lunedì 31 luglio 2017

NASCONO LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

L’art. 4 del D.L. 91/2017 in corso di conversione alla Camera dei deputati con il n. 4601 dopo l'approvazione in Senato, disciplina le procedure e le condizioni per l’istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un’area portuale (con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di zone economiche speciali caratterizzate dall’attribuzione di benefici fiscali e semplificazioni alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. 
Il beneficio dovrebbe essere applicato dalle regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.
Si tratta senza dubbio di una iniziativa positiva che dovrà essere monitorata con attenzione per assicurare il rispetto delle norme anticorruzione.

TUTTE LE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTI EUROPEI


Grazie al Dipartimento per le Politiche di Coesione e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale realizzata con il supporto di Studiare Sviluppo sul sito www.opencoesione.gov.it nella sezione di contenuti relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, c'è un nuovo servizio che rende disponibile l’ elenco delle varie opportunità di finanziamento offerte da Piani e Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE.
Le politiche per la coesione relative al ciclo di programmazione 2014-2020 sono finanziate sia da fondi europei, ai quali è associato un co-finanziamento nazionale, sia da fondi nazionali. La principale fonte di risorse comunitarie è rappresentata dai Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (SIE) che, rispetto al ciclo 2007-2013, includono anche le risorse per lo sviluppo rurale e per la politica marittima e della pesca.
Complessivamente, le risorse finanziarie disponibili riferite al 2014-2020 ammontano a 132,9 miliardi di euro per il settennio e costituiscono un universo in parte ancora in fase di programmazione.
Il nuovo servizio sperimentale, che interesserà nel tempo tutti i Piani e Programmi delle politiche di coesione, rappresenta un’esperienza di riuso delle informazioni pubblicate dalle Amministrazioni con l’obiettivo di favorire, attraverso il portale unico nazionale previsto dal Regolamento sui Fondi SIE, l’ulteriore diffusione delle possibilità di sostegno finanziario offerte dalle politiche di coesione e una sempre più ampia partecipazione all’implementazione delle stesse.
I dati dell’elenco, aggiornato generalmente con cadenza quotidiana, vengono resi  disponibili anche in formato aperto  con ulteriori variabili relative al Fondo, alla tipologia di beneficiario e al tema di riferimento di ciascuna opportunità. La pubblicazione in formato aperto dell’elenco delle opportunità di finanziamento costituisce anche uno degli impegni assunti dall’Italia con l’azione Open coesione Plus nel  Terzo piano d'azione per l’Open Government Partnership.
TROVATE TUTTO QUI:
SITO OPEN COESIONE

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DI SABAUDIA APPROVATO DALLA GIUNTA

La gestione comunale è sempre più incentrata sulla programmazione e lo strumento principale è rappresentato dal Documento Unico di Programmazione (DUP).
Il DUP contiene la visione complessiva dell’amministrazione, espressa attraverso le politiche e i progetti, mentre il bilancio di previsione contiene la rappresentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita. Si tratta di un atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; pertanto il bilancio finanziario ha bisogno di fare costantemente riferimento al documento di programmazione generale, a tal punto che, anche in fase di aggiornamento (o assestamento) deve assicurare, oltre alla coerenza dei numeri contabili, la piena rispondenza alle prospettive di programmazione generale.
Il DUP diviene così come uno strumento reale di programmazione delle azioni, anche immediate, da intraprendere e di verifica del loro effettivo conseguimento. Sulla base dei dati e dei bisogni della collettività (famiglie, imprese, associazioni, ecc.) e date le risorse umane, strumentali e finanziarie, l’ente espone, in relazione ad un dato arco di tempo, gli obiettivi che intende conseguire, in che modo e con quali risorse raggiungerli.
Il DUP è un documento importante in quanto, di fronte alla molteplicità delle esigenze da soddisfare e tenendo conto della scarsità delle risorse, spetta all’organo politico operare le scelte necessarie e stabilire i relativi vincoli affinché, i risultati attesi possano essere raggiunti entro un arco di tempo congruo impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. 
Il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio e che lo precede non solo temporalmente. La sezione strategia del DUP ha una durata pari a quella del mandato amministrativo ed è sottoposta ad aggiornamento da parte del Consiglio comunale.
La Giunta comunale di Sabaudia ha approvato il DUP 2018-2020 con deliberazione n. 54 pubblicata in data odierna sul sito web del Comune.
Si tratta di un documento molto ampio che descrive compiutamente tutte le missioni.
Sarà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale.
Il testo lo trovate qui: DUP 2018-2020

 

domenica 30 luglio 2017

I GARANTI DELLA PRIVACY EUROPEI SFORNANO UN NUOVO ADEMPIMENTO

Il Gruppo di lavoro ex art. 29, costituito ai sensi del medesimo articolo della direttiva  UE 95/46, è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione. 
Il presidente è eletto dal Gruppo al suo interno ed ha un mandato di due anni, rinnovabile una volta.
Il Gruppo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.
Fra i compiti più rilevanti tra quelli disciplinati dall'art.30 della direttiva:
  • esaminare le questioni attinenti all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva;
  • formulare pareri sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
  • consigliare la Commissione in merito ad ogni progetto di modifica della direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà;
  • formulare pareri sui codici di condotta elaborati a livello comunitario;
  • formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardi la protezione dei dati personali nella Comunità;
  • definire i criteri di adeguatezza per i paesi terzi.
Lo scorso 4 aprile il Gruppo di Lavoro ex art. 29 (WP 29) ha adottato delle linee guida in tema di Data Protection Impact Assesment, volte innanzitutto a definire dei criteri comuni a tutti i titolari, che possano costituire un ausilio nell’individuazione delle operazioni di trattamento che richiedono l’effettuazione di una valutazione d’impatto. Ciò in quanto essa non risulta obbligatoria in tutte le ipotesi, bensì soltanto nel caso in cui un tipo di trattamento possa “presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’interessato”, oltre che nelle ipotesi specificamente previste dal co. III dell’art. 35 del Regolamento. Di fondamentale importanza risulta dunque stabilire quando in concreto un trattamento possa considerarsi rischioso e richieda di valutare l’impatto che esso avrebbe sulla protezione dei dati personali, non essendo tale indicazione contenuta all’interno del Regolamento.
Anche gli enti locali saranno coinvolti per predisporre il documento programmatico sulla sicurezza aggiornato alle nuove Linee guida, ma occorrerà che vengono forniti chiarimenti per la sua stesura possibilmente dall'Autorità  garante per la sicurezza dei dati personali.

sabato 29 luglio 2017

LE NUOVE LINEE GUIDA PER LE OPERE D'ARTE PER ABBELLIRE GLI EDIFICI PUBBLICI

La L. 717/1949 prevede l'obbligo di destinare all'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici di nuova costruzione una quota percentuale delle spese del relativo progetto. 
Con la Circolare n. 3728/2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito, anche alla luce delle successive modifiche e degli atti interpretativi, un riepilogo dell'ambito di attuazione e degli adempimenti connessi alla L. 717/1949; tale circolare è da ritenersi ancora valida con riferimento alle norme in vigore.
Con il recente Decreto del 15/05/2017  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato le nuove linee guida per l’applicazione della L. 717/1949, che sostituiscono quelle approvate con il D.M 24924/2006.
Qui trovate il provvedimento : Linee guida



IL SINDACO NON PUO' REVOCARE GLI ASSESSORI A PROPRIO PIACIMENTO

E' stata pubblicata in questi giorni una interessante sentenza della Corte di Cassazione in merito alla revoca degli assessori da parte del Sindaco.
Secondo i Collegio è fuori di dubbio che il Sindaco sia legittimato alla revoca della delega al singolo assessore componente la Giunta dal medesimo presieduta, da disporre con comunicazione motivata al Consiglio comunale a norma dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L. - Testo Unico degli Enti Locali). 
Nondimeno, come affermato anche dal Consiglio di Stato, la revoca di un singolo assessore da parte del Sindaco può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva a quest'ultimo, ma non può trasmodare in una sorta di prerogativa arbitraria, da utilizzare all'occorrenza per "regolare i conti" con esponenti politici sgraditi, a tutto detrimento dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell'amministrazione locale attribuite a questo organo dall'ordinamento degli enti locali (Cons. di Stato, Sez. 5, 19/1/2017, n. 215; Sez. 5, 5/12/2012 n. 6228). 
In altri termini, il provvedimento di revoca dell'incarico ad un assessore può basarsi su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle eventuali ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il primo cittadino e la Giunta comunale (come definito dall'art. 48, comma 1, T.U.E.L., secondo cui il primo è organo rappresentativo dell'ente locale a diretta investitura popolare e la seconda è chiamata a "collaborare" con esso). 
Tuttavia, siffatto potere di revoca, sia pure discrezionale e collegato al permanere del rapporto fiduciario fra il Sindaco ed i propri assessori in seno all'ente territoriale, non può non connettersi alla realizzazione dell'interesse - di carattere generale - della comunità locale, e di certo non può essere asservito al perseguimento di uno scopo diverso da quello pubblicistico, segnatamente, per piegare la volontà degli assessori ai fini dell'adozione di una delibera rispondente agli interessi personali e particolari del primo cittadino. In tale caso, l'esercizio del potere discrezionale di revoca della delega all'assessore, rectius, la minaccia di avvalersi di tale facoltà prescinde da ragioni di natura politico-amministrativa e costituisce strumento di pressione al fine di indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione. 
Il testo completo della sentenza lo trovate qui

POTENZIATO IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI COMUNI

Com'è noto L’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l’integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l’intero ciclo delle entrate e delle spese.
SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:
a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID;
b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia.
Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti “in automatico”, liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell’attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.
Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l’eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l’erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.
L’evoluzione da SIOPE a SIOPE+ sarà realizzata attraverso successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che, gradualmente, estenderanno i nuovi adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche.
Nella riunione della Conferenza Unificata di ieri 27 luglio 2017, si è dato il via libera all’avvio della sperimentazione del sistema SIOPE+ per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA e, in particolare, all'incentivazione per gli enti sperimentatori prevista dal decreto legge 50 del 2017.
Nell’esprimere il parere, ANCI ha portato all’attenzione della Conferenza il tema della crisi del servizio di tesoreria, testimoniato dal progressivo intensificarsi del fenomeno delle “gare deserte”, auspicando un impegno istituzionale della Banca d’Italia e di tutti i soggetti istituzionali preposti alla risoluzione del problema, portando a compimento il confronto tecnico-politico svoltosi presso il Ministero dell’Interno oltre un anno fa e rimasto senza esito.

PER LE DONAZIONI SERVE SEMPRE IL NOTAIO ?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è tornata ad occuparsi dell'annoso problema delle donazioni.
Si trattava del caso di una donazione in danaro effettuata mediante operazione bancaria.
La Corte ha ritenuto che il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197). 
La questione non si pone solamente per le liberalità tra privati ma anche nel caso in cui un privato desideri fare una donazione ad un ente in quanto un errore nella procedura potrebbe portare altri interessati (parenti) ad impugnare l'atto.

venerdì 28 luglio 2017

ASL LATINA : IL CONSUNTIVO 2016....

All'Albo pretorio online della ASL latina è stata pubblicata in questi giorni la deliberazione n. 471 in data 26 luglio con cui il Commissario ha approvato il Conto consuntivo 2016 dell'Azienda.
SI tratta di un documento redatto in base alle direttive regionali dal quale si apprende in primo luogo che il disavanzo è arrivato ad € 13.727.466,00; una somma rilevante dovuta da una parte a mancate entrate (evasione ed elusione del ticket, senza che di fatto sia stato fatto molto per contrastarla), fuga dei pazienti verso altre strutture spesso al nord (circa un terzo con conseguenti pagamenti per la mobilità passiva) , permanere di elevati canoni di locazione per la sede faraonica di Latina Fiori, costi elevati per i servizi sanitari ed economali affidati a ditte esterne, ecc.
Tra i beni patrimoniali indisponibili sono ancora indicati gli immobili ceduti molti anni fa alla San.Im in base al famoso contratto sale and lease back in base ad una tipologia che è stata giudicata nulla dalla Corte di Cassazione.
Tutte questioni più volte segnalate sulle quali si è fatto poco e niente.
Il consuntivo non è altri che lo specchio della gestione di questi ultimi anni.
Una gestione che non ha saputo incidere sui mali della ASL.
Una relazione meramente contabile ed arida.
I dati dicono con grande evidenza la situazione, manca una relazione completa da cui si possano leggere gli obiettivi raggiunti, l'output per i pazienti, i benefici per la popolazione, mentre i dati statistici parlano di aumenti della mortalità.





REGIONE LAZIO: NUOVE NORME PER L'APERTURA DELLE CASE DELLA SALUTE

Il presidente della regione Lazio con un nuovo Decreto in veste di Commissario ad acta (n. U00228 del 22 giugno 2017) ha definito nuovi aspetti organizzativi e funzioni, nonché i requisiti minimi autorizzativi e gl schemi di intesa per l'attivazione delle "Case della salute".
Si tratta di un documento che si pone come integrazione del percorso che ogni ASL dovrà seguire prioritariamente per arrivare all'attivazione di nuove strutture di questo tipo .
Con l'atto in questione viene di fatto aggiornato il modello organizzativo esistente con particolare riferimento all'inserimento di ulteriori moduli aggiuntivi fra quelli previsti - e dei requisiti minimi
autorizzativi della Casa della Salute, e, conseguentemente, degli Schemi di Intesa per l’attivazione di Case della Salute
Al fine di dar seguito a quanto sopra esposto, sono stati effettuati specifici incontri con i responsabili di Case della Salute del Lazio, allo scopo di condividere il percorso di aggiornamento delle funzioni e degli aspetti organizzativi delle suddette strutture;
Con il DCA vengono approvati quattro allegati che sono da considerarsi sostitutivi di quelli di cui alla precedente normativa regionale in materia di Casa della Salute e che riguardano :
1) Casa della Salute - aspetti organizzativi e funzioni”, che definisce le indicazioni attuative per l’attivazione delle Case della Salute, 
2)“Casa della Salute - Requisiti minimi autorizzativi”,
3) “Schema di Intesa Attivazione della Casa della Salute” 
4) “Schema di Intesa Attivazione della Casa della Salute in strutture aziendali diverse da quelle in riconversione” 

RAGGIUNTO L'ACCORDO TRA INPS E SINDACATI PER IL PERSONALE MEDICO CHE DOVRA' FARE LE VISITE FISCALI DAL 1° SETTEMBRE

Dal sito www.regioni.it si apprende che sarebbe stato raggiunto l' accordo tra Inps e sindacati per il personale che dovrà essere utilizzato per gli accertamenti fiscali in base alle modifiche volute  dalla Ministra Madia. 
Il principio è quello di raggiungere una migliore distribuzione e copertura territoriale degli accertamenti, la riduzione dei costi anche in ragione di un'ottimale dislocazione dei medici e del contenimento dei rimborsi e delle indennità chilometriche, l'equa assegnazione degli incarichi e l'incremento del numero e dell'efficienza dei controlli, utilizzando al meglio le risorse attribuite.
E’ prevista anche "un'indennità oraria base di disponibilità e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali ed eventualmente legate a specifici obiettivi" che potranno essere previsti nelle convenzioni tra Inps e sindacati dei medici che svolgono gli accertamenti sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
Tra gli obiettivi quello di "uniformare e migliorare l'efficienza del sistema degli accertamenti". La convezione, di durata triennale, che regolerà il rapporto tra l'Istituto di previdenza e i medici del settore, "dovrà essere stipulata entro il 31 agosto". In caso di ritardi l'atto di indirizzo prevede una "disciplina transitoria", come già delineato dal decreto Madia.
Quanto all'individuazione dei medici per lo svolgimento delle visite,  sarà  garantito il prioritario ricorso" a quelli iscritti alle cosiddette liste speciali ad esaurimento, ma saranno anche previste "procedure selettive pubbliche e trasparenti" in cui oltre a garantire la copertura capillare sul territorio, "si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata" dai medici che rientrano in tre categorie: gli iscritti alle liste Inps dopo il 2007, coloro che hanno svolto un'attività analoga presso le Asl, come liberi professionisti (seppure all'interno di precisi paletti), i medici convenzionati esterni con l'Inps da almeno 36 mesi negli ultimi cinque anni. Le convenzioni stabiliranno, tra l'altro, "i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie".
Il polo unico della medicina fiscale partirà dal primo settembre.
Fino a che non ci sarà l'intesa si applica "la vigente disciplina", garantendo "la disponibilità ad effettuare gli accertamenti medico-legali domiciliari per le assenze per malattia nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti sia del comparto pubblico, sia di quello privato". Fasce che per ora sono diverse ma saranno omologate con un decreto ad hoc. Oggi sono previste quattro ore al giorno per il settore privato (dalle 10 alle 12 la mattina e dalle 17 alle 19 la sera) e sette per il pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

NUOVI PROVVEDIMENTI PER IL CINEMA E PER PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE STORICHE

Nella Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio sono stati approvati due decreti ministeriali e un decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri importanti per lo sviluppo del cinema nel nostro Paese. Si tratta di provvedimenti attuativi della Legge 220/2016 che ha riformato il settore  su cui la Conferenza delle Regioni si è già espressa.
Con questi decreti si mobilitano complessivamente risorse pari a 400 milioni di euro destinati all’erogazione di contributi per il sostegno alle imprese, alla produzione e distribuzione nazionale e internazionale, alla promozione e diffusione della cultura cinematografica, e per il potenziamento delle sale cinematografiche”.
Le Regioni hanno dato il proprio contributo proponendo modifiche migliorative, in buona parte accolte dal ministero. 
Si tratta  di provvedimenti che consentono anche di intervenire su questioni specifiche e delicate quali le sale storiche, consentendone la riapertura, e prevedendo la possibilità di finanziare con risorse a fondo perduto fino ad un massimo di 1.750.000,00 sia i monosala che i multisala a due e tre schermi”.

giovedì 27 luglio 2017

LE CITTA' METROPOLITANE QUESTE SCONOSCIUTE

DA WIKIPEDIA
Le città metropolitane lamentano spesso la mancanza di somme per poter gestire complessi così vasti e con tante competenze, ma a che punto è la situazione?
Personalmente ritengo che i Sindaci, dei quali ripetutamente ho riportato notizia degli interventi svolti nei confronti del Governo per ottenere più fondi, abbiano ragione solo in parte.
Infatti, mentre è vero che i fondi sono pochi, dato che sono stati rastrellati dal governo con la nota legge 190/2014, ma è anche vero che avrebbero potuto fare molto dal punto di vista organizzativo, tema sul quale sono stati accumulati ritardi enormi.
Molto si potrebbe fare se solo si migliorasse l'organizzazione dei servizi a rete agendo a favore dei piccoli Comuni che trarrebbero grandi benefici dalle sinergie che potrebbero essere avviate.
Una questione non di poco conto è poi rappresentata dal fatto che su 14 città metropolitane, ben tre siano state riconosciute alla Sicilia (Palermo con 1.265.437 abitanti; Messina con 637.000 abitanti e Catania con 1.113.366 abitanti) mentre Cagliari ha meno di 500.000 abitanti.

PUBBLICATE LE SANZIONI AI COMUNI CHE NON RISPETTANO L'OBBLIGO DI UN SALDO NON NEGATIVO AI SENSI DEL COMMA 710 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 208/2015

Molti pensano che le sanzioni previste oggi dal Testo Unico degli Enti Locali siano solo un pro forma e che poi non succeda nulla.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato in questi giorni l'elenco dei Comuni sanzionati ai sensi  del comma 723, lettera a) dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1, l’ente locale inadempiente è assoggettato, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;
Com'è noto il comma 463, dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  ha disposto che a decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, restando fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui al comma 710 del citato articolo 1, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
Pertanto in base alla  nota n. 148281 dell’11 luglio 2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze, con la quale è stato trasmesso, tra l’altro, per l’applicazione della sanzione di cui al citato comma 723, lettera a), l’elenco dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016 alla data del 30 giugno 2017, con l’indicazione della differenza fra l’obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica il Ministero ha ritenuto di  dover provvedere all’applicazione, nei confronti dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, della sanzione di cui al medesimo comma 723, lettera a) dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Come si vede non sono molti i Comuni ma purtroppo le somme in alcuni casi sono rilevanti...Ma chi paga ?

LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

La Ministra Madia ha inviato a tutte le pubbliche amministrazioni le proprie Linee guida sulle consultazioni popolari con la quale raccomanda di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta anche attraverso modalita' telematiche, come una fase essenziale dei processi decisionali. 
Al fine di garantire che i processi di coinvolgimento siano inclusivi, trasparenti ed efficaci, nella progettazione e gestione delle procedure di consultazione si invitano le amministrazioni a conformarsi alle allegate Linee guida sulla consultazione pubblica che costituiscono parte integrante della presente direttiva. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse disponibili, potranno far riferimento alle linee guida allegate, sia nei casi di consultazioni pubbliche previste per legge o altrimenti obbligatorie, sia nei casi in cui si voglia liberamente ricorrere a questa pratica o corrispondere alle sollecitazioni della societa' civile.

INCONTRO TRA LE REGIONI E LA PROTEZIONE CIVILE

Il 27 luglio si è tenuto un incontro tra la Conferenza delle Regioni e la Protezione civile, rappresentata dal presidente, Fabrizio Curcio.
Come riferito dal sito www.regioni.it nel corso della riunione si è cercato di mettere a punto un metodo di lavoro per dare risposte efficaci alla legge delega per il riordino della Protezione Civile, lavorando sui testi utili alla messa a punto dei decreti delegati. Il nostro metodo prevede la massima condivisione, quindi collaborazione con le Regioni, ma anche con l'Anci, con le organizzazioni del volontariato e altri ancora.
La presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini ha sostenuto che sul fronte della Protezione Civile i presidenti devono rafforzare il modello di integrazione; servono tante azioni di prevenzione e occorre stanziare più risorse per i rischi idrogeologici e per gli incendi. 
per quanto riguarda in particolare gli incendi Curcio ha affermato che serve potenziare la capacità di interventi a terra.

FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LE ISOLE ECOLOGICHE E IL COMPOSTAGGIO DALLA REGIONE LAZIO

La regione Lazio ha presentato due nuovi bandi rivolti ai Comuni per finanziare le isole ecologiche e il compostaggio. La Regione finanzia l’acquisto di impianti innovativi e sicuri per trattare i rifiuti differenziati e ricavare il compost. Saranno i comuni stessi, anche in forma associata, a presentare i progetti
Impianti innovativi e sicuri per trattare i rifiuti differenziati e ricavare il compost: dalla terra alla terra, la Regione sostiene in prima linea lo sviluppo di un sistema moderno e a KM0. 
I due bandi, per complessivi 57,6 mln di euro, daranno un aiuto concreto ai comuni su due grandi innovazioni: 
  • la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche, che finanziamo con 21,7 milioni;
  • le misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio, che finanziamo con 35,9 milioni.Come funzionano i bandi? Saranno i comuni stessi, anche in forma associata, a presentare i progetti. Entriamo in una fase nuova, avvicinandoci alle migliori esperienze europee e mondiali nella gestione dei rifiuti, tutte sempre più indirizzate verso una rete diffusa di piccoli impianti non impattanti e verso la chiusura del ciclo. Con questo intervento si stima che i comuni - grazie al risparmio prodotto dalla gestione virtuosa dei rifiuti - potranno ridurre la tassa sui rifiuti fino al 15%. È la prova del fatto che se si interviene strutturalmente con l’innovazione, i vantaggi sono per l’intera comunità.
Alcuni dei principali investimenti sostenuti in questi anni dalla regione Lazio :
- 104 milioni di euro investiti per il piano triennale 2014-2016 destinato alla raccolta differenziata, 41 milioni solo per Roma Capitale. Grazie a questi investimenti la situazione nel Lazio è completamente cambiata.
- Oggi più di 230 comuni del Lazio fanno la raccolta differenziata porta a porta. La raccolta differenziata nel Lazio è più che raddoppiata passando dal 18% del 2013 al 41% del 2016. L’obiettivo è superare presto il 50%, anche grazie a nuovi investimenti sulla differenziata, per 80mln.
no a nuovi impianti di termovalorizzazione: si prosegue con gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti, anche questo è stato possibile grazie all’aumento della raccolta differenziata.
- Con 60 milioni di euro di finanziamento parte una nuova idea di compostaggio. I cittadini nei comuni potranno conferire direttamente l'umido per poi vedere e trovare materiale utilizzabile dopo alcuni giorni. Quindi, salta totalmente un ciclo di rifiuti, e un incombenza che era quella della gestione, prima dell'umido, che invece ora diventa a Km zero, sotto casa con risparmio di costi e una riduzione possibile della Tari fino al 15%, perché il lavoro che prima veniva fatto pagandola, lo fa direttamente questo impianto. È una svolta rivoluzionaria che noi applicheremo con altre grandi innovazioni" – ha detto ancora Zingaretti.

"La tariffa puntuale è arrivata. L'idea è incentivare i cittadini che meglio fanno la differenziata, ma per farlo c'è  bisogno di organizzare al meglio i Comuni. 
La regione finanzia le isole ecologiche dopo si possono mettere le compostiere di comunità o le macchine che raccolgono la plastica, dove i cittadini possono andare personalmente a conferire i rifiuti, con un badge. 
I Comuni che vorranno continuare con il porta a porta 'classico', la società che lo gestisce potrà conferire l'umido dentro la compostiera e ci sarà comunque un risparmio sul trasporto

SABAUDIA: CONSIGLIO COMUNALE 31 LUGLIO

Ai sensi di legge il Consiglio comunale di Sabaudia è stato convocato dal presidente Bonetti per le ore 19 del 31 luglio per procedere all'assestamento  e ai riequilibri di bilancio, altre che per prendere atto dell'avvenuto insediamento della commissione bilancio.


mercoledì 26 luglio 2017

LE ULTIME DAL SNPA

FONTE ISPRA
Il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente  è molto attento ai cambiamenti climatici. 
Il Bollettino ISPRA ,  basato su mappe dello Standardized Precipitation Index (SPI)  elabora confronti con le medie climatologiche del periodo preso in considerazione.
Nell'ultimo comunicato è scritto che:
In funzione della scala temporale considerata per l’aggregazione della precipitazione (3, 6, 12 e 24 mesi), il valore di SPI indica quanto la precipitazione cumulata si discosta dalla norma climatologia (1948–2016): valori positivi indicano una precipitazione maggiore della media, ossia condizioni umide; valori negativi indicano una precipitazione minore della media, ossia condizioni siccitose più o meno estreme.
Occorre, però, fare una premessa sul concetto di siccità. Questa è una condizione temporanea e relativa di scarsità idrica definita come lo scostamento rispetto a condizioni climatiche medie di un determinato luogo di interesse. Fenomeno che non è da confondere con quello di aridità che indica, invece, una condizione di permanente carenza di risorse idriche.
Non esiste un’unica definizione di siccità, occorre infatti specificare a quale ambito di fenomeni, siano essi naturali, sociali, o economici, si fa riferimento. Si parla, quindi, di siccità meteorologica in caso di relativa scarsità di precipitazioni; di siccità idrologica in presenza di un apporto idrico relativamente scarso nel suolo, nei corsi d’acqua, o nelle falde acquifere; di siccità agricola in caso di carenza di acqua rispetto all’usuale fabbisogno per l’irrigazione; e di siccità socio-economica se riferita al complesso dei consumi sul territorio. L’impatto sull’ambiente è poi legato al perdurare delle condizioni siccitose. Una carenza di pioggia prolungata per molti mesi (6-12 mesi) avrà effetti sulla portata dei fiumi; mentre per un periodo maggiore (uno o due anni) graverà sulla disponibilità di acqua nelle falde.
L’indice elaborato per la siccità permette di rendere confrontabili su una stessa mappa regioni caratterizzate da diversi regimi climatici. Questo è comunemente usato a livello regionale (v. bollettini idrologici o di siccità in ambito Snpa) e/o di distretto idrografico (in ambito degli Osservatori idrografici per l’uso della risorsa idrica) per il monitoraggio e l’individuazione di periodi siccitosi, in tal caso avvalendosi per il suo calcolo delle precipitazioni registrate dalle reti pluviometriche regionali. Inoltre, è stato inserito sia in ambito europeo (Water Scarcity & Drought Expert Group della Common Implementation Strategy per la Water Framework Directive 2000/60/EC) sia internazionale (World Meteorological Organization) come uno degli strumenti più efficaci per il monitoraggio della siccità. Lo SPI fa, infatti, parte del set di indicatori adottati dall’European Drought Observatory del Joint Research Center della Commissione Europea.

RIPARTITI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE I SOLDI AI COMUNI PER COMPENSARE IL MINOR GETTITO DELLE RENDITE CATASTALI "D " ED "E"

Con un Decreto dell' 11 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 173/2017  il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto l'erogazione, a decorrere dall’anno 2017, del contributo volto a compensare i comuni della perdita del gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E..
Si tratta di un provvedimento adottato in base all’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Con il provvedimento  sono ripartiti complessivamente € 125.1567.212, 70 euro a titolo di contributo annuo dovuto, a decorrere dall’anno 2017, agli enti locali.
Nell’allegato B del  decreto viene ripartito l’importo di 1.013.992,85 euro per i conguagli dovuti per
l’anno 2016 previsti dal comma 3 dell’art. 2 del decreto 29 dicembre 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.
Nell’allegato C del decreto è contenuta la nota metodologica concernente la ripartizione di cui ai commi 2 e 3, adottata sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 giugno 2017.
Il decreto lo trovate qui:

IL BILANCIO DI GENERE

Con un decreto in data 16 giugno 2017 del Presidente del Consiglio pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio viene (finalmente) introdotta la metodologia generale per la rendicontazione del bilancio di genere utilizzando le esperienze già maturate nei bilanci di alcuni enti locali.
Con l'articolo 1 del DPCM si stabilisce che per l’esercizio 2016 è realizzato, in via sperimentale, un bilancio di genere con riferimento al conto del bilancio dello Stato, quale strumento per la valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un’analisi degli effetti delle suddette politiche in base al genere.
I soggetti coinvolti sono i singoli centri di responsabilità delle amministrazioni centrali dello Stato incluse le loro articolazioni periferiche, e della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali soggetti attivi delle politiche di bilancio e detentori, rilevatori e fornitori dei dati, nonché il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento delle finanze, il Dipartimento degli affari generali del Ministero dell’economia e delle finanze per i dati e le metodologie comuni a tutte le amministrazioni centrali.
Viene disposta una riclassificazione delle spese e la creazione di indicatori pe ril diverso impatto delle politiche di genere.
Le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri possono definire un percorso di adozione della riclassificazione contabile secondo una prospettiva di genere e del ricorso a indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio dello Stato. Le amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate, in coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.
Si tratta evidentemente di un importante passo avanti, ma la strada per arrivare ai bilanci locali è abbastanza complessa.

FIRMATE LE CONVENZIONI CON GLI ENTI LCOALI PER IL PIANO SPORT E PERIFERIE

Il Ministro per lo Sport, Luca Lotti, il Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, e il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno firmato ieri la convenzione con gli enti locali per il Piano sport e periferie segnando l’avvio di un nuovo tratto di strada che porta alla realizzazione dei 183 progetti selezionati in tutta Italia nel Piano ‘Sport e Periferie’.
E lo hanno fatto con la firma delle convenzioni tra Coni ed Enti locali che consentirà l’erogazione delle risorse ai primi 32 progetti per i quali i Comuni proponenti hanno concluso tutto l’iter procedurale.
Ad apporre la sigla una rappresentanza di sindaci e assessori di 25 Comuni italiani (Acireale, Bari, Barletta, Cartoceto, Catanzaro, Caltanissetta, Crucoli, Cursi, Dueville, Firenze, Loreto, Macerata Feltria, Matera, Monopoli, Pesaro, Pescara, Poggibonsi, Recanati, Savona Ads Santisidoro, Sinalunga, Siracusa, Teramo, Terracina, Varese, Verona e Vibo Valentia) che vedono così concretizzarsi sui territori la realizzazione di opere infrastrutturali permanenti.
Il Fondo, di 100 milioni di euro, finanziato per la prima volta dal Governo Renzi e illustrato alla stampa nell’ottobre scorso, sarà rinnovato con un ulteriore impegno di pari importo dall’attuale Esecutivo con un bando che sarà pubblicato a settembre.
Si tratta di un Piano che ha a cuore la riqualificazione e la valorizzazione del territorio, ponendo l’accento sulle aree più disagiate delle nostre città. Ma è anche e soprattutto un intervento diretto a rafforzare il ruolo sociale dello Sport come veicolo di valori positivi e come straordinario strumento di integrazione e inclusione.
Entro l’autunno tutti i Comuni dovranno provvedere a completare le procedure amministrative per poter accedere alle risorse assegnate ai singoli progetti.

martedì 25 luglio 2017

LA GIUNTA REGIONALE APPROVA IN PRIMA LETTURA IL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Dalla stampa odierna si apprende che la Giunta regionale del Lazio avrebbe adottato proprio ieri 25 luglio la deliberazione di approvazione del Piano del Parco Nazionale del Circeo ai sensi della legge 394 del 6 dicembre 1991.
Una notizia attesa da tempo.
Si tratta di un percorso iniziato nel 2009 con il dott. Tallone e completato ora grazie al grande impegno del dott. Cassola al quale va un mio grazie particolare.
Con l'approvazione da parte della Giunta e la pubblicazione della deliberazione sul BUR inizierà la fase durante la quale Comuni, cittadini, associazioni ecc. potranno presentare le loro osservazioni per poi arrivare all'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.
Il Piano per il Parco è lo strumento previsto dalla legge 394 del 1991 per tutelare i valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali del territorio dei parchi nazionali. Il Piano viene predisposto dall'Ente Parco in base ai criteri ed alle finalità della suddetta legge.
L'art. 12 della legge prevede che la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco sia perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione (riserve integrali, generali orientate, aree di protezione, aree di promozione economica e sociale.
Si tratta di un documento molto complesso e articolato in molte parti e che contiene molti punti importanti per lo sviluppo del territorio, il Regolamento tanto atteso per snellire molte procedure, l'apertura verso l'ampliamento a mare, ecc.
Uno strumento che aprirà la strada verso un nuovo sviluppo sostenibile.
E' previsto anche un marchio del parco peraltro giustamente condizionato al rispetto di un adeguato disciplinare.
Molto importante il tema dell'inquinamento delle acque che dall'approvazione del Piano potrà essere affrontato con nuovo vigore.
Un atto che avrebbe dovuto essere approvato già molti anni fa e che rappresenterà uno strumento indispensabile nei rapporti con le comunità locali e per i territori dei comuni di San Felice Circeo, Sabaudia, Latina e Ponza (solo per l'isola di Zannone).
Non a caso questa approvazione coincide, almeno per Sabaudia con la presenza di una nuova amministrazione in Comune che senza dubbio saprà trarre il meglio da questa grandissima opportunità.
Il nuovo PRG di Sabaudia dovrà confrontarsi con il nuovo Piano del Parco.
Ci sarà da lavorare per tutti quelli che vogliono una Sabaudia migliore.

lunedì 24 luglio 2017

SABAUDIA: CONVOCATA LA COMMISSIONE BILANCIO

Ogni Comune ai sensi dell’8° comma dell’art. 175 del TUEL deve provvedere alla variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno; con essa si attua la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio. Il successivo art. 193 prevede l’obbligo di provvedere ove necessario ad adottare le misure necessarie a riportare il bilancio in pareggio.
Approssimandosi la data del 31 luglio il Presidente del Consiglio comunale di Sabaudia ha convocato alle ore 9 del 27 luglio i componenti della commissione bilancio (appena designati dai rispettivi capi gruppo) per la nomina del presidente e del vice presidente e per l'esame dell'assestamento e il riequilibrio del bilancio.
Non essendo stati diramati comunicati per le nomine delle commissioni apprendiamo dalla convocazione che i membri della nuova Commissione bilancio sono: Sandro Dapit, Gennaro Riccardi e Tiziano Lauri per la maggioranza e Renato Bianchi e Pasquale Capriglione per la minoranza.
  

PUBBLICATI I DECRETI CON I FONDI PER LE PROVINCE...POCHE BRICIOLE RISPETTO ALLE ESIGENZE REALI

Purtroppo è ben nota a tutti i cittadini la situazione delle province italiane alle quali il Governo Renzi ha rastrellato i fondi con la legge 190/2014: strade prive di manutenzione che si stanno trasformando in sentieri di campagna, istituti scolastici in gravissime difficoltà, ecc.
Desidero ricordare che le province sono enti costituzionali, che hanno competente ben precise e che devono assolvere anche a funzioni importanti a favore dei Comuni sull abase dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
A seguito delle ripetute pressioni dell'UPI e dell'ANCI finalmente sulla gazzetta ufficiale del 24 luglio sono stati pubblicati due Decreto del Ministero dell'Interno.
Con l primo decreto del 14 luglio è stata disposta la ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo, pari a 170 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, per l’anno 2017, una somma senza dubbio inadeguata tenuto conto dell'estensione della rete viaria e delle numerosità delle province.
Con il secondo decreto, sempre del 14 luglio scorso son o stati ripartiti  a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l’esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.
Anche qui si tratta di briciole specie se si considera che lo stesso Governo ha fatto approvare al parlamento una garanzia di 97 milioni di euro per la famosa Ryder Cup di golf....quindi i soldi ci sono, ma come spesso accade si spendono in altre cose...

domenica 23 luglio 2017

IL DIRITTO ALL'ACQUA E L'INQUINAMENTO DELLA FALDA

FONTE ARPA
Le modifiche climatiche cominciano a rendere tangibile il problema dell'acqua specialmente per quanti per anni sono stati abituati ad avere tutta l'acqua che volevano senza curarsi di sprechi o d'altro.
Ora che la siccità ha fatto toccare con mano il valore dell'acqua, ecco che molti amministratori si svegliano dal loro torpore.
Un bene che veniva gelosamente gestito dagli enti locali o dai loro consorzi è stato spesso svenduto ad imprese private spesso multinazionali che ne hanno tratto lucro.
Ma il problema più grave a mio avviso è quello dell'inquinamento.
Tutti cercano di far passare nel silenzio il fatto che gran parte della falda sotterranea in alcune zone è pesantemente inquinata da sostanze chimiche (usate in industria e in agricoltura) e da metalli pesanti.
L'ISPRA in un suo studio ha dimostrato che mentre le acque superficiali lentamente sfruttano il loro potere di autodepurazione, così non avviene per la falda che dopo oltre dieci anni mantiene la presenza dello stesso livello di inquinanti.
In alcune regioni come nel Lazio il numero di punti di prelievo per monitorare le acque sotterranee è molto limitato e quindi il fenomeno non si percepisce in tutta la sua gravità, mentre al nord i punti di prelievo sono maggiori così sembra che ci sia più inquinamento.
I Comuni non fanno nulla o quasi per contrastare questi fenomeni, quasi timorosi di perdere voti tra gli agricoltori e tra gli imprenditori industriali, mentre aumentano a dismisura alcune malattie come i tumori derivanti dall'ingestione di acque inquinate.
Ancora oggi molte aree non sono rifornite dall'acquedotto  e le popolazioni utilizzano pozzi artesiani inquinati (anche da residui fecali) con gravissimo rischio per la salute.
mentre aumentano gli emungimenti dai pozzi la falda si ritira ed avanza il cuneo salino....
Ecco che nel contesto dei discorsi che vengono fatti sull'acqua, andrebbe preso in esame anche il problema dell'inquinamento della falda e dei corpi di superficie.
L'acqua non è più un bene inesauribile, dobbiamo difenderla e proteggerla.
Gli amministratori locali con la loro elezioni si sono assunti delle responsabilità nei confronti della popolazione.
I dati dell'ARPA e dell'ISPRA sono preoccupanti, ma mentre a livello di Governo vengono emanati provvedimenti a livello locale non viene fatto poco o nulla.

sabato 22 luglio 2017

ESCLUSIONE DALLA GARA PER OMESSA INDICAZIONE NELL'OFFERTA DELL'AMMONTARE IN PERCENTUALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il TAR del Lazio, Roma, Sezione II ter, con la sentenza n. 8819/2017 pubblicata il 20 luglio scorso, ha esaminato una vertenza in cui era stata esclusa dall'aggiudicazione una impresa per non aver indicato l'ammontare dei costi della sicurezza.
Al riguardo il Collegio ha così argomentato:
"Nell’odierno giudizio le parti controvertono in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto indicato meglio in premessa narrativa, che, secondo parte ricorrente, dovrebbe essere annullata in quanto l’offerta della controinteressata, prima in graduatoria, avrebbe dovuto essere esclusa per mancata indicazione dell’ammontare in percentuale dei propri costi della sicurezza aziendale ed illegittimo sarebbe il ricorso al soccorso istruttorio che il Seggio ha consentito per colmare tale mancanza; in subordine, l’illegittimità dell’aggiudicazione discenderebbe dal mancato riscontro delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla concorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio di qualità dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia.
Secondo parte ricorrente, deporrebbe nel senso dell’esclusione dell’offerta per mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni la coerente applicazione dell’art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016 e del disciplinare di gara (punto 6.1.1 dell’art. 6) che richiama la disposizione in parola; il soccorso istruttorio non sarebbe esperibile, nel caso di specie, dal momento che l’art. 83, comma 9, del dlgs 50/2016 non lo ammette in relazione ad una serie di presupposti tra cui il completamento dell’offerta economica.
I) Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività della controinteressata: il ricorso odierno non risulta infatti proposto in violazione dei termini di cui all’art. 120 comma 2 bis del c.p.a., in quanto dallo svolgimento delle operazioni di gara, che si sono svolte senza soluzione di continuità, non è possibile distinguere una fase di ammissione vera e propria delle offerte.
In ogni caso, può prescindersi da ulteriori indagini in tal senso, in quanto il ricorso è infondato nel merito e questo rende recessiva, in quanto meno satisfattiva per le parti, una pronuncia in rito.
1) Osserva il Collegio che secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nr. 19 del 27.07.2016), l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 ha colmato la mancanza, nell’ordinamento nazionale, di una norma che “in maniera chiara ed univoca prescrivesse espressamente la doverosità della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza”; da qui, la conclusione secondo la quale per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore della più recente disciplina, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.
Tale impostazione è volta a “mitigare il rigore applicativo” della sentenza nr. 9/2015 (nella quale si era affermata la natura necessariamente escludente dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni, considerati elementi strutturali dell’offerta, con impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio) così da armonizzarne la portata con i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 2 giugno 2016, C-27/15), che ritiene che una condizione di partecipazione alla gara possa determinare l’automatica esclusione dell’offerta senza il previo esercizio del soccorso istruttorio solo “ove tale condizione non sia espressamente prevista dai documenti di gara e possa essere individuata solo con una interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale”; e che “i principi dell’obbligo di trasparenza e della parità di trattamento e di proporzionalità ostano all’esclusione di un offerente per l’inosservanza dell’obbligo di indicare separatamente i costi aziendali per la sicurezza; si ritiene legittimo concedere all’offerente un termine per adempiere detto obbligo e regolarizzare la propria omissione attraverso l’istituto del soccorso istruttorio con sanzione” (CGUE, Sez. VI, 10 11 2016, in C-140/16, C-697/15 e C-162/16).
Osserva il Collegio che nella sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 19/2016, viene altresì chiarito che “Gli oneri di sicurezza rappresentano un elemento essenziale dell’offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del “prezzo” (perché andrebbe aggiunto l’importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati).”; invece, quando (come nel caso esaminato dalla sentenza della stessa Plenaria e come accade nel giudizio odierno) “non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale. In questo caso il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui ricorre la situazione sopra descritta di affidamento ingenerato dalla stazione appaltante, è doveroso, perché esso non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente”.
Conclude sul punto la plenaria che il chiarimento del principio di diritto indicato nella precedente decisione n. 9/2015 nei termini suddetti si impone allo scopo di mitigare “il rigore di un esito applicativo che, altrimenti, risulterebbe sproporzionato ed iniquo”.
Soggiunge, infine, la decisione in esame che “Si prescinde, peraltro, in questa sede– perché non il tema non è oggetto del contendere e la relativa norma non è applicabile ratione temporis – dalla questione se l’ampia formulazione dell’art. 80, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che ammettere il soccorso istruttorio con riferimento a “qualsiasi elemento formale della domanda”) consenta, comunque, anche nella vigenza del nuovo “Codice”, di sanare l’offerta che sia viziata solo per la mancata formale indicazione separata degli oneri di sicurezza”.
II) L’odierno giudizio consente al Collegio di affrontare la riserva da ultimo esplicitata, che va risolta coerentemente con le premesse che la stessa decisione dell’A.P. nr. 19/2016 condivisibilmente pone, anche in continuità con l’elaborazione da ultimo offerta dalla giurisprudenza del TAR che ha affrontato il tema (vedasi TAR Lazio, 15 giugno 2017 nr. 07042/2017, i cui riferimenti di giurisprudenza, suddivisa tra decisioni favorevoli al mantenimento del meccanismo automaticamente espulsivo nel vigore del nuovo codice e decisioni contrarie a tali principio tra le quali TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 3217/2016, si richiamano in questa sede).
Infatti, sono proprio i principi elaborati dalla giurisprudenza appena indicata che inducono il Collegio a ritenere che, nel vigore dell’art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016, la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d’appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta non consenta l’esclusione automatica di quest’ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell’offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, ed il bando non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei suddetti costi.
Infatti, posta la natura formale dell’omissione nei termini considerati dalla sentenza dell’A.P. nr. 19/2016, non essendo in contestazione la quantificazione effettiva dei costi che la concorrente ha indicato, né la sostenibilità del prezzo offerto, né la loro congruità, non può non venire in rilievo l’ampia formulazione dell’art. 80, comma 9, del d.lgs. 50/2016 che consente il soccorso istruttorio con riferimento a qualsiasi “elemento formale” della domanda.
Vero è che la previsione di cui all’art. 83, comma 9, del dlgs 50/2016 esclude la esperibilità del soccorso istruttorio nei casi di irregolarità afferente all’offerta economica: ma si tratta di irregolarità “essenziali” ovvero di quei medesimi elementi che introducono un elemento di incertezza sostanziale dell’offerta, ai quali si riferisce la motivazione della sentenza nr. 19/2016 dell’Adunanza Plenaria nella parte che si è dapprima riportata.
A diversamente ritenere - laddove cioè si concludesse circa la radicale non sanabilità della irregolarità formale dell’offerta pure in assenza di contestazioni circa la sua congruità effettiva - si determinerebbe, per il tramite della sanzione dell’esclusione, una conseguenza manifestamente sproporzionata rispetto alla ratio di tutela della previsione in esame (che si propone di assicurare, tramite la esternazione della percentuale dei costi di sicurezza interni, la vincolatività di essi per l’operatore economico ed al contempo la possibilità di valutarne la congruenza prima dell’aggiudicazione dell’appalto); si tratterebbe di una applicazione del principio funzionale solamente alla introduzione di meri formalismi nel procedimento di gara, del tutto inidonei ad assicurare la verifica della sussistenza di effettive ricadute concrete sullo svolgimento del confronto concorrenziale, sulla par condicio dei concorrenti, nonché sull’effettività e regolarità del giudizio circa la migliore offerta cui aggiudicare l’incanto.
Per queste ragioni, dunque, il primo e principale motivo di ricorso deve essere respinto.
II) Quanto al secondo motivo di gravame, consistente nella doglianza dell’omessa verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla concorrente aggiudicataria ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, la natura meramente formale della censura consente al Collegio la sua trattazione sintetica: è sufficiente osservare, infatti, che, non essendo in discussione la qualità ed il merito tecnico dell’offerta, né il conseguente giudizio di non anomalia, si tratta di un motivo di ricorso inammissibile".

LA CORTE DEI CONTI SULLE NUOVE NORME SULLE SOCIETA' PARTECIPATE (D.LGS 100/2017)

La Sezione di controllo della Valle d'Aosta della corte dei conti con un parere (n.7 del 14 luglio 2017) reso a seguito di richiesta della Regione autonoma sui tempi di applicabilità delle nuove norme sulle società partecipate si è così espressa:
"...l’amministrazione richiedente domanda come il mutato quadro organizzativo si interfacci con le previsioni codicistiche e, nello specifico, con quelle di cui al titolo V, del capo V, Sez. VI-bis del codice civile e con quali tempistiche.
In via preliminare, sebbene il TU crei una disciplina di settore generale e organica, atta a superare la pletora di precetti normativi susseguitesi nel tempo, va segnalato che il medesimo si innesta in un quadro legislativo tuttora vigente che regolamenta le cause di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni. Tale stringente quadro, al quale le amministrazioni devono già essersi conformate, ora completato dalla previsione delle ulteriori misure dirette a implementare le ipotesi di incompatibilità già legiferate, è utile ad indicare, anche per analogia, le tempistiche di applicazione dell’art. 11 del nuovo TU.
Nello specifico, espresso rinvio viene effettuato dal TU alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dall’art. 12, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che, come accennato, ha già introdotto una normativa organica sul tema, delineando la disciplina valida in relazione sia alle pubbliche amministrazioni sia ai soggetti privati di controllo pubblico.
In merito alle tempistiche di applicazione del predetto decreto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con avviso n. 46 del 27 giugno 2013, si è pronunciata nel senso che se le norme del decreto non incidono sulla validità dei preesistenti atti di conferimento degli incarichi, la legge sopravvenuta ben può disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta “contra legem” attraverso apposita procedura.
Ancora, “gli incarichi e le cariche presi in esame dalla nuova disciplina sul punto, infatti, comportano l’espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo (quali, ad esempio atti di gestione finanziaria, atti di amministrazione e gestione del personale, ecc.). Trattandosi di un “rapporto di durata”, dunque, il fatto che l’origine dell’incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione in contrasto con la norma, seppur sopravvenuta. Deve concludersi, pertanto, che la disciplina è di immediata applicazione. Ne deriva che non è in questione l’applicazione del principio della irretroattività della legge, quanto piuttosto l’eventuale differimento dell’efficacia delle norme sull’incompatibilità, che avrebbe richiesto una possibile ma necessariamente espressa previsione da parte del legislatore. Ma ciò non è avvenuto”.
L’art. 11 del TU fornisce indicazioni puntuali sulle forme di governance da instaurare e sui requisiti che i soggetti in posizione apicale devono possedere nelle società a controllo pubblico. La norma esprime in maniera altrettanto chiara ulteriori aspetti oltre a quelli già richiamati relativi a ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. Il comma 8 prevede, infatti, due casistiche ben distinte e non sovrapponibili, quali rispettivamente: il divieto per i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di quella titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza di assumere incarichi di amministratore di società a controllo pubblico; la possibilità, invece, per i dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, di rivestire l’incarico con l’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione o alla società di appartenenza.
Il comma 11 prevede altresì che, nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono un controllo di tipo indiretto, non è consentito nominare amministratori della società controllante, a meno che agli stessi non siano attribuite deleghe gestionali a carattere continuativo, ovvero la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche o di favorire l’espletamento dell’attività di direzione e di coordinamento.
A monte di tale contesto, il codice civile, all’art. 2382, definisce le cause di ineleggibilità preesistenti alla nomina o intervenute nel corso dello svolgimento della carica. Nel primo caso, la presenza di una causa di ineleggibilità all’atto della nomina rende la stessa nulla. Qualora, al contrario, la causa di ineleggibilità si verifichi in corso del mandato dell’amministratore, la stessa comporta l’automatica e immediata decadenza dall’incarico.
Accanto alla citata fonte civilistica, si è andato sviluppando nel tempo un corpus di disposizioni particolari previste da leggi speciali che hanno disciplinato le cause di incompatibilità, fra le quali appare opportuno richiamare il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB-Testo unico delle leggi in materia di intermediazione bancaria e creditizia), come modificato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223, e il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF-Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, le cui disposizioni appaiono analogicamente applicabili a quelle in esame. Tuttavia, le predette cause, diversamente da quelle di ineleggibilità, non rendono sempre invalida la deliberazione di nomina, in quanto, laddove la nomina sia in corso, al soggetto interessato è concessa la possibilità di opzione fra l’incarico precedente e quello sopravvenuto.
Nondimeno, con riferimento agli artt. 26 TUB (così come anche richiamato dall’art. 110 TUB) e 147-ter, comma 4, TUF, le predette cause non possono che comportare egualmente la decadenza immediata dall’incarico. Ciò, soprattutto in mancanza di ulteriori previsioni legislative che prevedono l’applicabilità dei disposti di legge alla scadenza naturale dei consigli di amministrazione, come invece espressamente contemplato in passato da altre norme (a titolo esemplificativo, cfr.: testo storico art. 6, comma 6, d.l. n. 78/2000; testo storico art. 4, comma 4, d.l. n. 95/2012; testo vigente art. 16, comma 2, d.l. n. 90/2014), quando il legislatore l’ha ritenuto opportuno secondo l’antico brocardo “ubi lex voluit, dixit”.
Peraltro, il disposto dell’art. 2383, comma 2, c.c., richiamato dall’amministrazione regionale a sostegno della soluzione dalla medesima prospettata, pone esclusivamente un limite massimo di durata dell’incarico degli amministratori -tre esercizi-, lasciando spazio a tutte le possibili ipotesi di decadenza e revoca previste dai predetti artt. 2382 e 2383 c.c. che possono intervenire in qualunque momento del triennio.
La tassatività della previsione contenuta nell’art. 11 TU impone quindi che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo"

UNA INTERESSANTE DIRETTIVA DEL MINISTERO SULL'USO DEGLI AUTOVELOX

Con l'arrivo dell'estate il Ministero dell'interno saggiamente affronta il problema della prevenzione degli infortuni e tratta anche del problema dei sistemi di rilevazione della velocità.
Si conferma che gli strumenti di controllo possono essere di vario tipo.
Molta attenzione viene invece posta ai dispositivi per l'accertamento della velocità media.
Ci sono molte novità nell'allegato della direttiva che vietano i controlli per eccesso di velocità bidirezionali senza adeguata segnaletica a doppia faccia. E sono fuori legge i segnali che avvertono della presenza di un controllore elettronico senza alcuna strumentazione nei paraggi.

Si tratta di una direttiva che interessa anche i Comuni in quanto anch'essi utilizzano spesso questi strumenti. Il problema semmai è quello che talora invece che per la prevenzione degli incidenti queste apparecchiature vengono acquistate per aumentare le entrate.
La direttiva la trovate qui:
MINISTERO DELL'INTERNO DIRETTIVA SICUREZZA STRADALE