mercoledì 1 giugno 2016

OMESSO RISPETTO DELLE LINEE GUIDA E RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

Il nuovo Codice dei Contratti ha scelto, com'è noto, la via della soft law prevedendo che molte disposizioni attuative dello stesso possano essere emanate dall'ANAC sotto forma di "Linee Guida".
La locuzione in questione è di chiara origine anglosassone e fino ad ora è stata utilizzata in Italia per lo più in campo medico, prevalentemente da parte delle società scientifiche, unitamente ai protocolli diagnostici e terapeutici.
A questo punto si pone il problema degli aspetti dell'eventuale responsabilità i caso di mancato rispetto di tali linee guida.
Il legislatore ha fatto ricorso anch'egli a questo strumento ad esempio nel  d.p.r. 13 agosto 1981, che recepiva un accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro con i medici e istituiva un gruppo di lavoro per la raccolta delle informazioni necessarie per la definizione di protocolli diagnostici e terapeutici; l’art. 1 comma 28 della legge finanziaria del 1996.
Le linee guida sono in ogni caso regole cautelari dettate dall'esperienza professionale per le quali vengono in considerazione anche tutte le problematiche riguardanti atti di diversa origine e natura diretti a disciplinare lo svolgimento di determinate attività che presentano margini di rischio.
Secondo Carlo Brusco (magistrato di cassazione) "Occorre prendere atto che in dottrina non si è ancora trovata una soluzione condivisa sul problema della natura delle linee guida: se si tratti di regole di condotta standardizzate ovvero se costituiscano soltanto fonti di cognizione delle regole di condotta ....; ovvero ancora se abbiano prevalente valore di aggiornamento professionale. Ovvie le conseguenze sul piano penale perché l’efficacia vincolante delle linee guida si attenua sempre più in relazione alla natura che ad esse si attribuisce e alla fonte da cui provengono da cui deriva anche il loro fondamento scientifico e quindi la loro attendibilità".
Molto importante ai fini della giurisprudenza pertanto è la provenienza delle linee guida, in quanto per poter acquisire un effetto relativamente vincolante per il dirigente devono provenire da un soggetti qualificato; in questo caso il legislatore ha scelto l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, che ha assorbito le funzioni e i compiti dell' Autorità per le vigilanza sui contratti pubblici; pertanto si tratta di fonte autorevole sotto ogni aspetto.  
Il mancato rispetto delle linee guida, nel caso di un evento dannoso comporterà senza dubbio responsabilità contabile nei confronti del dirigente o funzionario che abbia adottato un provvedimento difforme dalle regole in esse contenute ed a mio avviso rappresenta una aggravante nel caso di questioni che abbiano una rilevanza penale.  



Nessun commento:

Posta un commento