giovedì 17 agosto 2017

ECOREATI NEL PARCO ?

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Da due anni è entrata in vigore la legge 68/2015.
Oltre alla Introduzione nel codice penale dei delitti ambientali  ed alla introduzione nel Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) di una nuova parte (VI-bis) che prevede l'aumento dei termini di prescrizione (art. 157 C.P.),  la legge 68/2015 ha anche introdotto una serie di altre novità in merito a:
a) bonifica dei siti inquinati (modifica dell'art. 257 del codice dell'ambiente);
b) ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 duodecies del Codice Penale;
c) confisca dei beni (art. 452 undecies C.P.);
d) diminuzione della pena nel caso di ravvedimento operoso (art. 452 decies);

e) ampliamento delle pene accessorie (L’art. 1, co. 5, L. 68/2015 inserisce i delitti di inquinamento (art. 452-bis), disastro ambientale (art. 452-quater), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), impedimento al controllo (art. 452-septies) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs 152/06) tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
f) inasprimento della responsabilità delle persone giuridiche  (art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l’art. 25-undecies del D.lgs. 231\2001, prevedendo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente);
g) inasprimento delle sanzioni nel caso di commercio di animali vivi e di vegetali in via di estinzione.

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