domenica 27 agosto 2017

IL DIRITTO ALL'AMBIENTE E IL PIANO DEL PARCO

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 641/1987, dopo aver definito l’ambiente come un bene immateriale unitario, ancorché costituito da una pluralità di componenti, la cui protezione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l'uomo vive, ha rilevato che nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costituzionali (art. 9 e 32) ed assurge a valore primario ed assoluto: il danno all’ambiente - inteso come alterazione, deterioramento, distruzione, causata da fatti omissivi o commissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse, viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato. Per integrare il fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno non è necessario che l’ambiente venga alterato in tutto o in parte, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta sia pure colposa in violazione delle norme di tutela dell’ambiente. Ne consegue che il bene ambiente come definito dalla Corte costituzionale acquista tutela come attributo essenziale della persona umana e quale presupposto irrinunciabile per il suo sviluppo e la sua espressione.
Il D.lgs 152/2006 ha dato una nuova definizione “è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest’ultima”. La norma riporta in termini puntuali la nozione comunitaria di danno ambientale quale contenuta nella direttiva 2004/35/CE.
La più grave criticità del Parco è rappresentata dal consumo di suolo: sia attuale che pianificato (sulla base delle previsioni urbanistiche comunali) ma anche imprevedibile (in quanto abusivo);
Il territorio del Parco in tutti questi anni è stato ampiamente abusato e gli scempi sono sotto gli occhi di tutti. Moltissime pratiche di condono sono ferme in attesa di una decisione. 
La stessa foresta è insidiata sempre più da vicino dalle abitazioni. 
La cubatura massima prevista dal PRG è stata già raggiunta e la Regione è dovuta intervenire; purtuttavia si prosegue a pensare all’edilizia come unica fonte di sviluppo.
Molti abusi attendono da tempo di essere abbattuti ma fino ad ora le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni hanno effettuato una percentuale bassissima di interventi affermando di non avere i fondi necessari. 
L’edilizia abitativa si è sviluppata più in orizzontale che in verticale, almeno fino a tempi recenti, secondo un modello che ha prodotto una dispersione urbana accentuata, basata su una edilizia a bassa densità relativa e viceversa alto consumo di suolo, con tipologie discontinue e quasi sempre specializzate con destinazioni monofunzionali: spesso una esclusiva residenzialità estiva.
Il prof. Caroli nella sua analisi SWOT riportata nel Piano ha indicato tra le minacce verso il Parco proprio il diffuso abusivismo edilizio.
L’urbanistica del Comune di Sabaudia in questi anni ha dato da fare molto alla Magistratura e alla stampa locale dimostrando che rappresenta uno dei punti più delicati all’interno del Comune, oltre che un elemento di possibile corruzione.
Alcuni personaggi con argomenti speciosi hanno messo in discussione l’opportunità di mantenere il nucleo urbano di Sabaudia all’interno del parco, si tratterebbe di una scelta antistorica con lo stesso provvedimento che ha istituito il Parco oltre che negativo anche dal punto di vista turistico.
Occorre una politica diversa e il Piano del Parco fornisce delle indicazioni molto chiare. 
Sarà necessario monitorare strettamente anche questo aspetto per contrastare la cementificazione del territorio del Parco arrivata oramai a livelli intollerabili.
Esistono alcune disomogeneità tra il PRG approvato dal Comune e il Piano del Parco, che dovranno essere superate. Questo è un aspetto che potrebbe sollevare alcune difficoltà, ma non è possibile riaprire le discussioni sull’esistenza del Parco.
Occorre ricordare che il Piano ha anche valore di piano urbanistico ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e sostituisce con effetto immediato i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, salvo quanto previsto dall’articolo 145 comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
Nel Piano sono fatte salve le previsioni di strumenti urbanistici attuativi già definitivamente approvati alla sua data di entrata in vigore, purché dotati di conforme parere o nulla osta dell’Ente Parco, nonché i piani di lottizzazione già stipulati, purché dotati di conforme parere o nulla osta dell’Ente Parco.
Un altro elemento importante è rappresentato dalla difesa dell’arenile e quindi della duna dall’erosione, un fenomeno preoccupante causato dagli interventi dell’uomo da Anzio a Latina che si aggiungono agli effetti dei mutamenti climatici.
A questo proposito si approva incondizionatamente la proposta di allargamento del parco nell’area marina antistante la SIC “Dune del Circeo” al fine di incrementare la difesa costiera grazie all’opera svolta delle praterie di posidonia oceanica.
Un importante rilievo assume la Valutazione Ambientale Strategica (regolata dalla seconda parte del D.lgs 152/2006 e modificata da ultimo con D.lgs 104/2017) che dall’Ente Parco è stata curata in maniera particolare con una speciale attenzione al monitoraggio dello stato ambientale. 
Al riguardo, assumono grande importanza le “Linee guida per l’analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” approvate dal Consiglio federale dell’ISPRA con deliberazione n. 84 del 29 novembre 2016 e il “Quadro delle normative regionali in materia di VAS ruoli e attività delle agenzie ambientali e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS” sempre approvate in pari data dal Consiglio federale dell’ISPRA con deliberazione n. 85.

Nessun commento:

Posta un commento