La legge 394/91 prevede che il Piano avrebbe dovuto essere predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi
dalla costituzione dei suoi organi.
E' solo però nel 2005 che un apposito provvedimento normativo (DPR 155/2005) istituisce l'Ente Gestore secondo i criteri indicati dalla legge quadro.
Bisognerà poi attendere il luglio 2007 per avere la nomina del Presidente, l'autunno dello stesso anno per quella del Consiglio Direttivo e quindi il maggio 2008 per il primo Direttore di nomina del ministero dell'ambiente. Siamo in ritardo di molti anni.
Come già riferito in precedenza la Giunta della regione Lazio ha adottato il Piano del PNC con deliberazione n. 427/2017 pubblicata sul BUR del 1° agosto; da tale data scattano i termini per le osservazioni.
Sempre la legge 394/1991 stabilisce che che vengano approvati anche:
1) il REGOLAMENTO DEL PARCO che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali)) proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro‐silvo‐pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria.
Il 4° comma dell'art. 11 della legge 394/91 stabilisce che il regolamento del parco può stabile deroghe ai divieti previsti nel Piano.
Il 4° comma dell'art. 11 della legge 394/91 stabilisce che il regolamento del parco può stabile deroghe ai divieti previsti nel Piano.
Pertanto l'adozione del regolamento del parco può snellire molte procedure e rendere meno pesanti le norme del parco in quanto può prevedere deroghe ai divieti sopraindicati (comma 4 art. 11 della legge 394/91).
2) Il PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE: la Comunità del parco promuove le
iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti. A tal fine la Comunità del parco, ((avvia contestualmente
all'elaborazione del piano del parco)) un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti
eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate. Il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro‐silvopastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire
l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
Per dette finalità l'Ente parco puo' concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
Anche il Piano pluriennale economico e sociale è opportuno che venga adottato unitamente al Piano del Parco. L'unico esistente risale al mese di giugno dell'anno 2006 ed è ampiamente superato.
L'approvazione del Piano è di fondamentale importanza per poter rispondere ai "calls" della U.E in materia ambientale reperendo i fondi indispensabili per poter portare avanti i contenuti del Piano, facendo affluire alle casse comunali e a quelle del parco (giacchè i progetti dovrebbero essere presentati insieme) assicurando lavoro a molte persone per molti anni e quindi il benessere alla città.
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