Sulla G.U. n. 131 del 7 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare 24/05/2016 recante l'incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.
Con questo provvedimento il Ministero ha ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell'attuale percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturità del settore produttivo pertinenti;
Il decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l'84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
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