TAR CAMPANIA - NAPOLI |
I giudici amministrativi ritornano sul tema degli affidamenti sotto soglia e in particolare sulla questione della rotazione.
Nel caso specifico il TAR CAMPANIA SENTENZA 4883/2018 ha ritenuto che nel caso di affidamento previa procedura aperta sia ammessa la partecipazione del precedente aggiudicatario e, conseguentemente anche l'affidamento del servizio o della fornitura.
"L’art. 36 (Contratti sotto soglia) del d.lgs. n. 50/2016, al comma 1, così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa (la determina di indizione della gara è la n. 123 del 19 settembre 2017 e la predetta modifica legislativa è in vigore a decorrere dal 20 maggio 2017), prevede: “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.”.
A riguardo il Collegio, ritiene che, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, il principio di rotazione di cui alla sopra richiamata disposizione normativa non si applichi a tutti gli appalti sotto soglia.
Ed invero, come da ultimo condivisibilmente ritenuto anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al punto 3.6 della Delibera n. 206 del 1° marzo 2018 (Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»), “3.6 ….La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione….”.
Considerato che nella fattispecie oggetto di gravame, come prospettato dal controinteressato Consorzio Nestore, trattasi di procedura aperta, ex art.60 del d.lgs. n. 50/2016, tramite sistema MEPA, come espressamente disposto nel bando, e non, invece, di aggiudicazione mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata, la censura relativa alla violazione del principio di rotazione deve ritenersi infondata".
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