lunedì 13 giugno 2016

AGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI SOCIALI SI APPLICA IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Sul sito dell'ANAC molte risposte a quesiti relativi alle modalità di applicazione del nuovo Codice.
Molto interessante la domanda relativa all'applicabilità dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell’allegato IX del Codice.
 A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). 
Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).
Le altre FAQ le trovate qui:

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