella Legge n. 164/2014)
6.       SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE AMBIENTALE (SNPA)
Dare piena attuazione alla legge 132/2016 che ha istituito il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. 
7. AGENZIA ITALIA METEO
Rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, non dimenticando che la nascita di Italia Meteo impatta su una realtà già esistente, che ha visto molti investimenti da parte di diverse amministrazioni pubbliche.
Per approfondimenti vedere direttamente il resoconto dell'incontro su CONFERENZA DELLE REGIONI

mercoledì 25 luglio 2018

SECONDO L'OMS OCCORRE INVESTIRE DI PIU' NELLA SANITA' PUBBLICA PER BLOCCARE LA DERIVA VERSO LA SANITA' PRIVATA

Il rapporto “The case for investing in public health” (La necessità d’investire in sanità pubblica) dell’OMS Europa è passato molto in sordina, tanto ché c’è da chiedersene il perché…
Il documento riporta i risultati d’indagini validate su larga scala, sugli effetti a breve e lungo termine, nell'economica e finanze di un paese, rispetto alle proprie politiche sanitarie. 
Inoltre attesta, quali scelte sanitarie sono più vantaggiose per la salute, l’economia e la sostenibilità di un paese che si prefigga l’universalità dei servizi sanitari.
Nelle sue conclusioni l’OMS, dichiara che la crisi economica ha comportato una riduzione delle risorse, tagli per il settore sanitario con un conseguente aumento della domanda e un rilevante trend in aumento di costi sanitari, che ricadono sugli individui.
In parole povere, anche l’OMS evidenzia che i paesi Europei stanno velocemente avviandosi verso un modello di sanità privata.

martedì 24 luglio 2018

L'ITALIA GUADAGNA SOLO IL 31° POSTO NELLA GRADUATORIA DEL WJP 2017-2018 CHE MISURA L'ADERENZA ALLO STATO DI DIRITTO

Il WJP è un'organizzazione indipendente e multidisciplinare che lavora per far avanzare lo stato di diritto in tutto il mondo.
L' Indice del WORLD JUSTICE PROJECT  sullo stato di diritto misura l'aderenza allo stato di diritto in 113 paesi e giurisdizioni in tutto il mondo sulla base di oltre 110.000 sondaggi tra famiglie e 3.000 esperti. 
Caratterizzato da dati primari, l' Indice di stato di diritto del WJP misura le prestazioni dello stato di diritto dei paesi attraverso otto fattori: vincoli sui poteri del governo, assenza di corruzione, governo aperto, diritti fondamentali, ordine e sicurezza, applicazione normativa, giustizia civile e giustizia penale.
L'Italia in questa graduatoria è stata collocata al 31° posto, dopo Romania e Barbados...una classifica non certo invidiabile.
A livello globale , i paesi dell'Europa occidentale e del Nord America continuano a primeggiarenell'indice dello stato di diritto del WJP , seguiti dai paesi dell'Asia orientale e del Pacifico. In media, la regione dell'Asia meridionale ha ottenuto il punteggio più basso.
L'Europa occidentale e il Nord America rappresentano 8 dei primi 10 posti nella classifica globale, con la Danimarca che rimane il paese con il punteggio più alto tra i 113 paesi indicizzati, seguita dalla Norvegia. A livello regionale, il maggior numero di diminuzioni dei punteggi è stato osservato in Constraints on Government Powers, Fundamental Rights e Criminal Justice, mentre i maggiori miglioramenti sono stati osservati in Open Government e Order and Security. La Bulgaria ha avuto il rendimento più basso, facendo cadere 2 posizioni nella classifica mondiale al 55 ° posto su 113 paesi in tutto il mondo.
C'è da lavorare molto su molti punti.

L'ACCORDO TRA MINISTERO DELL'INTERNO ED ANAC PER GLI APPALTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA


In data 13 luglio è stato firmato un ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO DELL'INTERNO ED ANAC per la gestione degli appalti dei centri di accoglienza.
Un documento molto interessante con il quale le Parti hanno convenuto di collaborare - nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni – all’elaborazione, di un nuovo schema di Capitolato- tipo - per la fornitura di beni e servizi, comprensivo degli schemi di bando-tipo e delle altre disposizioni regolanti i rapporti con gli enti gestori. In particolare, la collaborazione istituzionale dell’ANAC riguarderà il supporto, l’assistenza e l’ausilio tecnico-giuridico, al Ministero, nella predisposizione del Capitolato-tipo e dei relativi allegati volti a dettare la disciplina di gara, in forza dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, e nella risoluzione di questioni interpretative, eventualmente derivanti dall’applicazione dello schema di Capitolato e dei bandi tipo.

LE CARENZE DEL DPCM DEI NUOVI LEA PER LA PARTE DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA


Il sistema di emergenza urgenza comincia in molte parti a mostrare delle falle. 
E' urgente che si intervenga per modificarlo.
Ma in attesa di ciò, prima che muoiano altre persone  è opportuno che prima di chiudere altri presidi impoverendo e dequalificando la rete dell'emergenza chi di dovere rifletta attentamente.
Già in occasione della emanazione del nuovo DPCM del 12 gennaio 2017  sui Livelli essenziali di assistenza la  Federazione dei medici di Emergenza-Urgenza (Fimeuc) pur apprezzando gli sforzi fatti per migliorare la qualità dei servizi aveva però rilevato che questo non era avvenuto per il sistema di emergenza sanitaria territoriale, per il quale si fa semplicemente riferimento alle attività di stabilizzazione e trasporto, prestazioni già garantite dal SSN (vedi articolo 7) e per l' assistenza ospedaliera, per la quale si definiscono l’attività del Pronto Soccorso in termini di primi trattamenti diagnostici e terapeutici (regolamentata dalla funzione triage) e l' attività dell'OBI in termini di percorsi diagnostici terapeutici più complessi ( vedi articolo 37).
Fimeuc aveva sottolineato che, per quanto riguarda il Sistema di Emergenza-Urgenza, nel nuovo DPCM non si è tenuto conto dell'organizzazione hub e spoke della rete ospedaliera e delle reti per le malattie tempo-dipendenti, fulcro del DM70/2015, e della necessità di proporre un modello unico e nazionale dell'erogatore dei LEA in emergenza quale il Dipartimento Intergrato d'Emergenza, ovvero il DIE. Quest' ultimo si configura come un dipartimento monospecialistico territorio-ospedale, per bacino di utenza di 600.000-1.200.000 abitanti, anche interaziendale, dove governare tutte le articolazioni organizzative individuate nell'emergenza preospedaliera (CO118, mezzi di soccorso diversificati per complessità dell'equipaggio) ed ospedaliera (PS,OBI, Medicina d'Emergeza-Urgenza e semintensiva) e dove integrare le loro attività e performance.
FIMEUC ha elaborato il 21/04/2015 una proposta dei LEA in Emergenza-Urgenza che non è stato possibile presentare ufficialmente agli organi competenti o ai tavoli inter-istituzionali, perché nella stesura del DPCM è mancato il confronto con le società scientifiche del settore.
A seguito delle sollecitazioni ricevute da alcuni leaders europei oggi 25 luglio la Commissione approfondisce il concetto dei centri controllati e le misure a breve termine che potrebbero essere prese per migliorare la gestione dei migranti sbarcati nell'Unione e presenta un primo schema del possibile modus operandi per la conclusione di intese regionali sugli sbarchi coi paesi terzi. L'operatività delle intese regionali sugli sbarchi va vista come attività parallela e complementare allo sviluppo dei centri controllati nell'UE: insieme, i due concetti dovrebbero contribuire a una vera condivisione della responsabilità a livello regionale nella risposta alle sfide complesse poste dalla migrazione.
Il Commissario Avramopoulos ha dichiarato: "Oggi più che mai abbiamo bisogno di soluzioni europee comuni alla questione migratoria. Siamo pronti a sostenere gli Stati membri e i paesi terzi ai fini di una migliore cooperazione sugli sbarchi delle persone soccorse in mare. Per ottenere risultati concreti e immediati dobbiamo però essere uniti: non soltanto oggi, ma a lungo termine. Dobbiamo adoperarci per soluzioni durature."
"Centri controllati" nell'UE
Per rendere più ordinata ed efficace la gestione delle persone sbarcate nell'Unione europea, i leader hanno auspicato l'istituzione di "centri controllati" nell'UE. L'obiettivo primario sarebbe migliorare il processo di distinzione tra le persone bisognose di protezione internazionale e i migranti irregolari che non hanno diritto di restare nell'UE, accelerando al contempo i rimpatri.
I centri sarebbero gestiti dallo Stato membro ospitante con il pieno sostegno dell'UE e delle agenzie dell'UE; potrebbero essere temporanei o ad hoc, a seconda dell'ubicazione. I principali elementi dei centri sono i seguenti:
  • pieno sostegno operativo, con squadre di sbarco formate da guardie di frontiera europee, esperti di asilo, addetti allo screening di sicurezza e agenti addetti ai rimpatri, i cui costi sarebbero coperti integralmente dal bilancio dell'UE;
  • gestione rapida, sicura ed efficace che riduca il rischio di movimenti secondari e sveltisca la determinazione dello status della persona;
  • pieno sostegno finanziario agli Stati membri volontari per la copertura dei costi delle infrastrutture e i costi operativi e sostegno finanziario agli Stati membri che accettano i trasferimenti delle persone sbarcate (6 000 € per persona).
Per sperimentare questo concetto potrebbe essere avviata appena possibile una fase pilota con l'applicazione di un approccio flessibile.
La Commissione fungerà da cellula centrale di coordinamento per gli Stati membri che partecipano agli sforzi di solidarietà: si tratterà di una misura temporanea in attesa che possa essere creato un vero e proprio sistema nel contesto delle riforme in corso del sistema europeo comune di asilo.
Intese regionali sugli sbarchi
Oltre all'istituzione di centri controllati, i leader dell'UE hanno chiesto alla Commissione di esaminare il concetto delle intese regionali sugli sbarchi, in stretta cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e in partenariato con paesi terzi.
Obiettivo delle intese regionali sugli sbarchi è fare in modo che le persone soccorse possano essere sbarcate rapidamente e in condizioni di sicurezza, su entrambe le sponde del Mediterraneo, nel rispetto del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento (non-refoulement), e che la fase successiva allo sbarco sia gestita responsabilmente.
I principali elementi delle intese regionali sugli sbarchi sono i seguenti.
  • Regole chiare per tutti: per ridurre le morti in mare e assicurare ordine e prevedibilità negli sbarchi, si dovrebbero incoraggiare tutti gli Stati costieri del Mediterraneo ad istituire zone di ricerca e soccorso (SAR) e centri di coordinamento del soccorso in mare (MRCC).
  • Il concetto è sviluppato da UNHCR e OIM, che contribuiranno ad assicurare che le persone sbarcate possano ricevere protezione se ne hanno bisogno, anche attraverso i programmi di reinsediamento, o, se non risultano bisognose di protezione, siano rimpatriate, anche attraverso i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento condotti dall'OIM.
  • Partenariati su un piano di parità: si svilupperà una collaborazione con i paesi terzi interessati muovendo dai partenariati vigenti; a tali paesi sarà offerto un sostegno personalizzato, ritagliato sulla specifica situazione politica, socioeconomica e di sicurezza di ciascuno.
  • Nessun fattore d'attrazione: non tutte le persone sbarcate che necessitano di protezione internazionale potranno fruire delle possibilità di reinsediamento; si dovrebbero predisporre punti di accoglienza in luoghi il più possibile lontani dai punti di partenza irregolare.
  • Né trattenimento né campi: le intese regionali sugli sbarchi comportano la predisposizione di un complesso di regole e procedure finalizzate a uno sbarco e una fase successiva gestiti con ordine in condizioni di sicurezza, nel totale rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani.
  • Sostegno finanziario e logistico dell'UE: l'UE è pronta a offrire sostegno finanziario e operativo per le attività legate agli sbarchi e alla fase successiva, così come per la gestione delle frontiere, tramite apparecchiature, formazione ed altre forme di assistenza.

lunedì 23 luglio 2018

LA PROGRAMMATA CHIUSURA DEL PPI DI ANAGNI, L'INUTILE INTERVENTO DELLA COMMISSIONE SANITA' DELLA REGIONE...E' GIA' MORTA UNA PERSONA

Il 9 luglio la settima Commissione del Consiglio regionale del Lazio ha tenuto una audizione del Commissario della ASL Frosinone, del Sindaco di Anagni e di altre personalità politiche del luogo in quanto dal successivo 15 luglio, sarebbe stato trasformato in presidio ambulatoriale territoriale il  Punto di primo intervento sito nell'ex ospedale della città.
Da come si legge nel comunicato pubblicato sul sito: La commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Giuseppe Simeone (Forza Italia), ha elaborato una nota in cui si esprimava la richiesta di sospensiva della delibera del commissario straordinario della Asl di Frosinone, Luigi Macchitella, che dal prossimo 15 luglio avrebbe determinato la trasformazione del punto di primo intervento (Ppi) di Anagni in presidio ambulatoriale territoriale (Pat). 
Una ulteriore "diminutio" dei servizi in caso di emergenza, dopo la chiusura nel 2012 dell'ospedale della Città dei Papi; una decisione definita "scellerata" dal sindaco Daniele Natalia, ricevuto oggi in audizione dalla settima commissione della Pisana, accompagnato dai primi cittadini di un comprensorio che totalizza ottantamila abitanti e che attualmente afferisce all'ospedale di Frosinone per i codici gialli e rossi. 
"Non cambierebbe nulla con l'istituzione del Pat - è stata la posizione espressa dal commissario dell Asl, Macchitella - perché già ora, il Pip di Anagni tratta unicamente codici bianchi e verdi, quelli meno gravi, e con numeri non certo enormi, visto che per il 2017 parliamo di quattromila accessi, circa undici al giorno. Per i casi più gravi, ora come in futuro, i mezzi del 118 si dirigeranno direttamente verso il capoluogo". Il Pat è pensato per continuare ad accogliere ad Anagni unicamente pazienti con problemi trattabili in ambulatorio da un medico di medicina generale opportunamente formato. Per Macchitella, resterebbero inalterati gli altri servizi attualmente erogati dal presidio; in audizione si è anzi parlato di un ampliamento dei posti letto a degenza infermieristica e dell'acquisto di una nuova Tac (per il corretto funzionamento della quale è necessario però reperire radiologi, secondo quanto riferito dal commissario straordinario stesso). 
Su posizioni diametralmente opposte i sindaci del comprensorio, che invece scommettono sul ripristino di reparti di eccellenza come quello di chirurgia urologica, con conseguente riattivazione del pronto soccorso di Anagni, a supporto anche di importanti fabbriche che insistono sul territorio. L'audizione, richiesta dal vicepresidente Loreto Marcelli (M5s), si è quindi conclusa con l'elaborazione di una nota indirizzata all'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, e al commissario ad acta, Nicola Zingaretti, per favorire l'avvio di un tavolo tecnico-istituzionale per comprendere le esigenze del territorio in questione e individuare le soluzioni da mettere in atto per garantire il diritto alla salute.  A sostenere l'atto, insieme a Simeone e Marcelli, l'altro vicepresidente Paolo Ciani (Cs) e le consigliere Sara Battisti (Pd) e Chiara Colosimo (Fdi).
Come è purtroppo oramai noto il Commissario straordinario della ASL ha provveduto a chiudere il PPI di Anagni il giorno 15 come programmato.
Il 19 luglio è deceduta per shock anafilattico una signora punta da un calabrone. 

domenica 22 luglio 2018

AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BONUS ABITAZIONE GLI IMMIGRATI HANNO GLI STESSI DIRITTI DEGLI ITALIANI

Un comunicato della Corte Costituzionale dà notizia della sentenza n. 166 depositata il 20 luglio (relatrice Marta Cartabia), in base alla quale stato ritenuto incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio regionale o decennale sul territorio nazionale richiesto ai soli cittadini extra-comunitari al fine di accedere al contributo per il pagamento del canone di locazione concesso agli indigenti (cd. “bonus affitti”). 
La Corte costituzionale ha ritenuto che la “lunga residenza” prevista dall’articolo 11, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge 133/2008) contrasta con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (articolo 3 della Costituzione). 
Nel 1998 era stato istituito un fondo di sostegno per tutti coloro che, a causa del basso reddito, non fossero in condizione di pagare l’affitto della propria abitazione. Dieci anni dopo l’istituzione del fondo, il legislatore ha introdotto un requisito aggiuntivo valevole per i soli cittadini extra-comunitari e consistente nella certificazione della residenza decennale sul territorio nazionale o quinquennale sul territorio regionale. 
La Corte costituzionale ha ritenuto tale requisito irragionevole e discriminatorio, in quanto subordina l’accesso a un beneficio volto ad alleviare situazioni di estrema povertà alla permanenza dei cittadini extra-comunitari sul territorio nazionale e regionale per una durata sproporzionata ed eccessiva. 
La Corte non ha escluso che il legislatore possa prevedere il possesso di requisiti attestanti il radicamento sociale del richiedente, siano essi di carattere residenziale o lavorativo, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e della normativa europea

TORNA L'ELEZIONE DIRETTA DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE ?

Circolano con sempre maggiore insistenza (anche dall'UPI) notizie secondo cui il Governo starebbe predisponendo un provvedimento da sottoporre al Consiglio dei Ministri per ripristinare l'elezione diretta degli organi delle Province.
La questione potrebbe trovare posto all'interno del disegno di legge milleproroghe per il nuovo anno. 
Probabilmente troverebbero posto nel provvedimento anche norme per ridefinire finanziamenti, ruoli e compiti di questi enti di area vasta che potrebbero svolgere una funzione importante per la gestione della rete dei rifiuti e come centrale unica di committenza eliminando le CUC che hanno mostrato tutti i loro limiti dal punto di vista qualitativo.

CNEL: LA SESTA RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI

Il Comitato nazione dell'Economia e del Lavoro (CNEL) , sì proprio quello che qualcuno voleva cancellare, in data 18 luglio ha presentato la sesta RELAZIONE ANNUALE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI PUBBLICI, un documento molto interessante e ricco di dati e grafici di ben 287 pagine.
Presso il CNEL opera dal 1994 il Gruppo di Lavoro interistituzionale sulla Misurazione dell’Azione Amministrativa, cui partecipano Istituzioni della Repubblica (inizialmente CNEL, Corte dei Conti, Banca d'Italia, Ragioneria Generale dello Stato, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Autorità per l'Informatica nella P.A., Consob, Istat e INPS) con l’obiettivo di promuovere e diffondere nella Pubblica Amministrazione metodi e strumenti per la valutazione dei risultati, per l’analisi della gestione delle risorse e per il monitoraggio continuo di costi e rendimenti. 
Il Gruppo di lavoro ha impostato la sua attività sull’esigenza di diffondere la cultura della misurazione e dei risultati nella convinzione che il suo ruolo sia quello di raccordo tra le Istituzioni e le pubbliche amministrazioni, ritenendo a tale scopo indispensabile la messa in comune a titolo gratuito di tecniche, metodologie, dati, esperienze e conoscenze. 
Dal 1994 al 2010 sono state organizzate nove Conferenze nazionali sulla misurazione e oltre settanta seminari su diversi temi, con indagini conoscitive sulla misurazione dei risultati in alcuni settori (sanità, scuola, previdenza, Enti locali, autonomie funzionali, trasporti, unità centrali e periferiche dello Stato) e su alcuni temi trasversali (semplificazione amministrativa, riprogettazione organizzativa dei processi, analisi del capitale umano, indicatori di performances, valutazione della ricerca, analisi delle politiche pubbliche, valutazione dei programmi di governo). 
Anche a seguito della intensa attività del Gruppo di Lavoro interistituzionale, l’art. 9 della legge 15/2009 ha attribuito al CNEL il compito di redigere la Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini. 
Nel 2010 il CNEL ha messo a punto il Primo Rapporto preliminare sulla qualità dei servizi pubblici, con funzione di «prototipo», indicando le linee di tendenza a cui ispirare la futura attività di attuazione del dettato normativo e nel 2011, in apertura della IX Consiliatura, è stato messo a punto un accordo interistituzionale fra il CNEL e l’ISTAT finalizzato alla costruzione di un sistema statistico integrato sulle prestazioni finali delle amministrazioni pubbliche, secondo uno schema analogo a quello dei grandi organi di controllo e referto, ossia del General accounting office (GAO) verso il Congresso negli Stati Uniti e del National audit office (NAO) in Gran Bretagna verso la Camera dei Comuni; 
Le Relazioni annuali sulla qualità dei servizi pubblici pubblicate negli anni 2011, 2012, 2013, 2014, hanno consolidato il sistema di analisi delle performance delle PA Italiane, offerte a cittadini e imprese. 
Negli anni 2015 e 2016 non è stata predisposta la Relazione annuale sulla qualità dei servizi pubblici per cause connesse al progetto di riforma costituzionale che prevedeva la soppressione del l’Istituto. La presente edizione (sesta) corrisponde alla decisione assunta dal Cnel di riprendere il lavoro interrotto negli anni precedenti ed assume a riferimento l’anno 2017.
Critiche le conclusioni sulla valutazione della performance, priva  di un sistema informativo di statistiche sulle amministrazioni pubbliche costituisce secondo gli autori della relazione  un elemento ineludibile per perseguire gli obiettivi sintetizzati nel termine performance.

LA CONFERENZA DELLE REGIONI PONE L'ESIGENZA DI ALCUNI PUNTI PER MIGLIORARE IL SSN ...MA CE NE SONO ANCHE ALTRI....

Il coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Antonio Saitta ha illustrato, nel corso di un’audizione tenutasi il 18 luglio, alla Commissione Igiene e sanità del Senato un documento su sette punti da affrontare in tema di sanità.
Il primo tema è quello delle risorse umane e professionali del servizio sanitario nazionale, soprattutto se consideriamo il mutato contesto epidemiologico e il ricambio generazionale con il prossimo pensionamento di quote rilevanti dei medici specialisti e della medicina generale. Bisogna rivedere le modalità attuali di formazione specialistica dei medici. 
Il secondo punto è quello delle risorse finanziarie perché gli indirizzi fissati nell’ultimo “Patto per la Salute” sono stati nel corso degli ultimi anni decisamente ridimensionati. C’è stato un ridotto incremento delle risorse indistinte rispetto a quanto previsto da quel Patto in ragione dal fatto che le Regioni hanno responsabilmente dato un contributo importante per affrontare la lunga crisi economica del Paese. Ma c’è stato anche un aumento delle risorse vincolate, in particolare nell’area della farmaceutica, con una serie di conseguenze negative. 
Terzo tema: gli investimenti necessari rispetto ad un patrimonio del Ssn sempre più obsoleto, insicuro e inadatto alle sfide attuali. Occorrono un “programma nazionale di medio periodo per la riqualificazione del patrimonio edilizio” e un “programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzabile”.
Quarta priorità: la governance delle politiche e della spesa per il farmaco ancorata a previsioni normative obsolete ed inefficaci. 
Il quinto tema è quello del rilancio della medicina generale e delle cure primari attraverso una riorganizzazione dell’assistenza territoriale che promuova, con nuovi modelli organizzativi integrati, attività di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico della cronicità basati sulla medicina di iniziativa, un forte impulso dell'assistenza domiciliare.
La sesta priorità è una richiesta formulata più volte dalla Conferenza delle Regioni, ovvero la necessità di una riforma delle Agenzie Nazionali (Aifa e Agenas) e dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) per definire in modo chiaro e puntuale la missione, le competenze ed il ruolo di ognuno dei tre enti, evitando sovrapposizioni e ridondanze.
Il settimo ed ultimo tema riguarda la richiesta di autonomie differenziate in materia di tutela della salute avanzata da alcune regioni.
Pur condividendo alcune urgenze, non c'è dubbio che le questioni poste vadano affrontate nel contesto di modifiche che di fatto sono state apportate negli anni al SSN erodendolo sia in maniera diretta che indiretta (assicurazioni private, welfare aziendale, ecc.), per cui sarebbe ora, in occasione dei quaranta anni che cadono quest'anno, programmare degli interventi per  ripristinarne l'efficienza e la qualità anche migliorando la formazione continua del personale e garantendo la partecipazione obbligatoria dei cittadini.

UNA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SULLE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO


E’ stata diramata il 18 luglio dal Ministero dell’Interno la direttiva sulle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.
Grande soddisfazione è stata espressa dal ministro Salvini per un intervento di semplificazione tanto atteso dalle realtà associative di tutto il territorio nazionale, che riconosce centralità all’amministrazione comunale e al sindaco per garantire adeguati standard di sicurezza nell’organizzazione di eventi senza eccessi di burocrazia.
«La direttiva – ha evidenziato il sottosegretario Molteni – costituisce una rivisitazione e ricompone in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo per consentire l’individuazione di più efficaci strategie operative assicurando l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti e, nel contempo, il rispetto delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali che costituiscono una risorsa da valorizzare».
«Le nuove indicazioni operative - ha sottolineato il sottosegretario Candiani – intendono assicurare un approccio flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento. L’obiettivo è quello di superare le criticità applicative delle precedenti direttive rendendo le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate a livello locale».
Immediato l'intervento del presidente dell'ANCI e sindaco di Bari Decaro il quale ha dichiarato:
“Apprezziamo il tentativo da parte del ministero di semplificare e superare alcune rigidità delle precedenti direttive in materia di manifestazioni pubbliche. Ma le decisioni scomode, alla fine, devono essere assunte sempre dai sindaci, anche su temi di competenza squisitamente statale come la sicurezza: in base alla direttiva, noi dobbiamo valutare le misure di sicurezza necessarie e autorizzare la manifestazione, sempre noi dobbiamo verificare la complessità e la delicatezza di alcuni eventi per eventualmente rimettere la questione al comitato per l’ordine pubblico”. 
“Questo rischio, che eravamo riusciti a scongiurare con il precedente governo - aggiunge - si materializza con il provvedimento firmato oggi, alla stesura del quale non siamo stati neppure chiamati a collaborare. Infine non si risolve il problema dei costi che avevamo più volte evidenziato. Ma anzi rileviamo un sicuro aggravio di compiti per il personale”.

sabato 21 luglio 2018

LA ROTAZIONE DEL PERSONALE DEVE ESSERE FATTA ANCHE NEGLI ENTI SOTTO I 15.000 ABITANTI

Sulla questione della rotazione del personale allo scopo di prevenire la corruzione il Consiglio dell'ANAC non molla.
Con deliberazione n. 555 del 13 giugno scorso ha sollecitato un Comune sotto i 15.000 abitanti ad 
adottare misure di prevenzione della corruzione finalizzate ad evitare il consolidarsi di posizione di privilegi nell’ambito degli uffici.
L’Amministrazione, pertanto, secondo l'ANAC, deve adottare misure alternative, come di seguito indicate a titolo esemplificativo:
- per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovere meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;
- utilizzare il criterio della c.d. “segregazione delle funzioni”, che consiste nell’affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un’area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a:a) svolgimento d’istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. 
L’Amministrazione deve, inoltre, dare luogo alla fondamentale misura della formazione dei dipendenti per garantire che sia acquisita da parte degli stessi la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare alla rotazione in senso stretto.
Le integrazioni richieste dovranno essere inserite nel PTPC 2018-2020 nel termine di 60 giorni. L’Autorità procederà ad eseguire le opportune verifiche alla scadenza dei termini."

STUDIARE DA CITTADINI


Da molti anni è stata soppressa l'educazione civica come materia di insegnamento nelle scuole italiane.
I risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti.
Il degrado nelle città aumenta ovunque.
I Sindaci si sono fatti parte attiva per una proposta di legge per istituire l'educazione alla cittadinanza che pur sembrando la stessa cosa contiene un concetto più ampio in quanto contiene:
  1. Educare al bene comune e promuovere a partecipazione civica;
  2. Educare alla legalità e alla sicurezza e al rispetto reciproco;
  3. Educazione all'utilizzo corretto della rete contro hate speech, fake news e cyber bullismo;
  4. Migliorare comportamenti e stili di vita sostenibili, lotta allo spreco alimentare, tutela dell'ambiente e beni comuni.
La proposta di legge è stata avviata, ma per fare queste cose i Sindaci potrebbero già partire d'accordo con le istituzioni scolastiche, basterebbe un poco di buona volontà

IL CONSIGLIO DI STATO TORNA A DEFINIRE I CASI DI SCIOGLIMENTO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA


Il Consiglio di stato, Sezione III, con Sentenza n. 3828/2018 ha preso in esame lo spinoso tema dello scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazione mafiosa.
Prima di passare all’esame dei motivi dedotti dai ricorrenti, al fine del decidere il Collegio ha richiamato i principi che la giurisprudenza del giudice amministrativo e, ancora prima, quella del giudice delle leggi, hanno univocamente enunciato con specifico riferimento all’ipotesi di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori comunali con la criminalità organizzata locale ovvero al condizionamento dei primi ad opera della seconda, il tutto per effetto della presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio:
a) ha premesso la Corte costituzionale 19 marzo 1993, n. 103 che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, per i quali siano emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi, è volto ad evitare che il loro permanere alla guida degli enti esponenziali delle comunità locali sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste.
Il giudice delle leggi ha anche precisato che il potere di scioglimento in questione deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione; tuttavia, la presenza di risultanze obiettive esplicitate nella motivazione, anche ob relationem, del provvedimento di scioglimento non deve coincidere con la rilevanza penale dei fatti, né deve essere influenzata dall'esito degli eventuali procedimenti penali. Detta misura, ai sensi dell'art. 143, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente – come meglio si chiarirà – la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96; id. 7 dicembre 2017, n. 5782).
In questa logica che, come acutamente osserva Cons. St., sez. V, 14 maggio 2003, n. 2590, non ha finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, ecc.;
b) lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’Amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, anche quando, come si è detto sub a, il valore indiziario dei dati non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo assi portanti della valutazione di scioglimento, da un lato, l’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale. L’art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del “buon andamento delle amministrazioni” nonché del “regolare funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”: perciò, anche per “situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata”, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784; id., sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156). Come ripetutamente chiarito, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell’Amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall’Amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultanze che diano attendibilità alle ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole, per i legittimi interessi della comunità locale, il permanere alla sua guida degli organi elettivi. Ciò in quanto l’art. 143 t.u.e.l. precisa le caratteristiche di obiettività delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento (Corte cost. 19 marzo 1993, n. 103; id., sez. IV, 10 marzo 2011, n. 1547; id. 24 aprile 2009, n. 2615; id. 21 maggio 2007, n. 2583; id., sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1547; id. 17 gennaio 2011, n. 227; id. 15 marzo 2010, n. 1490).
Peraltro, come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340), proprio la straordinarietà di tale misura e la sua fondamentale funzione di contrasto alla ormai capillare diffusione della criminalità mafiosa sull’intero territorio nazionale hanno portato a ritenere che “la modifica normativa al t.u.e.l., per la quale gli elementi fondanti i provvedimenti di scioglimento devono essere ‘concreti, univoci e rilevanti’, non implica la regressione della ratio sottesa alla disposizione”, poiché “la finalità perseguita dal legislatore è rimasta quella di offrire uno strumento di tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell’ingerenza delle organizzazioni criminali sull’azione amministrativa degli enti locali, in presenza anche di situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo” (Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2038). Ciò nell’evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità e, dunque, di condizionamento fra le organizzazioni criminali e la sfera pubblica e nella necessità di evitare, con immediatezza, che l’amministrazione dell’ente locale rimanga permeabile all’influenza della criminalità organizzata.
L’operazione in cui consiste l’apprezzamento giudiziale delle collusioni e dei condizionamenti non può essere effettuata, come chiarito sub a), mediante l’estrapolazione di singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull'operato consiliare; ciò in quanto, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio interessato dalla misura di cui si discute, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, poiché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per l’adozione della misura stessa (Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96; id. 7 dicembre 2017, n. 5782; id. 2 luglio 2014, n. 3340; id. 14 febbraio 2014, n. 727; id., sez. IV, 6 aprile 2005, n. 1573; id. 4 febbraio 2003, n. 562; id., sez. V, 22 marzo 1998, n. 319; id. 3 febbraio 2000, n. 585). Peraltro, idonee a costituire presupposto per lo scioglimento dell’organo comunale sono anche situazioni che, di per sé, non rivelino direttamente, né lascino presumere, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (Cons. St., sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2615 e id. 6 aprile 2005, n. 1573).
In sostanza, il provvedimento di scioglimento degli organi comunali deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare, da un lato, e, dall'altro, la tutela dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall'ordinamento a tutela delle autonomie locali. Il livello istituzionale degli organi competenti ad adottare tale provvedimento (il provvedimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, formulata con apposita relazione di cui forma parte integrante quella inizialmente elaborata dal prefetto) garantisce l'apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi coinvolti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è andata oltre, osservando (sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665) che nel provvedimento di scioglimento non vi è contrapposizione, ma sostanziale identità di tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità proprio perché la norma, che legittima lo scioglimento dei consigli, lo condiziona al presupposto dell'emersione, da un'approfondita istruttoria, di forme di pressione della criminalità che non consentono il libero esercizio del mandato elettivo;
Tutto quanto sopra chiarito spiega perché, nell’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non si richiede né che la commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, dimostrandosi sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un collegamento tra l’Amministrazione e i gruppi criminali. Il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e sulle implicazioni desunte dagli stessi non può quindi spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, essendo rimesso il loro apprezzamento alla più ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2014, n. 4845).
Il controllo sulla legittimità dei provvedimenti adottati si caratterizza come estrinseco, nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito (Cons. St., sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96). In sede giurisdizionale non è dunque necessario, come si è detto, un puntiglioso e cavilloso accertamento di ogni singolo episodio, più o meno in sé rivelatore della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né delle responsabilità personali, anche penali, di questi ultimi (Cons. St., sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266).