GIOTTO: LA CACCIATA DEI MERCANTI DAL TEMPIO |
L'unica soluzione possibile è, secondo l'ANCI, prevedere questa fattispecie nel Piano triennale anti corruzione consentendo la delegabilità delle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica dirigenziale è dunque possibile a condizione che avvenga:
– per specifiche e comprovate ragioni di servizio;
– per un periodo di tempo determinato;
– con atto scritto e motivato;
– riguardi la cura e l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
– inerisca al coordinamento e controllo dell’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
– riguardi la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
– per un periodo di tempo determinato;
– con atto scritto e motivato;
– riguardi la cura e l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
– inerisca al coordinamento e controllo dell’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
– riguardi la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Il potere di delega - sempre secondo l' ANCI - deve trovare esplicitazione tanto nello statuto dell’ente locale quanto nel regolamento degli uffici e dei servizi che deve individuare la disciplina di dettaglio della delega ed i soggetti nei confronti dei quali essa potrà valere (“dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate”, ossia p.o. o, in assenza, personale di Cat. D).
L'Anci ritiene poi che un caso di incompatibilità, che obbliga il dirigente ad astenersi dal compimento di un atto di sua competenza, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 62/2013, concretizzi una “specifica e comprovata ragione di servizio” tale da giustificare la delegabilità delle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica dirigenziale (ma in possesso delle competenze tecniche necessarie) e che questa sia la soluzione ottimale da seguire nel caso concreto.
Naturalmente l'ANCi consiglia che in presenza di personale co posizione organizzativa, la delega di funzioni debba avvenire nei loro confronti e che l’attribuzione non possa essere oggetto di rifiuto od opposizione da parte degli interessati, rientrando tra i doveri di ufficio ai sensi del richiamato art. 17, comma 1 bis D.Lgs. 165/2001.
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