mercoledì 5 settembre 2018

STRADE PRIVATE AD USO PUBBLICO

Ogni estate vengo informato da questo o quel vicino che si è riunito un gruppo di proprietari di villette realizzate alcuni anni addietro lungo una strada privata e che, ancora una volta, sarebbe stato deciso di asfaltarla coinvolgendo il Comune.
Vorrei ricordare che affinché una strada privata possa dirsi assoggettata ad un uso pubblico/servitù pubblica è necessario che sussistano le seguenti condizioni: 
a) l'uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un'utilizzazione uti singuli, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso a un determinato immobile di proprietà privata; 
b) l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l'esercizio della servitù; 
c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico.  
Sembrerebbe che qualcuno abbia anche parlato con un funzionario del Comune il quale avrebbe fornito una interpretazione evolutiva della materia.
Temo fortemente che come tutti gli anni, finita l'estate e ritornate in città le persone che hanno acquistato delle seconde case in quella strada il tutto finisca, ancora una volta in una bolla di sapone.
Naturalmente l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.
Occorre ricordare che in base alla più recente giurisprudenza se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione. 
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, nell’ordinanza 3 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3216.
Al  la Suprema Corte, ha rilevato, come più volte già espresso (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 23562 dell'11 novembre 2011, Rv. 620514) in precedenza, che il Comune deve provvedere alla manutenzione delle strade, nonché delle aree limitrofe alle stesse, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza. Infatti, se il Comune consente alla collettività di utilizzare un'area di proprietà privata, per il pubblico transito, si assume anche l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non venga trascurata. 
Ciò costituisce un preciso dovere della P.A., integrando gli estremi della colpa, determinandone, altresì, la responsabilità per gli eventuali danni causati all'utente dell'area, non essendo rilevante la circostanza che la manutenzione spetti al proprietario dell'area medesima (Sez. 3, Sentenza n. 7 del 04/0112010, Rv. 610958).
Nel caso in oggetto, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda, sul presupposto che l’area in cui si era verificato l’evento, non era comunale, ma di proprietà privata, non tenendo conto dell'obbligo di manutenzione a carico degli enti proprietari di strade.
Al contrario la Cassazione ha accolto il ricorso  statuendo che il giudice di rinvio, nel riesaminare la domanda, dovrà attenersi al seguente principio di diritto:"E' in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione".

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