venerdì 18 agosto 2017

RICOSTITUIRE LA COMUNITA' DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

L'art. 10 della legge 394791 (che come tutte le leggi è in vigore e tale resterà fino a che non sarà modificata o abrogata) stabilisce che la Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
La Comunità del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
d‐bis) sullo statuto dell'Ente parco)).
La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
Come si vede si tratta di un organo molto importante.
La Comunità del Parco Nazionale del Circeo  è costituita dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Latina e dai sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco (Latina, Ponza, Sabaudia e San Felice Circeo). Questi soggetti possono farsi sostituire nelle riunioni della Comunità del Parco, incaricando un loro rappresentante con delega scritta.
Al momento questo importante organo non è funzionante e dovrebbe essere ricostituito anche a seguito delle recenti elezioni comunali.



Nessun commento:

Posta un commento