mercoledì 2 agosto 2017

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 43L alla G.U. n. 179 del 2 agosto il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
Si tratta di un provvedimento molto atteso, criticato da alcuni, ma che finalmente cerca di mettere ordina in una materia molto delicata e complessa.
Per prima cosa il decreto cerca di fornire una definizione: sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Successivamente il decreto cerca di delimitare  il campo di attività degli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, stabilendo che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Un vero e proprio codice per tutti gli enti che fino ad ora si riconoscevano in quest'area non ben delineata che oggi invece viene ad essere normata con precisione.
Seguono molti articoli che stabiliscono le norme organizzative ed operative che devono caratterizzare questi enti per dirsi tali.
il decreto lo trovate qui, DLGS 117/2017

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