La Corte di giustizia dell’UE si è pronunciata su principio di proporzionalità della Carta Ue e restituzione di aiuti comunitari
Il diritto dell’Unione ignora un principio giuridico generale secondo il quale una norma vigente del diritto dell’Unione possa essere disapplicata da un’autorità nazionale qualora tale norma implichi, per l’interessato, un rigore che il legislatore dell’Unione avrebbe manifestamente cercato di evitare se avesse tenuto presente tale ipotesi nel momento di adozione della norma stessa.
L’equità non consente di derogare all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al di fuori dei casi previsti dalla normativa dell’Unione o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida.
Nella fattispecie si controverteva circa l’obbligo di restituzione della totalità degli aiuti per misure agroambientali (per agricoltura biologica) conseguiti dalla impresa agricola ricorrente nel corso di cinque anni, in quanto, essa – per errore - aveva omesso di presentare la domanda di aiuti per il quinto anno, avendo comunque rispettato tutti gli altri impegni prescritti.
La Corte ha affermato che:
1) L’obbligo di restituzione di un aiuto indebitamente erogato a causa dell’inosservanza di una condizione di ammissibilità di quest’ultimo non può essere assimilato a una violazione del diritto di proprietà, riconosciuto all’articolo 17 della Carta, in quanto detto obbligo di restituzione costituisce una mera conseguenza della mancata osservanza dei requisiti relativi al loro versamento;
2) Non trattandosi di una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà riconosciuto dalla Carta, non occorre analizzare l’obbligo di restituzione dei summenzionati aiuti a norma dell’articolo 52 della Carta, il quale prevede che nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni ai diritti riconosciuti dalla carta solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
3) Non esiste, nel diritto dell’Unione, un principio secondo cui una norma vigente possa essere disapplicata da un’autorità nazionale qualora tale norma implichi, per l’interessato, un rigore che il legislatore dell’Unione avrebbe manifestamente cercato di evitare se avesse tenuto presente tale ipotesi nel momento di adozione della norma stessa (sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C 248/04, EU:C:2006:666, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
4) L’equità non consente di derogare all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al di fuori dei casi previsti dalla normativa dell’Unione o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida (sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, EU:C:2006:666, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
Il testo della sentenza lo trovate qui:
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d551a528be90fc48d98bea87f24e70d52b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchyNe0?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=178821&occ=first&dir=&cid=95713
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