Com'è noto la legge 109/1996, poi integrata dall’art. 48 del D.lgs 159/2011 e dalla legge 161/2017 prevedono il trasferimento dei beni confiscati alla malavita organizzata in via definitiva per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria ai Comuni ove l’immobile è sito.
Gli enti o le associazioni interessati ad avere l’assegnazione dei beni mobili o immobili devono in primo luogo accreditarsi presso l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e poi fare domanda tramite la prefettura.
I beni assegnati diventano parte del patrimonio indisponibile.
A suo tempo il legislatore volle inserire quest'ultima clausola per evitare che mettendo in vendita il bene questo potesse finire nuovamente nelle mani della malavita organizzata.
Ora con il Govrno il 24 settembre scorso ha adottato un decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"
Da una parte vien potenziata l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei bani sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo II), ma all'art. 38 è prevista una modifica alle norme vigenti prevedendo che ove entro un anno l'ente territoriale dove l'immobile è sito non abbia provveduto alla destinazione del bene l'Agenzia nazionale per i beni confiscati dispone la revoca del trasferimento e la destinazione alla vendita del bene stesso al miglior offerente con esclusione di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale di prevenzione e di confisca.
Da una parte la norma vuole rappresentare una sollecitazione a taluni enti locali disattente, ma la messa in vendita di questi beni rappresenta un rischio notevole.
Da una parte vien potenziata l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei bani sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Capo II), ma all'art. 38 è prevista una modifica alle norme vigenti prevedendo che ove entro un anno l'ente territoriale dove l'immobile è sito non abbia provveduto alla destinazione del bene l'Agenzia nazionale per i beni confiscati dispone la revoca del trasferimento e la destinazione alla vendita del bene stesso al miglior offerente con esclusione di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale di prevenzione e di confisca.
Da una parte la norma vuole rappresentare una sollecitazione a taluni enti locali disattente, ma la messa in vendita di questi beni rappresenta un rischio notevole.
Conosco personalmente quali difficoltà devono affrontare gli enti locali per provvedere a ristrutturare ad esempio gli immobili confiscati e le minacce che ricevono imprese ed operai; sapendo dell'esistenza di questo termine sarà facile creare problemi di ogni genere (come dare fuoco al bene) per far passare rapidamente un anno.
Dato che spesso avviene che proprio la malavita abbia ampia disponibilità di somme e che sia avvezza a partecipare alle aste, appare chiaro che fine faranno questi beni.
Dato che spesso avviene che proprio la malavita abbia ampia disponibilità di somme e che sia avvezza a partecipare alle aste, appare chiaro che fine faranno questi beni.
Sarà l'ennesima dimostrazione della capitolazione dello Stato di diritto alla malavita.
Viva preoccupazione è stata già manifestata da Don Ciotti, da Roberto Saviano ed altri.
Ci si augura che in sede di conversione in legge possa essere valutato più serenamente in contenuto di questa norma ed eliminata la possibilità di porre in vendita questi beni.
Viva preoccupazione è stata già manifestata da Don Ciotti, da Roberto Saviano ed altri.
Ci si augura che in sede di conversione in legge possa essere valutato più serenamente in contenuto di questa norma ed eliminata la possibilità di porre in vendita questi beni.
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