lunedì 28 agosto 2017

I DIPENDENTI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GIUDIZIO A TITOLO PERSONALE PER DIFENDERE IL LORO OPERATO

Una sentenza che farà molto discutere è stata emessa il 25 agosto dal TAR Puglia - Lecce Sezione I, n. 1423/2017 in merito all'ammissibilità della costituzione in giudizio ad opponendum di un dipendente comunale per difendere il proprio operato in una causa intentata da una società contro il Comune 
In particolare il Collegio ha ritenuto che "...il Responsabile dell’Ufficio e il Tecnico Istruttore si sono costituiti in proprio e, quindi, non già in rappresentanza dell’ente cui appartengono ma al mero scopo di difendere la loro posizione “tecnica” in quanto soggetti coinvolti nel procedimento che ha comportato la reiezione dell’istanza della ricorrente.
Tale costituzione, stante l’irrilevanza del nomen iuris attribuito a un atto processuale, può a parer del collegio essere qualificata come atto di intervento ad opponendum; invero, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento in concreto richiesto; in sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte. Peraltro, la Suprema Corte (Cass. n.15299/2005) ha ritenuto applicabili analogicamente le regole di ermeneutica contrattuale, e in particolare il principio di conservazione degli atti giuridici di cui all’art.1367 c.c., come per gli altri negozi giuridici.
Nel processo amministrativo, l'art. 28, comma 2, c.p.a. stabilisce che chiunque non sia parte, "ma vi abbia interesse", può intervenire in giudizio, lasciando così intendere che sia sufficiente che l'interveniente vanti un interesse derivato o dipendente da quello fatto valere dalla parte principale.
La facoltà di intervento richiede in ogni caso la titolarità di una situazione qualificata, la quale (per quanto attiene all’intervento ad opponendum) necessariamente presuppone un oggettivo e concreto interesse in capo al terzo a contrastare il ricorso e a conseguirne il rigetto, il quale può essere collegato a quello dell’Amministrazione resistente o di qualche controinteressato già costituito in giudizio ma anche autonomo poiché connesso al mantenimento dell’atto e (o) provvedimento gravato ( artt. 28 e 50 D.Lgs. n. 104/2010, CPA - T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 04-05-2017, n. 5201)
In particolare, l'intervento ad opponendum deve ritenersi ammissibile ogni qual volta il soggetto interveniente vanti un interesse, ancorché di mero fatto, mediato e riflesso, al mantenimento della situazione giuridica creata dal provvedimento impugnato (cfr. TRGA Bolzano, 6 aprile 2016, n. 128).
Nella specie, l’interesse dei tecnici intervenienti risulta indubbiamente sussistente, come peraltro adombrato dalle stesse parti in sede di discussione, dalla necessità di difendere i propri atti da eventuali riflessi in termini di ricadute patrimoniali (in caso di azioni di responsabilità) e professionali".
Deve pertanto ritenersi ammissibile la costituzione dei dipendenti comunali.

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