Il nuovo Codice dei contratti approvato con il D.lgs 50/2016 riapre la questione dell'affidamento degli incarichi agli avvocati, definendoli come veri e propri appalti di servizi, quali sono, ponendo finalmente (si spera) nel nulla qualsiasi teoria che ammetta l’assegnazione dell’assistenza legale in giudizio come incarico intuitu personae. Alcuni giuristi hanno svolto dotte disquisizioni sulla materia, personalmente penso che se si tratta di affidamento di un singolo incarico si potrebbe parlare di affidamento diretto, mentre nel caso di affidamento per la durata di un anno, se non di più, di tutti gli incarichi, data la complessità, si debba parlare obbligatoriamente di affidamento di servizi legali. Per l'affidamento, dato che in base all'art. 17 del citato Codice questi sarebbero servizi esclusi dalle procedure dettate dal Codice, ecco che dovrebbero essere utilizzati comunque i principi previsti dall'art. 4:
1. economicità: l’elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per quanto non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque essere tenuto presente e, quindi, parametri per la valutazione dell’economicità dell’incarico vanno dimostrati;
2. efficacia: è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di risultato, ma di mezzi;
3. imparzialità: questo principio, insieme a quelli che seguono nell’elenco, di per sé esclude radicalmente l’intuitu personae: un affidamento non può di per sé essere imparziale, se trova la sua fonte esclusivamente in una decisione totalmente discrezionale del committente;
4. parità di trattamento: se si impone parità di trattamento, comunque occorre innestare una procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di concorrere;
5. trasparenza: la trasparenza implica l’evidenziazione non solo della procedura, ma delle ragioni che portano alla scelta; ciò, ancora una volta, esclude radicalmente l’intuitu personae;
6. proporzionalità: questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto confronto in modo molto più agile di quanto non si imponga per i contratti soggetti all'applicazione pedissequa di tutte le disposizioni codicistiche.
Quindi in ogni caso andrebbe pubblicato un avviso per dare trasparenza alla procedura e per garantire la congruità del costo.
Ma poi ecco che, proprio in base a detti principi, sovviene un altro criterio: in base alla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) una amministrazione attenta al contenimento della spesa che non sia capoluogo di provincia, secondo me dovrebbe stipulare una convenzione con il Comune capoluogo di provincia ottenendo senza dubbio consistenti risparmi.
Io questa cosa l'ho proposta già alcuni anni fa, ma non è stata accolta, forse è arrivata l'ora per farlo?
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