L'urbanistica è sempre una delle principali fonti di contenzioso nei Comuni.
Una nuova sentenza del TAR dell'Abruzzo (n.5172017) afferma che il piano regolatore ha natura di atto amministrativo complesso, che vede nel procedimento di formazione sotto un profilo sostanziale oltreché procedimentale un ruolo differenziato di Regione e Comune, nel quale occorre attribuire all'ente locale di primo livello una posizione preponderante nella regolazione degli interessi urbanistici comunali; e ciò al fine di rispettare i principi di rango costituzionale che assegnano la funzione primaria di pianificazione all'Amministrazione comunale, tanto più all'indomani della riforma degli artt. 117 e 118 Costituzione, e della valorizzazione del principio di sussidiarietà funzionale e di adeguatezza e prossimità della funzione al territorio e alla comunità amministrata.
La questione attiene strettamente alla ripartizione delle competenze regionali e comunali in materia.
Tali principi evidentemente non verrebbero rispettati, e quindi si dovrebbe dubitare anche della coerenza e legittimità Costituzionale dell’impianto normativo, se si ritenesse che le destinazioni complementari e compatibili individuate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 5 del d.l. n. 70 del 2011 possano essere non un mero presupposto per accedere ad una valutazione in deroga da parte del Consiglio comunale ex articolo 14 del d.p.r. n. 380 del 2001 ma addirittura un vero e proprio vincolo per la decisione comunale per ciò stesso del tutto vincolata nell'accogliere la domanda di variazione della destinazione d’uso.
Nessun commento:
Posta un commento