lunedì 3 settembre 2018

LE DISTANZE TRA PARETI FINESTRATE DI EDIFICI ANTISTANTI

Ancora una sentenza sul tema delle distanze tra edifici ci viene dal TAR Toscana Sez. I n. 1089 del 25 luglio 2018
La prescrizione dettata dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non è volta a tutelare il diritto alla riservatezza o alla conservazione della prospettiva da parte dei proprietari frontisti, ma l’interesse alla salubrità dei fabbricati, evitando la formazione di intercapedini pericolose dal punto di vista igienico-sanitario
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la prescrizione dettata dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non è volta a tutelare il diritto alla riservatezza o alla conservazione della prospettiva da parte dei proprietari frontisti, ma l’interesse alla salubrità dei fabbricati, evitando la formazione di intercapedini pericolose dal punto di vista igienico-sanitario (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 844; id., 9 ottobre 2012, n. 5253).
Tanto premesso, le planimetrie e il materiale grafico e fotografico prodotto da entrambe parti mostrano, innanzitutto, come la passerella in progetto verrà interamente a trovarsi a una quota superiore a quella del colmo del tetto dell’abitazione di proprietà dei ricorrenti, dovendosi pertanto escludere che le due costruzioni siano tra loro frontistanti nel senso disciplinato dall’art. 9 d.m. n. 1444/1968 cit. (il colmo del tetto dell’abitazione si trova a un’altezza di poco più di sette metri, mentre la passerella, nella sua parte più bassa, raggiunge i dodici metri da terra). Manca dunque, in fatto, il presupposto applicativo della disposizione asseritamente violata, atteso che, anche immaginando di proiettare in avanti la parete della casa dei ricorrenti, questa non incontrerebbe mai, e in nessuna sua parte, la passerella (e viceversa).
La lamentata compressione di fondamentali prerogative dominicali potrebbe del resto trovare tutela, sussistendone le condizioni, nell’indennità stabilita dall’art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 (e, prima, dall’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359), a favore del proprietario che, dall’esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, subisca l’imposizione di una servitù o una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del suo diritto. L’indennità postula che il proprietario abbia dunque conservato la titolarità dell’immobile subendo un’espropriazione “larvata” o indiretta, la quale beninteso non comporta l’illegittimità dell’opera.

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