venerdì 14 settembre 2018

ANNULLATA LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CORRIDOIO INTERMODALE ROMA-LATINA E COLLEGAMENTO CISTERNA VALMONTONE

Dopo una lunga battaglia giudiziaria concernente la procedura della gara indetta da Autostrade del Lazio per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del “Corridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone”è arrivata la sentenza con la quale vengono annullati tutti gli atti impugnati.
Così si riparte da zero. Forse ora la Regione potrebbe ripensare la questione prendendo in considerazione le argomentazioni degli ambientalisti. 
In particolare il collegio ha ritenuto che "la lettera di invito non ha adeguatamente considerato, nella parte censurata dalla Salini Impregilo, le possibilità offerte ai concorrenti, sino al punto da consentire di premiare sul piano del punteggio per l’utilizzo del contributo pubblico offerte tali da mettere a repentaglio la restituzione dello stesso all’amministrazione concedente, quand’anche formalmente prevista nel piano economico-finanziario.
Sotto il profilo ora evidenziato il richiamo alla circostanza che analoga forma di remunerazione è stata prevista per analoghe procedure di affidamento – come documentato dalle medesime parte resistenti - non giova alle posizioni di queste ultime.
In primo luogo perché non è dimostrato, ed anzi è fermamente contestato dalla Salini Impregilo, che gli aggiudicatari in queste procedure di gara abbiano assunto obblighi restitutori analoghi a quelli del Consorzio Sis nei confronti di Autostrade del Lazio, sotto il profilo della scadenza e della graduazione rispetto alle altre fonti di finanziamento.
In secondo luogo perché non è del pari dimostrato che la previsione di questo tasso sia il frutto di una consapevole valutazione dell’autorità concedente in ordine alle possibilità di utilizzo del contributo pubblico offerte ai concorrenti e sotto il profilo della coerenza tra tali possibilità e la formula di attribuzione del punteggio relativo al medesimo contributo. Al contrario, nel riprodurre schemi negoziali consolidati la previsione di lex specialis contestata dalla Salini Impregilo appare assumere carattere tralatizio.
Le preoccupazioni espresse dalla stessa Autostrade del Lazio nella richiesta di parere all’ANAC e quindi nella richiesta di riesame delle offerte indirizzata alla commissione giudicatrice confermano i rilievi ora svolti e consentono di neutralizzare l’argomento, ancora una volta sollevato dal consulente tecnico dell’aggiudicatario, secondo cui tassi di interesse inferiori a quelli di mercato nel settore delle concessioni autostradali sono giustificati da valutazioni di interesse pubblico connesse alle opportunità di potenziamento infrastrutturale.
In base alle considerazioni testé svolte l’approccio metodologico del verificatore di comparare il tasso offerto dal Consorzio Sis a titolo di remunerazione per l’utilizzo del contributo pubblico messo a disposizione da Autostrade del Lazio con i tassi di mercato ha una coerenza insita nel fatto che, in concreto, nell’offerta del primo tale contribuzione assume la funzione di un finanziamento con le caratteristiche di rischiosità finora poste in rilievo, al punto da potere essere equiparato ad uno strumento di capitale (equity), e tale da rendere manifestamente incongruo il tasso del 5% previsto nella lettera di invito.
In ragione di tutto quanto finora rilevato le censure della Salini Impregilo concernenti la formula matematica prevista dalla lettera di invito per la valutazione delle offerte relativamente all’utilizzo del contributo pubblico (pag. 40 – 43 dell’appello principale), e di contraddittorietà in atti nell’operato dell’amministrazione, nella parte in cui pur a fronte di notevoli perplessità emerse in ordine alla convenienza dell’offerta del Consorzio Sis Autostrade del Lazio ha nondimeno aggiudicato a questa la gara (pag. 43 - 52).
Dal relativo accoglimento deriva l’annullamento in parte qua della lettera di invito e l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo.
Poiché tuttavia la Salini Impregilo ha ribadito anche dopo la verificazione di vantare in via principale l’interesse ad ottenere l’aggiudicazione della concessione, attraverso l’esclusione dalla gara del controinteressato, occorre esaminare le ulteriori censure contenute nell’appello principale, e dunque proseguire nell’ordine in cui in questo atto le medesime sono esposte.
L’originaria ricorrente reitera innanzitutto le censure concernenti l’offerta tecnica, sulla base della stessa impostazione di quelle già esaminate in precedenza relative alla barriera di esazione e al viadotto sul Tevere.
Questa impostazione è riproposta dapprima per quanto concerne lo svincolo di Pomezia, per la cui collocazione – deduce la Salini Impregilo – il Consorzio Sis non avrebbe rispettato le prescrizioni formulate dal CIPE in sede di approvazione del progetto a base di gara (pag. 54 – 55). Quindi, la medesima appellante principale enuclea un ulteriore variante non consentita nell’offerta di controparte, consistente nella modifica del tracciato dell’autostrada in corrispondenza di un cavalcavia sito in zona Casalazzara nel Comune di Aprilia, tale da comportare la necessità di espropriare terreni ulteriori rispetto al piano particellare facente parte del progetto definitivo a base di gara.
Per il rigetto di tali censure è dunque sufficiente richiamare quanto osservato a proposito di quelle precedenti, con la precisazione, relativa alla seconda, che per quanto riguarda le ulteriori aree interessate dai lavori è sufficiente un’occupazione temporanea ai sensi dell’49 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come statuito dal Tribunale amministrativo. Le contrarie deduzioni svolte sul punto dall’appellante principale si infrangono sul chiaro tenore letterale della disposizione ora richiamata, a mente della quale l’autorità espropriante «può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti». Non è in discussione pertanto la possibilità di fare ricorso a tale previsione di legge nella fase esecutiva dell’opera.
Un’ulteriore censura nei confronti dell’offerta tecnica del Consorzio Sis concerne l’utilizzo delle rocce da scavo (pag. 57 - 61). L’originaria ricorrente sostiene che l’aggiudicatario non avrebbe potuto predisporre il relativo piano sulla base del regolamento in materia, contenuto nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161, perché entrato in vigore in epoca successiva alla valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto a base di gara e tale da comportare modifiche sostanziali a quest’ultimo. Al riguardo, la Salini Impregilo si duole che nel ritenere questa deduzione «sostanzialmente assertiva» il giudice di primo grado non abbia considerato la rilevanti conseguenze derivanti dal piano di utilizzo delle rocce da scavo del Consorzio Sis, in particolare per quanto riguarda i siti di deposito delle terre e le incertezze legate alle procedure autorizzative presso i competenti enti pubblici richieste.
Il motivo è infondato.
Deve infatti essere confermato l’avviso del Tribunale secondo cui lungi dal violare i limiti posti dalla lettera di invito ai concorrenti nell’offerta di migliorie tecniche, la pianificazione dell’utilizzo delle rocce da scavo secondo la normativa sopravvenuta rispetto a quella in cui è stato approvato il progetto posto a base di gara è addirittura conforme alla medesima lettera di invito. Ciò in virtù del rinvio, da considerarsi mobile, alla «normativa vigente di riferimento», previsto al § D per quanto riguarda le offerte tecniche.
Deve ancora soggiungersi che per la risoluzione di tutte le problematiche sollevate dalla Salini Impregilo a tale riguardo è deputata la fase di progettazione esecutiva, successiva alla procedura di affidamento in contestazione nel presente giudizio. Pertanto, nessuna causa di esclusione nelle offerte presentate in sede di gara è al riguardo configurabile.
Le ulteriori censure contenute nell’appello principale concernono o fasi di gara successive a quelle della presentazione dell’offerta (in particolare: prestazione dell’impegno qualificato a finanziare l’opera da parte dei soggetti finanziatori; congruità degli oneri per la sicurezza aziendale e dell’offerta in generale; verifiche antimafia) o ne comporterebbero la rinnovazione parziale, senza alcun accertamento del diritto all’aggiudicazione (composizione della commissione di gara e verbalizzazione delle relative operazioni). Pertanto, non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Nel primo caso vanno applicati i principi espressi dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5, sull’ordine di esame di motivi non graduati dalla parte, da condurre secondo il criterio della più grave illegittimità, cui vanne aggiunte, sempre con riguardo a tale problematica, le precisazioni sulla suddivisione delle procedure di affidamento di contratti pubblici in fasi poste in sequenza logica e cronologica fornite dalla stessa Adunanza plenaria nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 9. A tali principi si fa rinvio, ai sensi degli artt. 120, comma 10, 74 e 88, comma 2, lett. d), del codice del processo amministrativo.
Nel secondo caso vi è invece il difetto di interesse della Salini Impregilo.
L’accoglimento, sia pure nei termini sopra precisati, dei motivi di impugnazione proposti da quest’ultima comporta la necessità di esaminare anche l’appello incidentale del Consorzio Sis.
Con un primo motivo l’aggiudicatario deduce che le dichiarazioni rese dalle s.p.a. Impregilo (poi fusasi con la Salini), Astaldi, Pizzarotti e Ghella nella fase di prequalifica sul possesso dei requisiti di qualificazione non risulterebbero veritiere, con riguardo ad alcune attestazioni SOA richieste dal bando di gara (secondo il dettaglio fornito a pag. 6 dell’appello incidentale).
Il motivo è inammissibile per genericità.
Come infatti controdeduce la Salini Impregilo, la pretesa falsità dichiarativa viene argomentata sulla base dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’esecuzione integrale della concessione da parte di un singolo operatore economico (punto III.2.3), mentre quelle contestate dal Consorzio Sis si riferiscono alla quota dei servizi di progettazione e dei lavori di rispettiva competenza nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, rispetto alla cui qualificazione nel suo complesso non vi è alcuna contestazione.
Con un ulteriore motivo il Consorzio Sis enuclea un’ulteriore causa di esclusione del raggruppamento temporaneo avversario, ricavata dalla pretesa ambigua dichiarazione resa in sede di prequalifica dalle società Impregilo, Pizzarotti ed Itinera di non essere state vittima dei reati previsti dalla lett. m-ter dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006. L’appellante incidentale sottolinea che dal modulo di domanda a tal fine presentato risulta la dichiarazione «essere state vittime dei citati reati, ma anche l’esatto contrario», e cioè di non avere omesso la denuncia essendo stati vittime dei medesimi reati, dacché si configurerebbe una dichiarazione omessa.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le dichiarazioni in questione sono state rese lasciando inalterata la dicitura contenuta nel modello di domanda predisposto da Autostrade del Lazio, recante le due ipotesi sopra menzionate, dalle quali è ricavabile una dichiarazione comunque positiva sul requisito in questione. Eventuali dubbi che in ipotesi la stazione appaltante avrebbe potuto nutrire (circostanza peraltro non verificatasi) avrebbero peraltro legittimamente attivato il potere di soccorso istruttorio da parte della stessa. Non è dunque corretto fare discendere da ciò la conseguenza dell’esclusione dalla gara della Salini Impregilo.
Con un ulteriore motivo il Consorzio Sis sostiene che la Salini avrebbe reso una falsa dichiarazione sul requisito di capitale sociale e/o patrimonio netto richiesto dal bando di gara, nella misura del doppio richiesta in sostituzione dei requisiti di capacità tecnica previsti, e cioè nella misura pari ad € 274.000.000,00 «avendo dichiarato essa stessa un patrimonio netto di € 230.864.172,00».
Il motivo è inammissibile per genericità per le ragioni già evidenziate a proposito delle attestazioni SOA, e cioè perché riferite al singolo componente del raggruppamento temporaneo di imprese anziché a quest’ultimo nel suo complesso.
Con un ulteriore motivo viene censurata la mancata dichiarazione sul possesso dei requisiti di affidabilità morale ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 da parte del sig. Simon Pietro Salini, componente del comitato esecutivo dell’omonima s.p.a., e in quanto tale titolare di rilevanti poteri gestori, in virtù di apposite deleghe ex art. 2381 del codice civile.
Il motivo deve essere respinto, poiché l’obbligo dichiarativo previsto dalla disposizione del previgente codice dei contratti pubblici ora richiamata si configura quando al potere di amministrazione della società si accompagna quello di rappresentanza della stessa. In ordine a quest’ultimo profilo l’aggiudicatario non deduce alcunché.
Il Consorzio Sis sostiene inoltre che in analoghe omissioni dichiarative sarebbero incorsi numerosi procuratori speciali della mandante Astaldi (di cui è fornito un elenco nominativo nell’appello incidentale).
Sennonché l’obbligo dichiarativo ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 nei confronti del procuratore speciale presuppone che questi sia al contempo qualificabile come amministratore di fatto, per la rilevanza dei poteri gestori ad esso attribuiti (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23). Ebbene, anche in ordine a questo decisivo profilo nulla viene dedotto nell’appello incidentale, per cui anche questo motivo è inammissibile per genericità.
Con un ulteriore motivo il Consorzio Sis deduce che anche la mandante Ghella avrebbe dichiarato di possedere i requisiti di capacità tecnica o, in alternativa, di capitale sociale e/o patrimonio netto richiesti dal bando di gara pur non avendoli.
Nella censura ora in esame non si specifica tuttavia se l’asserita carenza, e la conseguente falsità della dichiarazione, riguardi la quota di contratto assunta dalla mandante in questione, per cui anch’essa risulta inammissibile per genericità.
Secondo il Consorzio Sis sarebbero poi carenti le dichiarazioni ex art. 38 dell’allora vigente codice dei contratti pubblici dei rappresentanti della mandante Ghella, perché circoscritte ai soli reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionali e non già estese a tutti i reati, come invece richiesto dal bando di gara.
La censura è meramente formalistica e va pertanto respinta. Con essa l’appellante incidentale si limita infatti a prospettare un’incompletezza dichiarativa senza nemmeno ipotizzare se a ciò corrisponda la mancanza del requisito in questione sul piano sostanziale.
Rispetto a tale motivo di impugnazione incidentale va poi tenuto conto della specifica contestazione formulata al riguardo dalla Salini Impregilo. Quest’ultima assume infatti di avere dimostrato in questo giudizio, con la produzione dei certificati del casellario giudiziale relative ai rappresentanti della Ghella. Ebbene, su tale deduzione difensiva non vi è alcuna presa di posizione da parte dell’appellante incidentale, per cui la censura rimane ad un livello di genericità tale da renderla inammissibile.
Il Consorzio Sis formula poi contestazioni analoghe a quelle finora esaminate nei confronti delle imprese Cooperativa Muratori & Cementisti CMC e Grandi Lavori Fincosit s.p.a., tuttavia presentatesi solo nella fase di prequalifica e non in quella successiva di gara. L’individuazione di eventuali cause di esclusione nei confronti di queste ultime è dunque irrilevante nel presente giudizio. In esso si controverte infatti sulla legittima partecipazione alla gara del raggruppamento temporaneo formato dalle imprese Salini Impregilo, quale mandataria, e dalle mandanti Astaldi, Pizzarotti e Ghella, né viene prospettato che vi sia stata nel caso di specie una modifica nella composizione del raggruppamento temporaneo pre-qualificatosi finalizzata ad eludere la verifica dei requisiti di partecipazione alla gara di competenza dell’amministrazione.
Con riguardo al cambiamento intervenuto tra la fase di prequalifica e quella di gara nel raggruppamento in questione, con la rinuncia a quattro mandanti, il Consorzio Sis formula un ulteriore ragione di illegittimità della partecipazione del medesimo soggetto, consistente nella violazione del punto III.2.1. del bando di gara, il quale si limita a consentire solo sostituzioni di partecipanti nella prima fase.
Il motivo è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa nelle procedure ristrette la fase di pre-qualificazione ha lo scopo di fare acquisire all’amministrazione la conoscenza del mercato nel settore di riferimento, per definire i requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla successiva gara, senza alcuna conseguenza sulla svolgimento di quest’ultima. Da ciò viene ricavata la conseguenza secondo cui la validità della costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese va valutata esclusivamente al momento della presentazione dell’offerta (tra le altre Cons. Stato, IV, 13 marzo 2013, n. 1243).
Ciò precisato, come deduce sul punto la Salini Impregilo la previsione del bando di gara richiamata dal Consorzio Sis a sostegno del motivo di impugnazione in esame, dalla quale non è in ogni caso ricavabile alcuna preclusione a modifiche “in diminuzione” dei raggruppamenti temporanei di imprese, va comunque interpretata in conformità con l’indirizzo ora richiamato. Deve pertanto escludersi che con il venir meno nella fase di gara vera e propria di alcuni operatori economici presentatisi nella prodromica fase di pre-qualifica si sia avverata alcuna causa di esclusione.
Peraltro, il Consorzio Sis enuclea al medesimo riguardo un ulteriore motivo di illegittimità della partecipazione alla gara del raggruppamento temporaneo avversario, relativo alla dichiarazione relativa alla modifiche soggettive intervenute tra la fase di prequalifica e quella di gara, che tuttavia si fonda sulla errata premessa secondo cui per quest’ultima erano consentite solo sostituzioni e non rinunce, per cui al fine del rigetto della stessa è sufficiente richiamare quanto poc’anzi osservato.
Secondo il Consorzio appellante incidentale la modifica in contestazione avrebbe anche comportato una violazione del principio di segretezza delle offerte, in particolare a causa del fatto che il raggruppamento temporaneo di cui la Salini Impregilo è capogruppo deriva dalla riunione di imprese originariamente qualificatesi in separati raggruppamenti.
Sennonché per il rigetto della censura va anche in questo caso ribadito che le modifiche intervenute tra la fase di prequalifica e quella di gara non rendono di per sé illegittima la partecipazione alla gara.
Con un ulteriore censura, il Consorzio Sis sostiene che sarebbe affetta da invalidità la cauzione provvisoria rilasciata dal raggruppamento temporaneo di cui la Salini Impregilo è mandataria, poiché sottoscritta solo da quest’ultima in assenza di un mandato a stipulare i contratti di garanzia anche in nome e per conto anche di tutti gli altri partecipanti al raggruppamento.
Il motivo va respinto sulla base del rilievo che ai fini della garanzia è determinante che il soggetto garante assuma nei confronti della stazione appaltante il relativo impegno per conto delle imprese raggruppate (cfr., in termini: Cons. Stato, Ad. plen., 4 ottobre 2005, n. 8, richiamata dalla Salini Impregilo). Con la pronuncia ora richiamata l’Adunanza plenaria ha invece precisato che in caso di cauzione provvisoria prestata da un raggruppamento temporaneo di imprese è necessario che la garanzia sia assunta nei confronti di tutte queste ultime. In ordine a questo decisivo punto non vi è tuttavia contestazione alcuna da parte dell’appellante incidentale.
Con un ulteriore motivo il Consorzio Sis sostiene che nella documentazione amministrativa del raggruppamento temporaneo avversario non sarebbe stato inserito, come invece richiesto dalla lettera di invito, il DURC relativo ad ogni componente di quest’ultimo.
L’esistenza di questa pretesa causa di esclusione è tuttavia confutata sulla base di quanto affermato dalla stessa Autostrade del Lazio nel presente giudizio, e cioè che nell’ambito della documentazione esibita dal Consorzio Sis in sede di accesso agli atti di gara «per un mero errore materiale» (pag. 75 della memoria conclusionale in data 6 marzo 2017).
Il Consorzio Sis sostiene che il raggruppamento temporaneo con capogruppo la Salini Impregilo avrebbe dovuto essere escluso perché l’offerta tecnica è stata sottoscritta oltre che dal titolare di potere rappresentativo di quest’ultima anche da progettisti, che tuttavia non hanno reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di affidabilità morale ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.
Il motivo deve essere respinto sulla base del rilievo che la lettera di invito non imponeva tali dichiarazioni.
La censura deve essere respinta anche nella parte in cui con essa è impugnata la lettera di invito in parte qua, dal momento che nel caso di specie i progettisti non sono parti del contratto di concessione da aggiudicare all’esito della procedura di gara in contestazione nel presente giudizio, per cui non si configura alcun interesse di Autostrade del Lazio a verificare il possesso dei requisiti ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 nei confronti di tale categoria di soggetti.
Secondo Il Consorzio Sis la Salini Impregilo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche per contraddizioni nella stima degli oneri relativi agli espropri. In particolare la stima formulata nell’apposito elaborato sarebbe difforme da quanto esposto nel quadro economico dell’offerta.
La censura va respinta.
Come infatti evidenziato da Autostrade del Lazio (memoria conclusionale in data 6 marzo 2017, pag. 80) la modifica contestata dall’appellante incidentale riguarda la stima degli oneri economici connessi agli espropri, che i concorrenti erano liberi di formulare autonomamente rispetto a quanto posto a base di gara, senza modificare l’elaborato progettuale relativo ai piani di esproprio.
Con un ulteriore motivo il Consorzio Sis sostiene che la Salini Impregilo avrebbe violato la lettera di invito laddove questa imponeva ai concorrenti di impegnarsi a «realizzare prioritariamente opere relative alla tratta Tor de’Cenci - Latina A12» [§ C., a.12)], mentre nel proprio cronoprogramma l’appellante principale avrebbe previsto la realizzazione prioritaria della tratta Tor de’Cenci - Latina.
Il motivo è infondato.
L’anticipazione contestata riguarda in realtà, per deduzione dello stesso Consorzio Sis, le attività propedeutiche concernenti la seconda tratta (doc. sub n. 42), ed in particolare le attività di: acquisizione delle aree, cantierizzazione, verifiche archeologiche e rimozione interferenze. Si tratta dunque di operazioni preliminari rispetto alla realizzazione dell’intervento e rispetto alle quali non vi era alcun vincolo nella lettera di invito.
Il Consorzio Sis ripropone poi un motivo riguardante i requisiti di affidabilità morale, nel caso di specie riferito al «dirigente con responsabilità strategiche» della mandante Astaldi ing. Nicola Oliva, che tuttavia non avrebbe reso la dichiarazione ai sensi del più volte citato art. 38 d.lgs 163 del 2006.
La censura è infondata in fatto, perché come documentato dalla Salini Impregilo l’esponente societario in questione è cessato dalla carica dal 23 aprile 2010 (doc. n. 90), oltre un anno prima di pubblicazione del bando (pubblicato il 19 dicembre 2011 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana). Sul punto va poi rilevato che ai sensi del § III.2.1 lett. d) del bando l’obbligo era limitato a questo periodo temporale, in conformità all’allora vigente comma 1, lett. c), dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.
Con un ulteriore motivo il Consorzio Sis sostiene che la Salini Impregilo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere previsto nel proprio piano economico-finanziario un erogazione del contributo pubblico previsto, sia per il primo stralcio dell’opera, dell’importo di € 468,1 mln, - in cui sono incluse l’autostrada Roma-Latina, la viabilità di adduzione alla barriera di Latina (Borgo Piave), la viabilità di adduzione al casello di Aprilia Nord e al casello di Aprilia Sud -, sia per quanto riguarda l’intera opera, in misura superiore a quanto previsto, in violazione delle inderogabili previsioni sul punto contenute nella lettera di invito (§§ A.1 e E). Secondo l’appellante vi sarebbero in particolare dei disallineamenti nei tempi di erogazione previsti dal raggruppamento temporaneo avversario e quelli del piano economico-finanziario a base di gara e si sarebbe così violata la funzione del contributo pubblico, consistente nell’abbattere l’investimento a carico del privato.
Sul punto la Salini Impregilo ha controdedotto evidenziando che i pretesi scostamenti derivano dalla ricostruzione del conto economico dell’investimento secondo il criterio di competenza, mentre la rappresentazione dei flussi economici secondo il criterio di cassa conduce alla prova che l’appellante principale ha rispettato le prescrizioni contenute nella lettera di invito relative all’impiego del contributo pubblico. Questa deduzione difensiva, in assenza di ulteriori repliche da parte del Consorzio Sis, è sufficiente al rigetto di una censura rimasta a livello meramente assertivo.
In conclusione, l’appello principale deve essere accolto nei termini sopra esplicitati, mentre l’appello incidentale va respinto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado il ricorso e i motivi aggiunti della Salini Impregilo va accolto nei termini parimenti precisati.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, per l’estrema complessità delle questioni controverse.
Il pagamento del compenso del verificatore ai sensi dell’art. 66, comma 4, cod. proc. amm., liquidato in dispositivo, segue invece la soccombenza".

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