lunedì 14 agosto 2017

PROBLEMATICHE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEL TERRITORIO

Nell'ambito del governo del territorio la Corte costituzionale con sentenza n. 272/2009 ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture)
Sempre la Corte, con sentenza n. 316/2009 ha inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché la tutela […] apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007)
Il TAR della Campania (Napoli, Sezione I, n. 13240/2004) a sua volta ha ritenuto che la consapevolezza dell’amministrazione dell’esistenza di un atteggiamento spesso sfavorevole delle popolazioni residenti nei confronti delle misure di protezione della natura (atteggiamento dovuto soprattutto a cattiva informazione e ad una aprioristica ostilità verso qualsiasi forma di conformazione della proprietà privata per ragioni di interesse generale), lungi dal precludere l’adozione delle necessarie misure di conservazione, può al più giustificare l’adozione di azioni di sensibilizzazione e di corretta informazione delle popolazioni stanziate nelle aree interessate dal parco, ma non può certo tradursi in una paralisi del procedimento o nel suo snaturamento con subordinazione del suo esito positivo alla prestazione di un inammissibile preventivo consenso unanime da parte di tutti e di ciascuno dei privati interessati. 
La gestione ambientalmente corretta del territorio e la sua integrità naturalistica - meritevole di conservazione - va intesa come una risorsa, e non già come una causa di svantaggio.

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