giovedì 9 giugno 2016

APPROVATA IN SEDE REFERENTE DALLA VIII COMMISSIONE DELLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE CHE ISTITUISCE IL SISTEMA NAZIONALE DELLE AGENZIE AMBIENTALI

L' ottava Commissione della camera dei deputati ha approvato i sede referente la proposta di legge degli on.li Realacci,  Bratti ed altri concernente: "Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso relative".
Da quanto si apprende dal dossier predisposto dagli uffici il Sistema nazionale a rete e le sue funzioni La connotazione "a rete" del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (costituito dalI'ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente) è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale, di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Il Sistema nazionale, concorre, inoltre, al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, nonché alla piena realizzazione del principio di derivazione europea "chi inquina paga" (art. 1). 
Il Sistema nazionale ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi di attività garantite in modo omogeneo a livello nazionale dal Sistema nazionale medesimo. La determinazione dei LEPTA, i criteri di finanziamento e i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, definiti tramite il Catalogo nazionale dei servizi, sono demandati a un apposito D.P.C.M., da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articoli 2 e 9). 
In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema nazionale sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3). 
Al Sistema nazionale è inoltre conferita l'organizzazione dei propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione (art. 12). L'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale è demanda ad un apposito regolamento (art. 14). 
Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA (art. 13) 
Per quanto riguarda il finanziamento si è scelto che l'ISPRA e le agenzie provvedano allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 15).

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