sabato 29 settembre 2018

L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DI UN SERVIZIO HA NATURA ORDINARIA E NON ECCEZIONALE. PERTANTO NON E' CONTESTABILE DAL PRIVATO SE NON IN CASI PARTICOLARI

Il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 269/2018 ha ritenuto quanto segue:
- che il modello di autoproduzione scelto dal Comune resistente si qualifica come modalità legittima di esercizio di un servizio pubblico locale di rilevanza economica (sentenza sez. II di questo T.A.R. – 18/1/2018 n. 39 che richiama Consiglio di Stato, sez. V – 15/3/2016 n. 1034); 
- che questo Tribunale (cfr. sez. II – 17/5/2016 n. 690 che ha evocato T.A.R. Liguria, sez. II – 8/2/2016 n. 120) ha statuito che il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica; 
- che la pronuncia appena citata ha richiamato il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, il quale stabilisce sul punto che “È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”; 
- che anche il Consiglio di Stato (sez. V – 18/7/2017 n. 3554) ha confermato che l’affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta; 
- che, una causa affrontata da questa Sezione (cfr. sentenza 9/5/2016 n. 639 confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V – 12/6/2017 n. 2796) si è osservato come la relazione sia esaustiva qualora dimostri l’efficienza e la convenienza economica dell’affidamento, sottolineando che un’esposizione che illustri la scelta politica di spingere verso la raccolta differenziata e raffronti i costi del servizio con quelli di alcuni Comuni ritenuti equivalenti non riveli illogicità  le quali secondo la giurisprudenza – in generale ad esempio C.d.S. sez. V 11 dicembre 2015 n°5655 e sez. III 23 novembre 2015 n°5306 - devono essere “abnormi” ovvero “macroscopiche”
Pertanto il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, e la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.

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