giovedì 3 agosto 2017

PROSSIMA LA DEFINIZIONE FORMALE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI STAMPA DEI COMUNI

Sin dall'entrata in vigore della legge n. 150/2000, le pubbliche amministrazioni dispongono di un indispensabile strumento per sviluppare le relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazione al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione ed informazione con un più incisivo rapporto con i media attraverso gli uffici stampa.
Fino ad ora però le pubbliche amministrazioni non hanno utilizzato in maniera adeguata questa opportunità.
A seguito di una lunga trattativa con  Fp-Cgil, la Cisl-Fp, la Uil-Fpl è stato Protocollo d’intesa relativo al profilo professionale dei giornalisti degli uffici stampa pubblici in ottemperanza all'articolo 9, comma 5 della legge 150/2000.
E' stata quindi emanata una direttiva all'ARAN per la definizione del profilo professionale dell’addetto stampa e del capo ufficio stampa che non può prescindere, quindi, dal ruolo dell’attività giornalistica nella pubblica amministrazione e dalle modifiche degli impianti contrattuali avvenuti in questi anni. La pubblica amministrazione e le parti sociali, infatti, hanno da tempo cominciato a ragionare sulla necessità di variare i contratti là dove interessano dipendenti a specifica professionalità.
I punti qualificanti dell'accordo sono i seguenti:
1. I giornalisti destinatari del presente accordo quadro costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle singole amministrazioni. Anche in ragione del duplice profilo di “professionisti” e di “dipendenti” investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un’area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. I giornalisti svolgono la loro attività in conformità alle normative della pubblica amministrazione e di quelle che disciplinano la professione, rispondendone a norma di legge, secondo il loro Ordinamento professionale con l’assunzione delle conseguenti responsabilità. 
2. Corollario della personale responsabilità e dell’autonomia professionale è la sostanziale autonomia ed unitarietà delle strutture professionali, all’interno delle quali il giornalista esplica la sua opera in un quadro di coordinamento con le strutture dirigenti dell’ente, cosi come, d’altronde, prevede la stessa legge 150/2000 . 
3. L’ufficio stampa deve avere una posizione integrata nell’ente (in pianta organica) affinché non possa confliggere (o sovrapporsi) con il pur legittimo ruolo dell’ufficio del portavoce, di diretta dipendenza, invece, dall’organo di vertice. 
4. L’attività dei giornalisti dell’ufficio stampa deve prevedere la possibilità di una diversa articolazione dell’orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali, rispetto agli altri dipendenti pubblici, per poter gestire i flussi di informazione da e verso i canali dei media. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, infatti, i giornalisti devono assicurare la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all’incarico professionale. Nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento ai vari livelli. 
5. Decisivo, per ciò che attiene al capo ufficio-stampa, è che egli assuma funzione e ruolo consoni allo svolgimento della propria attività in relazione, ed in coordinamento, con le altre strutture dell’amministrazione pubblica. Tutto ciò al fine di poter esplicare al meglio la propria professione in un rapporto di esclusa subalternità. E per questo in sede di contrattazione la collocazione contrattuale dei capi-ufficio stampa e degli addetti stampa sarà individuata nel rispetto dei loro ruoli e delle loro funzioni. 
6. Funzioni del capo-ufficio stampa: impartisce all’interno dell’ufficio stampa le direttive tecnico-professionali del lavoro da svolgere, stabilisce le mansioni e garantisce il regolare andamento del servizio in stretta aderenza con le norme dell’ente, con quelle del contratto pubblico di riferimento, dell’ordinamento professionale, per ciò che riguarda gli aspetti deontologici, in una autonoma sintonia con gli organi di vertice. 
7. Funzioni dell’addetto stampa: in diretto rapporto con il capo-ufficio stampa, svolge l’attività professionale di informazione in stretta aderenza con le norme dell’ente, del contratto pubblico di riferimento e dell’ordinamento professionale per ciò che riguarda gli aspetti deontologici. 
8. Le funzioni del capo-ufficio stampa e dell’addetto stampa devono essere esclusivamente esercitate nell’ambito dell’informazione escludendo possibili ulteriori ruoli che non siano di diretto rapporto con l’attività giornalistica.
Un grazie a tutti i giornalisti che si sono battuti per questo risultato.

Nessun commento:

Posta un commento