lunedì 24 settembre 2018

MA COSA C'E' NEL C.D. DISEGNO DI LEGGE CONCRETEZZA CHE TANTO SPAVENTA I DIPENDENTI PUBBLICI ?

PALAZZO VIDONI - SEDE DEL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Negli uffici pubblici si sente un gran parlare di questo disegno di legge predisposto dal ministro Bongiorno sulla concretezza.
Dalla relazione di acompagnamento si apprende che il disegno di legge, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, si compone di sei articoli di contenuto eterogeneo, accomunati dall’obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.
Il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della perfomance (in termini di produttività, così come di miglioramento dei rapporti con l’utenza) esige, in primo luogo, che ciascuna amministrazione non solo sia a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la propria attività, ma anche che dette disposizioni siano correttamente interpretate e applicate.
A tale fine viene prevista l’istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, del “Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa” (Nucleo della Concretezza), con il compito di procedere alla rilevazione, anche mediante l’effettuazione di appositi sopralluoghi, dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché all’individuazione delle eventuali azioni correttive.
In questa prospettiva, l’attività del Nucleo della Concretezza si differenzia da quella attribuita all’Ispettorato per la funzione pubblica dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Infatti, l’attività dell’Ispettorato, anche in considerazione della partecipazione del personale della Guardia di Finanza, si traduce nell’effettuazione di controlli sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull’efficacia dell’attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari e sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.
In altri termini, l’Ispettorato rileva l’esistenza di una violazione o di un’irregolarità, senza individuare il rimedio.
Il Nucleo della Concretezza fungerà, invece, da supporto alle pubbliche amministrazioni sia nella fase dell’individuazione della modalità attraverso cui le singole disposizioni devono essere attuate, sia nell’elaborazione e nella realizzazione delle eventuali misure correttive, laddove esso intervenga in una fase successiva.
La necessità di orientare sia le scelte di ciascuna amministrazione, sia le proposte del Nucleo della Concretezza viene soddisfatta attraverso:
a) l’approvazione, con cadenza annuale, di un “Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, recante l’elencazione delle azioni che consentono di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle dirette ad incrementare l’efficienza della P.A.;
b) la previsione che la mancata attuazione delle misure correttive proposte dal Nucleo della Concretezza costituisca causa di responsabilità dirigenziale e disciplinare;
c) la creazione di un elenco delle pubbliche amministrazioni risultate inadempienti alle indicazioni fornite dal Nucleo della Concretezza;
d) l’elaborazione di un rapporto annuale, recante la descrizione degli esiti dei sopralluoghi e delle visite con evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, inviato al Ministro della pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno e alla Corte dei conti.
L’efficienza della pubblica amministrazione ed il miglioramento dei servizi esigono, in secondo luogo, l’eliminazione o comunque la drastica riduzione delle false attestazioni di presenza in servizio.
È fuor di dubbio che qualunque soluzione diretta all’ottimizzazione della perfomance delle pubbliche amministrazioni non può prescindere dalla considerazione delle risorse umane assegnate e dalla loro effettiva presenza nel luogo di lavoro.
A ciò aggiungasi che l’assenteismo incrina il rapporto di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosamente svolgono le proprie mansioni.
Recentemente, sono emersi ulteriori episodi che hanno evidenziato la gravità e la diffusione del fenomeno, dimostrando l’insufficienza e l’inidoneità delle modalità tradizionali di rilevazione delle presenze (c.d. fogli firme o badge).
Con il presente disegno di legge, sulla base dei positivi risultati ottenuti in via sperimentale da alcune amministrazioni, viene prevista l’applicazione generalizzata dei sistemi di rilevazione delle presenze in servizio basati sulla registrazione dei dati biometrici e sull’installazione di apparati di videosorveglianza.
Inoltre, nell’ottica dell’incremento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni e della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, viene previsto:
a) l’adeguamento, anche in considerazione dei processi di stabilizzazione medio tempore attuati, della dotazione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale pubblico contrattualizzato;
b) la possibilità per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;
c) l’obbligo per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all’elaborazione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, di controllo di gestione e attività ispettiva;
d) la possibilità per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere, nel triennio 2019 – 2021, all’effettuazione di assunzioni, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo procedure semplificate.
Mediante il presente disegno di legge si provvede, altresì, al superamento del problema dei buoni pasto erogati dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti e non più utilizzabili, in ragione delle risoluzioni della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e della Convenzione BPE 1, stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e delle conseguenziali iniziative poste in essere dalle singole amministrazioni aderenti.
Infatti, è fuor di dubbio che i buoni pasto rappresentino una componente rilevante della retribuzione del personale dipendente e che la loro mancata accettazione da parte dei commercianti abbia determinato un aggravio degli oneri derivanti dalla necessità di soddisfare i bisogni elementari della vita.

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