giovedì 3 marzo 2016

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA VARATO OGGI IL DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO DALLA L. 11/2016 PER IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, al termine della riunione dell'esecutivo ha annunciato che il Consiglio dei Ministri ha approvato decreto legislativo delegato attuativo della riforma degli appalti nel rispetto della delega del Parlamento concessa con la L. 11/2016. 
I sostanza la normativa mira a dare attuazione ad alcune direttive europee facendo grande attenzione a prevenire in ogni modo la legalità dei procedimenti. 
Delrio l'ha presentata come "una corposa riforma che mira a rendere il sistema dei lavori pubblici e delle concessioni finalmente all'altezza di un grande Paese europeo. Semplificazione, trasparenza, lotta alla corruzione, e qualità sono gli elementi chiave" della riforma. 
Per quanto riguarda lo snellimento delle norme si passa dal vecchio codice composto da 660 articoli e 1500 commi a 217 articoli con una scelta di grandissima semplificazione e recepimento delle direttive europee". 
Tra i punti qualificanti sottolineati da Delrio c'è lo "stop alle gare al massimo ribasso, privilegiando il rapporto prezzo e qualità". 
Per la "prima volta" viene "normato per legge tutto il tema delle concessioni" e il "rischio operativo è in carico al privato". 
Viene valorizzato notevolmente il ruolo dell' Anac; a questo proposito, tenendo presente anche le preoccupazioni espresse di recente dal presidente Cantone Delrio ha sottolineato: "Faremo in modo che ai nuovi compiti corrispondano risorse adeguate. 
Lo stesso Cantone ha commentato positivamente che il nuovo codice "rappresenta una piccola rivoluzione copernicana nel sistema degli appalti nel nostro paese. Da sola - ha spiegato - una legge non è in grado di risolvere i problemi e anche questa legge non avrà un effetto salvifico, ma alcune novità le porta, anche nel provare a evitare uno dei rischi principale degli appalti, il rischio di corruzione".
Nel comunicato di Palazzo Chigi si precisa che sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l’efficientamento energetico. 
Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell’assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
Come accennato sono numerose le disposizioni a sostegno della legalità, partendo dal rafforzamento del ruolo dell'ANAC che è chiamata ad adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell’interpretazione e nell’applicazione del Codice. 
Dal punto di vista normativo, viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell'investimento effettuato. I titolari delle concessioni sono poi obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di importo superiore a 150mila euro mediante le procedure ad evidenza pubblica.
Molto interessante la graduale digitalizzazione delle gare.
Importante anche la regolamentazione del Partenariato pubblico privato (PPP) come disciplina generale autonoma e a sé stante, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione costruiredelle infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché l’amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative. 
Viene rivisitato profondamente il ruolo del general contractor: per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione,in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. Si vieta al general contractor di esercitare il ruolo di direttore dei lavori.
U grosso neo a mio avviso è rappresentato dal fatto che la normativa calza a perfezione per le grandi opere, ma non offe le medesime garanzie di prevenzione della corruzione per quanto riguarda i lavori dei piccoli Comuni che sfuggono tutti, per l'entità del valore, alle norme in questione.
Un affidamento del valore di 40.000 euro in un paese di 5000 abitanti rappresenta \u lavoro importante; per l'ANAC è invece una questione di scarso interesse.
Sarebbe opportuno che venisse trovato un modo per assicurare le stesse garanzie anche nei piccoli Comuni.

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