Una interessante sentenza della Corte dei Conti Sezione III giurisdizionale di appello (n. 491 del 10 ottobre scorso) interviene sul trattamento pensionistico e in particolare dei contributi aggiuntivi di alcuni rappresentanti sindacali.
Speriamo che ora si occupino anche delle doppie e triple pensioni.
Nelle premesse della sentenza leggiamo.:
Come è noto, l’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha stabilito che: “Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma: A) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente all’1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; B) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall’1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto”.
L’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha, altresì, esteso ai dipendenti pubblici la disciplina dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, sulla “determinazione della base contributiva e pensionabile”, per cui va ora considerato come retribuzione pensionabile, fatte salve le eccezioni espressamente previste, "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".
Peraltro, l’articolo 2 della richiamata legge n. 335 del 1995 ha anche precisato che l’innovazione ha “effetto dal 1 gennaio 1996” (comma 9) e che “la retribuzione” definita secondo le nuove disposizioni “concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” (comma 11).
In concreto, nella determinazione della pensione per il personale destinatario del succitato complesso normativo, sono computabili in quota A, dopo l’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: gli assegni già espressamente dichiarati pensionabili dallo stesso d.P.R. n. 1092 del 1973; gli assegni già dichiarati pensionabili da altre disposizioni precedenti la legge n. 335/1995; gli assegni dichiarati pensionabili in quota A da disposizioni di legge successive alla legge n. 335 del 1995. Gli emolumenti divenuti pensionabili solo con la legge n. 335 del 1995 vanno invece considerati unicamente nella quota B della pensione.
Tutto ciò premesso, va, in particolare, ribadito che il nuovo concetto generale di quiescibilità, introdotto dalla L. n.335/1995, configura un sistema innovativo, che, superando il criterio tradizionale di ‘tassatività’ di taluni elementi retributivi – che, unici, rimangono a connotare la c.d. ‘quota A’ di pensione, in base al combinato disposto dei menzionati artt.13 D. lgs. n.503/1992 e 43 DPR n.1092/1973 – consente la computabilità, a fini pensionistici, di altri emolumenti economici, che possono essere ricompresi esclusivamente nella ‘quota B’ di pensione.
La suesposta normazione di ordine generale va opportunamente trasfusa alla fattispecie che ne occupa con le modalità che seguono.
L’art. 3, comma 5 del d. lgs 564/96 stabilisce che “può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà' può' essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata”
Il successivo comma 6, a sua volta, stabilisce che “La facoltà di cui al comma 5 può' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità' ivi previste per gli emolumenti e le indennità' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro”.
Nella fattispecie presa in esame i caratteri di “fissità e continuità” degli emolumenti risultano palesemente mancanti pertanto la Corte ritenendo che l’interpretazione caldeggiata dall’appellante “legittimerebbe il riconoscimento di una posizione di ingiustificabile privilegio non solo rispetto alla generalità dei lavoratori per i quali il computo nella quota a) di pensione è ammesso per le sole retribuzioni erogate con carattere di fissità e continuità, ma anche a quei lavoratori, collocati come l’odierno ricorrente in posizione di distacco, che abbiano cessato di ricoprire le funzioni retribuite di rappresentanza o dirigenza sindacale prima dell’accesso al pensionamento. Per questi ultimi, infatti, la computabilità degli emolumenti percepiti dall’organizzazione sindacale nella prima quota di pensione dipenderebbe dalla circostanza, del tutto casuale, di essere collocati in quiescenza nel corso dell’espletamento dell’ incarico sindacale”,) l’appello va respinto.