CAMERA DEI DEPUTATI: i lavori in Aula riprendono martedì 7 giugno con l'esame del testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica (C. 2839, 3004, 3006, 3147, 3172, 3438, 36100, 3663, 3693, 3694, 3708, 3709, 3724, 3731, 3732, 3735, 3740, 3788, 3790 E 3811-A).
Si tratta questo di un adempimento previsto dalla Costituzione, in 70 anni (diconsi settanta) il parlamento non aveva trovato il tempo di occuparsene in maniera seria, anche se c'erano state delle proposte. Dopo una lunga serie di incontri si è finalmente messo a punto un testo unificato che dopo avere enunciato le finalità riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell’indirizzo politico e all’elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni, nel rispetto del principio della parità di genere
Il testo unificato introduce l’obbligo per i partiti politici
di acquisire la personalità giuridica, che avviene a seguito dell’iscrizione degli
stessi nel registro dei partiti. Di conseguenza, i partiti sono tenuti a dotarsi di un
atto costitutivo e di uno statuto non più solo in funzione dell’accesso ai
benefici finanziari ma anche quale condizione per l’acquisto della personalità
giuridica e degli effetti giuridici che ne conseguono.
Per quanto riguarda le principali conseguenze del riconoscimento della personalità
giuridica, che comporta l’attribuzione all’ente della “autonoma soggettività di diritti e di
doveri”, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 del codice civile, le deliberazioni
dell'assemblea dell’ente riconosciuto contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto
possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del
pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione,
l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle
deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche
dall'autorità governativa.
All’acquisto della personalità giuridica consegue altresì l’«autonomia patrimoniale
perfetta».
A seguito dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, infatti, si ottiene
una separazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell'associazione e quello degli
amministratori che agiscono per conto dell'ente.
Tra l'altro il 22 ottobre 2014 è stato approvato il regolamento (CE)
n. 1141/2014, che ha dettato disposizioni relative allo statuto ed al finanziamento
dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, le cui
disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.
Nel nuovo testo sono previste regole per l’istituzione e per l’accesso all'anagrafe degli iscritti e richiedendo l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
È previsto anche che, salvo diverse disposizioni di legge, dello statuto o dell’accordo associativo ai partiti si applicano le norme sulle associazioni non riconosciute e sono disciplinati l’uso della denominazione e del simbolo del partito.
Il testo prevede poi che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza; in caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza le liste sono ricusate dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Viene quindi previsto l'obbligo per i partiti di organizzare scuole o corsi di
formazione politica per sostenere la partecipazione attiva dei cittadini, in
particolare delle donne e dei giovani, alla vita politica. Tali scuole devono
prevedere percorsi formativi specifici sulle politiche di genere. I partecipanti a tali
corsi o scuole possono detrarre le spese per l'iscrizione fino a un massimo di 750
euro annui.
Il testo per la prima volta introduce disposizioni sulla trasparenza, prevedendo la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno denominata “Elezioni trasparenti”, dei seguenti elementi: il contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
Viene stabilita la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata “trasparenza”, dei seguenti elementi:
- il rendiconto e lo statuto, ovvero, in mancanza, le procedure per l’approvazione degli atti, nonché ulteriori elementi, quali il numero, la composizione e la durata degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature, l’organo investito della rappresentanza legale;
- l’elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;
- le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, con l’indicazione del nome del soggetto erogante, del relativo ammontare e dell’anno in cui sono state percepite; le erogazioni di importo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante. La pubblicazione perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’erogazione è stata effettuata.
In sostanza si tratterà di un passo avanti importante, aspettiamo il completamento dell'iter.
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