domenica 13 agosto 2017

COMUNE DI SABAUDIA: IL CONSIGLIO HA DATO ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

L’art. 193 del testo unico enti locali D.lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dall’art. 74, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. - del seguente tenore:
Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”
Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 
L’ assestamento è dunque lo strumento giuridico-contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute ed alle nuove situazioni verificatesi dopo la sua approvazione, siano esse correzioni di errori di previsione, adeguamenti degli stanziamenti di bilancio ai residui accertati o eventuali nuove esigenze di spesa. In ogni caso, al fine di evitare alterazioni dell'equilibrio di bilancio ipotizzato al momento dell'approvazione del documento di previsione annuale, l'ordinamento contabile prevede che si ricorra ad una legge sostanziale apposita.
In caso di accertamento negativo, e cioè quando dalle risultanze finanziarie si prevede un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui, il consiglio deve adottare le misure per ripristinare il pareggio. In questa sede occorre anche adottare tutti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, e le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri nei residui.
Il Comune di Sabaudia ha posto all'ordine del giorno del 31 luglio l'argomento. 
Sul sito web del Comune è stato pubblicata la registrazione della seduta da cui si rileva che la questione è stata trattata. 
L'intervento dell'Assessore competente è stato ampio e molto chiaro.
Da quanto si apprende ascoltando la registrazione il bilancio è in equilibrio,  non c'è stato bisogno di fare interventi e non ci sono debito fuori bilancio.
Naturalmente questo è il risultato della gestione commissariale che ha dato la possibilità al funzionario responsabile di riportare i conti in equilibrio.
Si deve supporre che tempestivamente siano stati inviati gli atti al Ministero.
Ma a distanza di quasi quindici giorni non è stata ancora pubblicata la deliberazione.


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