La Sezione di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia e Romagna, chiamata ad esprimersi in merito alla misura del comopenso spettante ai revisori dei conti delle Unioni dei Comuni ha ritenuto che la lettura dell' art. 241, comma 5 del TUEL non sembra lasciare spazio all’interprete, lì ove prevede che per la determinazione del compenso spettante al revisore dell’unione di comuni si debba fare riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell’unione stessa; il compenso in tal modo individuato, non è pertanto maggiorabile. In ogni caso, sembra auspicabile una rimeditazione, da parte del legislatore statale, della normativa dei compensi de quibus. E’ evidente come l’eventuale concentrazione delle funzioni di revisore contabile, nelle unioni di comuni, in capo a un unico organo, risponde a esigenze di efficienza e razionalizzazione dell’azione amministrativa, nonché di riduzione dei costi di gestione; tuttavia, non si può ignorare come la limitazione del compenso al solo parametro costituito dalla classe demografica del comune più popoloso determini una sperequazione, rispetto alla posizione dei revisori dei conti che svolgono la loro attività presso comuni e province, giacché i revisori delle unioni di comuni sono chiamati a svolgere le proprie funzioni con riferimento a una pluralità di enti e, conseguentemente, risultano gravati da un maggior numero di adempimenti
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